Cassazione Penale, Sentenza n. 5138/2022 del 14/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento nella parte in cui è stata disposta la confisca di denaro sequestrato durante perquisizione domiciliare. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 240 c.p. e carenza di motivazione circa la riconducibilità di quella somma all'attività illecita (prodottio/profitto/prezzo). In secondo luogo contestava la responsabilità rispetto al capo più grave (sospetta inverosimiglianza delle dichiarazioni che attribuivano un corrispettivo di circa 60.000 euro), ma tale censura è stata inquadrata come richiesta di riconsiderazione dei fatti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla confisca: ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla confisca di quanto in sequestro, rilevando l'assenza di motivazione specifica e il mancato espresso collegamento tra la somma sequestrata e l'illecito (strumentalità o derivazione come prodotto/profitto/prezzo). Ha rinviato al Tribunale di Vasto per nuovo esame e motivazione sul punto, richiamando la possibile applicazione dell'art. 240 c.p., dell'art. 240-bis c.p. o della confisca "per equivalente" prevista dall'art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309/1990. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (in particolare la censura sulla responsabilità rispetto alla somma richiesta non è ammissibile in cassazione avverso il patteggiamento nei termini di cui all'art. 448, comma 2-bis c.p.p.).
Norme richiamate
La confisca può riguardare le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo; pertanto per confiscare denaro occorre motivare il nesso di pertinenzialità (strumentalità o derivazione).
Riferimento alla confisca "allargata": va valutato se la confisca sia stata disposta secondo questa disciplina, che ha ambiti e presupposti differenti rispetto all'art. 240 c.p.
art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce il traffico di stupefacenti; la confisca trova applicazione nelle ipotesi connesse alla vendita/cessione di sostanze stupefacenti.
art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309/1990
Prevede la confisca obbligatoria "per equivalente" del denaro in determinate ipotesi riconducibili al reato di droga; è un'opzione normativa che il giudice di rinvio dovrà valutare se ricorrano i presupposti.
art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990
Richiamata nella decisione quale riferimento normativo collegato alla disciplina delle misure ablative nel settore degli stupefacenti.
art. 81, comma finale e art. 110 cod. pen.
Richiamati in relazione alla pluralità di reati e alla continuazione fra le diverse ipotesi di illecita detenzione e vendita di stupefacenti.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita le censure esperibili in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento a specifici motivi attinenti alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica e illegalità della pena o della misura di sicurezza; censure di merito sui fatti sono precluse.
Disciplina generale dei motivi di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, applicabile quando la preclusione di cui all'art. 448 non opera (es.: misure non concordate nel patto).
Massime di principio
- La confisca di somme di denaro richiede motivazione specifica che dimostri il nesso tra il denaro e il reato (strumentalità o derivazione come prodotto, profitto o prezzo); la mera indicazione generica della "confisca di quanto in sequestro" è insufficiente.
- In caso di patteggiamento le possibilità di impugnazione in Cassazione sono limitate dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.: non sono ammesse, in questa sede, rivalutazioni di merito o contestazioni di fatto non attinenti ai motivi previsti dalla norma.
- L'illegalità della pena o della misura di sicurezza (compresa la confisca) può essere rilevata d'ufficio in Cassazione anche se il ricorso è, in generale, inammissibile, salvo eccezioni di tardività.
- Quando la motivazione relativa alla confisca è carente, la Corte può annullare con rinvio solo la parte ablativa, rimettendo al giudice di merito la valutazione sulla corretta figura normativa da applicare (art. 240, art. 240-bis o confisca per equivalente).
- Se il giudice intende applicare misure ablative diverse (confisca tradizionale, confisca allargata o confisca per equivalente) deve espressamente indicare il fondamento normativo e spiegare il nesso tra le somme e l'illecito.
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