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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25686/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una paziente, poi deceduta nel corso del giudizio, che sosteneva di avere riportato una frattura femorale a seguito del cedimento del bracciolo di una sedia presente in una struttura ospedaliera. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione ritenendo provata sia la proprietà/custodia della sedia in capo all’azienda ospedaliera sia il nesso causale tra il guasto della sedia e la caduta della danneggiata. L’azienda ospedaliera ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo riportato l’oggetto decisivo della decisione è l’eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dal controricorrente: quest’ultimo sosteneva che la sentenza d’appello gli era stata notificata il 23 gennaio 2020, sicché il ricorso notificato il 19 giugno 2020 sarebbe stato oltre il termine breve ex art. 325 c.p.c. La ricorrente replicava che la notifica era inefficace per plurimi profili: era stata effettuata dall’avvocato della parte deceduta senza procura degli eredi; la relata sarebbe stata irregolare; e, per provare la notificazione telematica, non sarebbe bastato il deposito in PDF delle ricevute, dovendosi depositare i file originali .eml o .msg. La Corte ha esaminato e respinto tali contestazioni, affermando la validità della notifica della sentenza ai fini del termine breve e la sufficienza della prova documentale prodotta in formato PDF con attestazione di conformità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo validamente provata la notificazione della sentenza d’appello ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. Ha quindi condannato l’azienda ospedaliera alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e del procedimento incidentale di sospensione ex art. 373 c.p.c., disponendo altresì la distrazione delle spese in favore del difensore distrattario e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    termine breve per impugnare

    La notificazione della sentenza, se validamente eseguita e documentata, fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012

    il difensore può estrarre con modalità telematiche copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ... ed attestare la conformità ... Le copie analogiche ... equivalgono all'originale

    È sufficiente il deposito di copie analogiche o informatiche estratte dal fascicolo informatico e munite di attestazione di conformità; non è necessario il deposito del file originale .eml o .msg per la prova della notificazione della sentenza.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.

  • art. 373 c.p.c.

    Le spese del procedimento incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata sono liquidabili nel giudizio di cassazione a favore della parte vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza ai fini del termine breve ex art. 325 c.p.c. è idonea anche se eseguita dal difensore della parte deceduta in nome e per conto degli eredi, senza necessità di una nuova procura, purché dall’atto risulti chiaramente che la notifica è compiuta nell’interesse degli eredi della parte defunta.
  • Per la prova della notificazione telematica della sentenza è sufficiente il deposito di copie analogiche o informatiche del messaggio PEC e delle relative ricevute, purché corredate da attestazione di conformità; non è richiesto, per tale specifica finalità, il deposito del file originario in formato .eml o .msg.
  • Le regole sul deposito dei documenti telematici variano a seconda della funzione probatoria richiesta: la disciplina più rigorosa relativa agli atti introduttivi del giudizio non si applica automaticamente alla notificazione della sentenza ai fini dell’impugnazione.
  • Quando il ricorso è tardivo perché il termine breve è validamente decorso, la conseguenza è l’inammissibilità dell’impugnazione, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
  • La Corte può liquidare nel giudizio di cassazione anche le spese del procedimento incidentale di sospensione ex art. 373 c.p.c., spettando alla parte vittoriosa il rimborso di quanto sostenuto per resistere all’istanza di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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