Cassazione Civile, Ordinanza n. 04844/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
Un avvocato ha impugnato in Cassazione la decisione del Consiglio Nazionale Forense che, confermando solo in parte la pronuncia disciplinare del Consiglio Distrettuale di Disciplina, gli aveva irrogato la sospensione dall'esercizio professionale per un anno per aver assunto incarichi in favore di un ex coniuge contro l'altro, in situazioni collegate a precedenti incarichi professionali svolti per entrambi i coniugi e con asserito utilizzo di informazioni acquisite nei rapporti precedenti. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme deontologiche forensi e dell'art. 111 Cost., lamentando: motivazione inesistente o incomprensibile, errata declaratoria di inammissibilità di motivi aggiunti sulla dosimetria della sanzione, mancata considerazione delle attenuanti e delle aggravanti, e sproporzione della sanzione rispetto alla cornice edittale; inoltre ha eccepito la prescrizione dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 56 della legge professionale, sostenendo che i fatti sarebbero maturati oltre il termine utile. La Corte ha esaminato la motivazione del CNF ritenendola sufficiente e non apparente, ha escluso che il ricorso sollecitasse un non consentito riesame del merito e dell'accertamento fattuale, e ha rilevato che le condotte contestate erano riconducibili alle fattispecie deontologiche dell'art. 68 CDF richiamate dal CNF e collocate temporalmente tra il 2017 e il 2018, sicché la prescrizione non risultava maturata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo, osservando che le censure erano generiche, investivano l'accertamento dei fatti e la valutazione della sanzione, profili non sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione. Ha inoltre respinto il secondo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi del CNF: l'illecito disciplinare risultava articolato su una pluralità di condotte reiterate o continuative collocate tra il 2017 e il 2018, per cui non emergeva la prescrizione dell'azione disciplinare nel termine massimo previsto dall'art. 56 della legge professionale. È stata anche assorbita la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sanzione. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimato Consiglio dell'Ordine; è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9 CDF
Richiamato come norma deontologica violata insieme all'art. 68 CDF, ma la Corte si concentra soprattutto sulla sussunzione delle condotte nell'art. 68.
art. 22 CDF
Richiamato dal ricorrente in tema di aggravanti e attenuanti, ma il motivo è ritenuto generico e non idoneo a scalfire la decisione.
art. 68 CDF
Il divieto di assumere incarichi contro una parte già assistita, l'uso di notizie acquisite nel precedente mandato e l'assunzione di incarichi in controversie familiari contro il coniuge già assistito sono fattispecie autonome o comunque cumulativamente richiamabili; la violazione dei commi 2 e 3 comporta la sanzione da uno a tre anni, quella dei commi 1 e 4 da due a sei mesi.
Consente il ricorso alle Sezioni Unite avverso le decisioni del CNF nei limiti dei vizi di incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge o difetto del minimo costituzionale di motivazione.
Richiamato come norma sulla prescrizione dell'azione disciplinare; nel caso concreto la prescrizione non risulta maturata perché le condotte sono collocate tra il 2017 e il 2018.
art. 111 Cost.
Evocato dal ricorrente per denunciare il difetto di motivazione, ma la Corte ritiene la motivazione del CNF adeguata e comprensibile.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di completezza e di specifica riferibilità al decisum.
Richiamato solo per la memoria depositata dal ricorrente in prossimità della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro le decisioni disciplinari del CNF, la Corte di cassazione non può rivalutare il fatto o la gravità della sanzione, salvo il controllo sul rispetto del minimo costituzionale della motivazione e sui vizi tipici consentiti dall'art. 36 della legge professionale.
- Una censura che cumuli in modo generico più profili eterogenei, senza specificare il contenuto rilevante degli atti richiamati e senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- L'illecito deontologico dell'assunzione di incarichi contro una parte già assistita può comprendere, secondo l'accertamento di merito, sia il nuovo incarico non estraneo al precedente, sia l'utilizzazione di notizie acquisite nel rapporto già esaurito, sia le ipotesi di conflitto nelle controversie familiari tra coniugi già assistiti.
- Ai fini della prescrizione dell'azione disciplinare, quando l'addebito si articola in una pluralità di condotte reiterate o continuative, la verifica va compiuta sulla collocazione temporale complessiva dei fatti, e non può dirsi maturata la prescrizione se le condotte risultano collocate entro il termine massimo previsto dalla legge professionale.
- La determinazione della sanzione disciplinare entro la cornice edittale è rimessa al CNF e non è sindacabile in cassazione come merito, se non nei limiti della ragionevolezza e del rispetto del parametro motivazionale costituzionale.
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