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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22613/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un concordato preventivo di una società consortile costituita per eseguire un appalto pubblico. Nel piano concordatario era previsto, oltre al pagamento parziale dei chirografari, che le società consorziate garantissero l’integrazione dell’attivo mediante cessione di crediti da esse vantati verso l’ente committente per riserve e claims di appalto. Successivamente, autorizzata una transazione, la società in concordato rinunciò alla cessione di quei crediti a fronte di un pagamento delle consorziate. Alcuni creditori chirografari chiesero l’annullamento/revoca/inopponibilità della transazione e il riconoscimento del loro diritto a soddisfarsi sulle somme che le garanti avrebbero ottenuto dall’ente committente nel giudizio instaurato per l’accertamento delle riserve. Il tribunale dichiarò la transazione inopponibile ma rigettò la pretesa alle somme giudizialmente accertate; la corte d’appello, invece, ritenne che l’impegno delle garanti non fosse condizionato a un riconoscimento solo amministrativo da parte della committente, ma comprendesse anche l’ipotesi di accertamento giudiziale, e riconobbe ai creditori il diritto a soddisfarsi su quelle somme. Le società garanti ricorsero per cassazione con due motivi: con il primo denunciarono violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e omesso esame di documenti decisivi, sostenendo che l’obbligo di cessione fosse subordinato al solo riconoscimento amministrativo delle riserve e che la corte d’appello avesse travisato gli atti; con il secondo dedussero nullità della sentenza per ultra petizione e omessa motivazione, assumendo che la corte d’appello avesse esteso indebitamente l’oggetto dell’impegno anche a riserve maturate dopo una certa data. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, in sostanza, mirava a una nuova interpretazione del contenuto dell’impegno negoziale e non indicava specifiche violazioni dei canoni ermeneutici; ha inoltre osservato che la censura sulla motivazione si risolveva in una diversa lettura degli atti, senza evidenziare un fatto decisivo omesso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non erano stati adeguatamente riportati gli atti processuali e la domanda effettivamente proposta, e perché la doglianza introduceva una questione interpretativa non esaminata dalla sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle tre società consorziate garanti. Ha confermato la decisione della corte d’appello nella parte in cui aveva riconosciuto ai creditori chirografari il diritto a soddisfarsi sulle somme che sarebbero state accertate e liquidate nel giudizio relativo alle riserve di appalto. Le ricorrenti sono state condannate in solido alla rifusione delle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione degli atti privati è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, specificamente indicata.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme agli altri criteri ermeneutici: la censura deve indicare in concreto quale canone sia stato violato e in che modo.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Il mero richiamo astratto alle regole interpretative non basta a fondare il motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    L’inammissibilità deriva dall’assenza di una vera denuncia di violazione specifica dei criteri di interpretazione contrattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato sul vizio motivazionale non può risolversi in una diversa lettura degli atti, ma richiede l’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta violazione per ultra petizione richiede la precisa individuazione della domanda proposta e del contenuto della pronuncia asseritamente eccedente.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con puntuale indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Indicato come rito con cui i creditori hanno introdotto l’azione dinanzi al tribunale.

  • art. 31 bis L. n. 109/1994

    Richiamato come procedura conciliativa/amministrativa per la definizione delle riserve d’appalto, non come clausola compromissoria arbitrale.

  • L. n. 109/1994

    La procedura richiamata nel contratto era quella di definizione bonaria delle riserve prevista da questa legge, poi non più vigente.

  • D.L. 3 aprile 1995, n. 101, art. 9

    Citato come norma che aveva introdotto modifiche alla procedura di cui all’art. 31 bis della L. n. 109/1994.

  • L. 2 giugno 1995, n. 216

    Richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 101/1995.

  • L. n. 166/2002

    Richiamata nel contesto dell’evoluzione normativa della procedura di definizione bonaria delle riserve.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Citata come fonte dell’introduzione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l’interpretazione di un atto negoziale o di una proposta concordataria è, di regola, un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; è censurabile solo per specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente inesistente o apparente.
  • La parte che denuncia violazione degli artt. 1362 ss. c.c. deve indicare in modo puntuale quali canoni interpretativi siano stati violati e in quale passaggio della motivazione il giudice se ne sia discostato; il mero dissenso sulla lettura dell’atto non è sufficiente.
  • La critica al vizio motivazionale non può consistere nella proposta di una diversa ricostruzione del contenuto dell’obbligazione, ma deve individuare un fatto decisivo, storico e omesso, idoneo a mutare l’esito della controversia.
  • Quando si deduce un error in procedendo, come la violazione dell’art. 112 c.p.c., il ricorso deve essere autosufficiente: è necessario riportare e indicare con precisione gli atti processuali rilevanti e la domanda asseritamente ecceduta.
  • Se la censura investe la portata di un impegno assunto in sede concordataria, il giudice di legittimità non sostituisce la propria interpretazione a quella del giudice di merito quando quest’ultima sia plausibile e fondata sugli atti esaminati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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