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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18906/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impiego, da parte di amministrazioni della Regione Siciliana, di un gruppo numeroso di lavoratori assunti originariamente con contratto a termine per fronteggiare esigenze istituzionali connesse agli eventi sismici che avevano colpito la Sicilia orientale. Secondo la sentenza impugnata, tali rapporti erano stati prorogati successivamente alla prima assunzione, con la finalità di consentire alla Regione di indire procedure di stabilizzazione che, però, non risultavano mai avviate per circa dodici anni, nonostante la disponibilità dei fondi e l'assenza di specifiche ragioni impeditive. La Corte d'appello aveva ritenuto che ciò integrasse un'abusiva reiterazione dell'utilizzo del termine, soggetta alla disciplina della direttiva 1999/70/CE, e aveva condannato l'amministrazione al risarcimento del danno comunitario quantificato ai sensi dell'art. 32 L. 183/2010 in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. In cassazione, le amministrazioni hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, degli artt. 1223, 2056 e 2058 c.c., degli artt. 26, commi 6 e 10, L.R. Sicilia n. 8/2018 e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'efficacia sanante dell'assunzione a tempo indeterminato intervenuta all'esito di procedure di stabilizzazione, procedure che, secondo i ricorrenti, sarebbero state idonee a neutralizzare l'abuso proprio per la stretta correlazione tra abuso e stabilizzazione richiesta dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto dalle amministrazioni si limitasse a una censura meramente assertiva e tautologica, fondata sulla riproposizione della tesi della sussistenza dei presupposti per attribuire efficacia sanante alla stabilizzazione dei lavoratori. Tale censura, secondo la Corte, si traduceva in una richiesta di rivalutazione del bando di concorso e dell'apprezzamento compiuto dalla Corte d'appello circa l'assenza di efficacia riparatoria della procedura seguita, con conseguente inammissibilità in sede di legittimità perché diretta a ottenere un nuovo esame del merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla legittimità delle procedure di stabilizzazione e sulla rilevanza delle modalità di reclutamento del personale pubblico.

  • clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    evocata per contestare la valutazione di abusiva reiterazione dei contratti a termine e per sostenere che la stabilizzazione avrebbe avuto efficacia sanante se sussistente la necessaria correlazione con l'abuso.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di risarcimento del danno e nesso con le conseguenze dell'inadempimento o dell'illecito.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la disciplina del risarcimento del danno extracontrattuale applicabile per analogia ai criteri di liquidazione.

  • art. 2058 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel tentativo di censurare la liquidazione del danno riconosciuta in appello.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    indicato dalla sentenza di merito come parametro di quantificazione del danno comunitario in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

  • art. 26, commi 6 e 10, L.R. Sicilia n. 8/2018

    invocato dai ricorrenti a fondamento della procedura di stabilizzazione e della pretesa efficacia sanante dell'assunzione a tempo indeterminato.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nell'ambito delle censure di violazione di legge, senza che la Corte esamini nel merito tale profilo per l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o degli atti di causa, ove la doglianza si traduca nella mera contestazione dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
  • La dedotta efficacia sanante di una stabilizzazione del personale a termine deve essere specificamente correlata, in base agli accertamenti di merito, all'abuso nel ricorso al lavoro flessibile; ove la censura richieda una diversa lettura del bando o della procedura selettiva, essa involge un accertamento di fatto non riesaminabile in cassazione.
  • Quando la Corte territoriale abbia escluso che l'assunzione a tempo indeterminato abbia avuto funzione riparatoria rispetto all'abuso dei contratti a termine, la parte soccombente non può ottenere in cassazione un nuovo scrutinio del carattere sanante della procedura limitandosi a riproporre la propria interpretazione degli atti.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente nella regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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