Cassazione Penale, Sentenza n. 40619/2024 del 05/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la misura di sicurezza dell'espulsione e la qualificazione del fatto. In particolare: (1) deducono violazione di legge e carenza di motivazione rispetto all'art. 86 d.P.R. 309/1990, contestando l'applicazione dell'espulsione senza un motivato giudizio sulla loro pericolosità; (2) deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, lamentando che il Giudice non abbia valutato la correttezza della qualificazione delle condotte.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato: l'espulsione è stata applicata senza un adeguato e motivato giudizio sulla pericolosità dei ricorrenti, come richiede la giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione e la vicenda è stata rinviata al G.i.p. del Tribunale di Fermo per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La misura di sicurezza dell'espulsione richiede un giudizio motivato sulla pericolosità dell'imputato; l'applicazione automatica o fondata solo sull'entità della pena non è sufficiente.
La pena è stata applicata mediante il procedimento di patteggiamento previsto dall'art. 444; tuttavia la misura di sicurezza connessa richiede motivazione autonoma.
artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/1990
artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Norme sostanziali contestate relative al traffico/illecita detenzione di sostanze stupefacenti; costituiscono la contestazione di base per Amdouni e Sakr.
art. 4, comma 2, legge 110/1975
art. 4, comma 2, legge 110/1975
Norma richiamata nella contestazione a carico di Sakr per fattispecie connesse (es. detenzione o uso di armi); la Corte non ha analizzato nel merito la qualificazione per carenza di specificità nel ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 58/1995
Principio richiamato: l'accertamento della pericolosità è necessario e motivato anche quando la misura di sicurezza è collegata alla pena; la motivazione non può essere meramente automatica.
Giurisprudenza di Cassazione richiamata (Okshtuni e Gega)
Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022 (Okshtuni); Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021 (Gega)
Decisioni di legittimità che confermano l'obbligo di motivazione sulla pericolosità per l'applicazione dell'espulsione anche nei casi disciplinati dall'art. 86 d.P.R. 309/1990.
Massime di principio
- La misura di sicurezza dell'espulsione non può essere disposta o confermata limitandosi a richiamare l'entità della pena: è necessario un giudizio motivato e specifico sulla pericolosità dell'interessato.
- Nei ricorsi va specificamente e dettagliatamente indicato il vizio nella qualificazione giuridica dei fatti; deduzioni generiche sulla "errata qualificazione" sono inammissibili.
- Se manca motivazione in ordine alla pericolosità, la decisione sull'espulsione può essere annullata e rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
- In procedimenti di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le misure di sicurezza accessorie richiedono pur sempre una motivazione propria e adeguata, non sostituibile da considerazioni generiche.
- Per impugnare efficacemente misure di sicurezza è utile richiamare precedenti giurisprudenziali e fornire elementi concreti sulla personalità, condotta e rischio di reiterazione del reato per contrastare l'applicazione dell'espulsione.
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