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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38479/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per lavori termoidraulici. La società appaltatrice aveva ottenuto in sede di merito la condanna della committente al pagamento di euro 4.300, oltre interessi, quale corrispettivo dell'opera. Il giudice di merito aveva ritenuto che la committente fosse decaduta da ogni doglianza perché, prima del giudizio, non aveva contestato l'incompletezza dell'opera e aveva inoltre sottoscritto una dichiarazione di impegno al pagamento senza riserve. La committente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1667 e 1460 c.c., sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente applicato la disciplina dei vizi e difformità dell'opera, invece della regola generale dell'inadempimento contrattuale, poiché l'appaltatore non avrebbe completato l'opera commissionata; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il mancato completamento dell'opera, che la ricorrente assumeva pacifico e decisivo per escludere l'applicazione della garanzia per vizi e difformità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il giudice di merito aveva accertato come pacifico il completamento dell'opera da parte dell'appaltatore; in tale quadro correttamente si applica la disciplina della garanzia per vizi e difformità di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., che presuppone la consegna di un'opera ultimata ma viziata o difforme. La censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stata respinta perché il fatto storico rilevante (completamento o meno dell'opera) era stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, sicché non era configurabile l'omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha anche richiamato l'art. 360-bis n. 1 c.p.c. per sottolineare la conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità. Sono state poste le spese a carico della ricorrente e disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    La garanzia per vizi e difformità opera solo quando l'appaltatore abbia consegnato un'opera ultimata ma affetta da vizi o non conforme.

  • art. 1668 c.c.

    La disciplina del rimedio per vizi e difformità presuppone il totale compimento dell'opera e la sua consegna al committente.

  • art. 1460 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere il rifiuto del pagamento in presenza di inadempimento dell'appaltatore; la Corte non sviluppa una diversa lettura della norma perché ritiene accertato il completamento dell'opera.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per dedurre la violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è escluso quando il fatto storico decisivo è stato comunque esaminato dal giudice di merito, anche se non sono state considerate tutte le risultanze istruttorie.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la decisione di merito è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non offre argomenti per mutare l'orientamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'appalto, la garanzia per vizi e difformità degli artt. 1667 e 1668 c.c. presuppone che l'opera sia stata completata e consegnata; se invece l'opera non è stata ultimata, la contestazione va ricondotta all'inadempimento dell'appaltatore secondo le regole generali.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non tutte le prove siano state espressamente esaminate.
  • In cassazione, non può essere riesaminata la valutazione di merito sulla ricostruzione del fatto storico se il giudice di merito lo ha comunque preso in considerazione.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si ponga in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti idonei a prospettarne il superamento.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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