Cassazione Penale, Sentenza n. 12647/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 23/05/2023 con cui il Tribunale del Riesame di Palermo ha sostituito la misura dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria con la custodia cautelare in carcere, adottata in relazione all'accusa di concorso in estorsione (art. 629 c.p.) in danno di Lupo Adriano. In Cassazione il Piazza deduce: 1) violazione di legge con riguardo alla ritenuta partecipazione al reato di cui all'art. 629 c.p.; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza, concretezza e attualità del pericolo cautelare, sostenendo la natura prevalentemente patrimoniale e non grave della minaccia; 3) vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente che i motivi riguardanti la gravità indiziaria non potevano essere riesaminati perché la questione devoluta al Tribunale del Riesame dall'appello del Pubblico Ministero verteva unicamente sull'inadeguatezza della misura dell'obbligo di firma; il Piazza non aveva impugnato la gravità indiziaria in sede di primo provvedimento. Il Tribunale del Riesame aveva motivato la custodia cautelare richiamando: la non occasionalità della condotta (c.d. "cavallo di ritorno"), il timore manifestato dalle persone offese, la frequente vessazione e prelievo di merci senza pagamento, la capacità criminosa e l'inserimento in ambiente delinquenziale, nonché precedenti specifici; ne derivava la necessità della custodia per esigenze di prevenzione sociale. La Cassazione ha spiegato che il suo sindacato è limitato alla verifica che il provvedimento impugnato esprima ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità evidenti, criteri che risultavano rispettati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma procedurale per il contraddittorio scritto; indicato come base formale del trattamento del ricorso con contraddittorio scritto
Richiamato quale norma di coordinamento procedurale insieme all'art. 23 co. 8 del D.L. 137/2020
Norma penale che disciplina l'estorsione; il provvedimento cautelare è stato adottato in relazione al reato di concorso in estorsione richiamato dall'atto
art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.
Norma richiamata per adempimenti amministrativi a seguito della decisione (trasmissione agli uffici competenti)
Massime di principio
- Se il pubblico ministero propone appello contro una misura ritenuta insufficiente, il tribunale del riesame può valutare esclusivamente l'adeguatezza della misura e non è automaticamente devoluta ogni questione relativa alla gravità indiziaria: questioni non sollevate dall'originario impugnante possono risultare inammissibili in sede di successivo riesame o impugnazione.
- La Corte di Cassazione non riconsidera i valutazioni di merito sulle esigenze cautelari e sull'apprezzamento degli elementi probatori; il suo controllo è limitato a verificare che il provvedimento impugnato contenga ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità evidenti.
- Per ottenere la sostituzione di una misura cautelare con una più afflittiva il giudice deve motivare la scelta con elementi attuali e concreti (es. ripetitività della condotta, timore delle vittime, modalità di commissione, inserimento nell'ambiente delinquenziale, precedenti specifici) tali da giustificare esigenze di prevenzione generale o specifica.
- La difesa che voglia far valere la mancata gravità indiziaria o l'inesistenza delle esigenze cautelari deve tempestivamente impugnare il provvedimento originario in cui la misura è stata applicata; l'omissione di tale impugnazione può precludere la possibilità di sollevare quegli stessi profili in sede di successivo ricorso.
- In mancanza di profili di illegittimità formale o di incoerenza manifesta nella motivazione, i rimedi straordinari contro la sostituzione della misura sono difficilmente accolti: la strategia difensiva deve quindi curare la contestazione delle esigenze cautelari fin dalla prima decisione e puntare su vizi formali o logici ben documentati.
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