Cassazione Civile, Ordinanza n. 33110/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una società proprietaria di un fondo confinante con quello del resistente aveva agito per ottenere la regolarizzazione delle distanze legali, assumendo che sul fondo avversario fossero stati realizzati un piazzale sopraelevato con impianto di autolavaggio, una strada di accesso e un muro alto circa 1,20-1,50 metri in violazione delle distanze rispetto a una stalla preesistente sul suo fondo. In primo e in secondo grado la domanda era stata respinta sulla base di una consulenza tecnica che aveva accertato un dislivello naturale tra i fondi, mai artificialmente modificato, e aveva qualificato il muro come muro di confine e non di contenimento. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) errata qualificazione giuridica della dichiarazione resa nella DIA, nella parte in cui il resistente aveva indicato il muro come "muro di contenimento", sostenendo che tale indicazione dovesse vincolare anche nei rapporti tra privati e valere come riconoscimento della reale funzione del manufatto; 2) violazione dell'art. 873 c.c., sostenendo che il muro dovesse essere considerato di contenimento perché destinato a sostenere una massa artificiale di materiale e la base cementizia del piazzale dell'autolavaggio. La controparte resisteva eccependo anche un vizio della procura, ritenuto infondato dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione sulla procura, poiché l'identità del soggetto sottoscrittore risultava dal codice fiscale e dal contenuto dell'atto. Nel merito ha escluso che la qualificazione del muro resa nella DIA avesse natura confessoria o vincolante, rilevando che si trattava di dichiarazioni inserite in un procedimento amministrativo e aventi al più valore di elemento indiziario. Ha poi considerato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, poiché la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in cassazione, e perché il principio di diritto applicabile ai muri di cinta è che essi assumono funzione di contenimento, con conseguente rilievo ai fini delle distanze legali, solo se il dislivello tra fondi sia stato artificialmente creato; in presenza di un dislivello naturale invariato, il muro non perde la sua natura di muro di cinta. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La parte che allega un diverso assetto dei luoghi o una diversa quota originaria dei fondi deve darne prova; in difetto, la domanda resta infondata.
Il muro rileva ai fini delle distanze legali solo se, per effetto di un dislivello artificialmente creato, assolve anche funzione di contenimento e sostegno del terrapieno.
La dichiarazione contenuta nella DIA ha valore nell'ambito amministrativo e non costituisce di per sé un riconoscimento vincolante o confessoriamente rilevante nei rapporti tra privati.
Il ricorrente deve specificamente indicare e allegare i documenti su cui fonda la censura; il richiamo generico agli atti di causa rende inammissibile il motivo.
In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale è ulteriormente limitato.
Massime di principio
- La dichiarazione resa in un titolo o procedimento amministrativo edilizio sulla natura di un'opera non ha efficacia confessoria automatica nei giudizi tra privati: può al più costituire elemento di prova da valutare insieme agli altri dati istruttori.
- Ai fini dell'art. 873 c.c., un muro di cinta assume rilevanza come costruzione soggetta alle distanze legali solo quando il dislivello tra i fondi sia stato creato artificialmente dall'uomo; se il dislivello è naturale e non mutato, il muro conserva la funzione di delimitazione.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti accertati dai giudici di merito, salvo vizi riconducibili ai limiti del sindacato di legittimità.
- Chi deduce in ricorso documenti o atti di causa deve indicarli e localizzarli specificamente, non essendo sufficiente un riferimento generico al materiale istruttorio.
- In caso di doppia conforme, la contestazione della ricostruzione fattuale è sottoposta a un vaglio ancora più restrittivo.
- La parte che contesta la natura originaria o la quota dei fondi deve assolvere rigorosamente l'onere della prova su tale circostanza.
Come è indicizzato
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