Cassazione Penale, Sentenza n. 20231/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, deduce un unico motivo basato sulla mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: si evidenzia che le indagini iniziali avevano portato ad archiviazione (13/10/2017) e che la riapertura non ha prodotto prove specifiche a carico; l'unico collaboratore escusso non ha indicato il ricorrente come parte della consorteria; le intercettazioni sarebbero generiche e non dimostrerebbero che il ricorrente avesse un ruolo operativo o concorsuale in reati (es. estorsione) contestati ad altri; si contesta quindi la valutazione del Tribunale del riesame in ordine alla gravità degli indizi ex artt. 125, comma 3, 192 e 273 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nel motivare l'inammissibilità, la Corte ha richiamato il proprio limite di sindacato sul riesame: può verificare solo l'adeguatezza e la congruenza della motivazione del giudice di merito rispetto ai canoni logici e ai principi giuridici, non rideterminare i fatti. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente esposto gli indizi che, valutati unitariamente, giustificavano la misura cautelare: il ruolo di rilievo del padre nel sodalizio, le conversazioni intercettate in cui padre e figlio trattavano questioni riservate del clan (stato di salute di detenuti al 41-bis, odio verso i collaboratori, vicende di compartecipi detenuti), l'organizzazione e la partecipazione ad incontri, il ruolo di tramite per questioni di credito interessanti il clan, nonché il controllo del territorio e la conoscenza delle dinamiche interne. La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'annullamento, il fatto che un solo collaboratore non avesse menzionato il ricorrente, non essendo provato che quel collaboratore avesse conoscenza completa di tutti i partecipi.
Norme richiamate
Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso; nel caso è stata invocata per l'addebito di 'messa a disposizione' nell'ambito del sodalizio di Cosa Nostra.
Dispositivo che regola l'applicazione delle misure cautelari personali: la Corte ha richiamato il requisito dei 'gravi indizi di colpevolezza' e l'esigenza di un complessivo quadro indiziario valutato unitariamente per giustificare la misura.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura del ricorrente (violazione di legge); attinente ai limiti del sindacato sulla motivazione delle decisioni in materia cautelare e alla necessità che il giudice dia conto delle ragioni a fondamento della misura.
Richiamata nella contestazione relativa alla valutazione degli indizi; norma procedurale implicata nella discussione sulla formazione della prova e sulle garanzie processuali nella fase cautelare.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; riguarda comunicazioni e notifiche procedurali a valle della decisione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nel sindacare provvedimenti cautelari del tribunale del riesame, verifica principalmente l'adeguatezza e la congruenza della motivazione rispetto ai canoni logici e giuridici, e non procede a una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Per il reato di associazione di tipo mafioso la 'messa a disposizione' può emergere anche da condotte non necessariamente violente ma idonee a dimostrare lo stabile inserimento nell'organizzazione (es. accompagnamento di esponenti, organizzazione e partecipazione ad incontri, gestione di rapporti e crediti di interesse della consorteria).
- Conversazioni intercettate che trattano questioni interne, riservate o di interesse del sodalizio (stato di salute di affiliati, rapporti con collaboratori, recupero crediti, organizzazione di incontri) possono costituire indizi rilevanti di intraneità, se valutate nel loro complesso.
- L'assenza di menzione di un indagato nelle dichiarazioni di un singolo collaboratore di giustizia non è di per sé dirimente: va valutata la portata conoscitiva di quel collaboratore e il complesso delle altre emergenze investigative.
- Il fatto che un procedimento sia stato in passato archiviato non impedisce che, sulla base di nuovi elementi acquisiti, si possa ritenere successivamente sussistente la misura cautelare; ciò richiede però una motivazione che colleghi i nuovi elementi al rischio cautelare.
- In una fattispecie simile, la difesa efficace dovrebbe puntare non a rimotivare i fatti già valutati dal giudice di merito ma a dimostrare l'insufficienza logica o giuridica della motivazione (es. mancanza di specificità degli indizi, assenza di nesso tra condotte e finalità associative, sopravvalutazione di elementi indiziari generici).
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