Cassazione Civile, Ordinanza n. 36070/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo alla compravendita di un terreno agricolo, aumentando il valore dichiarato in base a criteri di mercato e ad atti comparativi di compravendita ritenuti analoghi. Uno dei contribuenti aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, la violazione dell'art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 e la carenza di motivazione, e, dall'altro, che il valore dichiarato fosse superiore a quello ricavabile con la cd. valutazione automatica, con conseguente illegittimità della rettifica. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. In Cassazione l'Ufficio ha dedotto tre motivi: violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c. e degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986, perché i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto non provati i valori di riferimento desunti da due atti comparativi; ultrapetizione per avere la CTR affrontato una questione non devoluta dalle parti; errata applicazione dell'art. 1, comma 497, L. n. 266 del 2005, norma ritenuta dal giudice di merito applicabile anche al terreno agricolo, mentre per l'Ufficio essa riguarda solo immobili ad uso abitativo e pertinenze.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto corretta la censura dell'Ufficio sul fatto che i valori comparativi richiamati nell'atto erano ricavati da atti già dichiarati e non rettificati, e ha inoltre affermato che il comma 497 dell'art. 1 della L. n. 266 del 2005 si riferisce espressamente agli immobili ad uso abitativo, dunque non era applicabile alla compravendita di un terreno agricolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986
La disciplina sulla rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro non impedisce, nel caso concreto, l'utilizzo di valori desunti da atti comparativi regolarmente dichiarati e non rettificati.
art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato come base della rettifica del valore imponibile mediante riferimento a elementi di mercato e atti comparativi.
art. 1, comma 497, L. n. 266 del 2005
La disposizione sulla valutazione automatica è limitata agli immobili a uso abitativo e relative pertinenze, e non si applica ai terreni agricoli.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla prova dei valori posti a base della rettifica.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione della prova documentale e dei fatti non contestati.
Richiamato per denunciare ultrapetizione da parte del giudice di merito.
art. 56, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai limiti delle questioni devolvibili in appello nel processo tributario.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Norme processuali indicate come parametri dei vizi denunciati in cassazione.
Richiamato per la costituzione dei controricorrenti ai soli fini della partecipazione all'udienza.
Massime di principio
- In tema di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su atti comparativi riferiti a compravendite dello stesso mercato, purché i valori richiamati siano effettivamente ricavabili da atti dichiarati e non già oggetto di autonoma rettifica definitiva.
- La valutazione automatica prevista dalla disciplina agevolativa sull'imposta di registro opera solo entro il perimetro soggettivo e oggettivo stabilito dalla legge: se la norma si riferisce agli immobili ad uso abitativo e alle loro pertinenze, non può essere estesa ai terreni agricoli.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge è fondata quando il giudice di merito attribuisce alla norma un ambito applicativo diverso da quello testuale; resta assorbita ogni ulteriore doglianza quando l'accoglimento di un motivo rende superflua la decisione sugli altri.
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