Cassazione Civile, Ordinanza n. 32266/2022 del 02/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva impugnato davanti al Tribunale di Venezia il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto la domanda di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. Il Tribunale aveva a sua volta escluso la sussistenza dei presupposti per qualunque forma di protezione. Contro il decreto del Tribunale veniva proposto ricorso per cassazione. La Corte non esamina il merito delle domande di protezione, perché rileva d'ufficio l'inammissibilità del ricorso: la procura speciale apposta in foglio separato è priva della certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, requisito imposto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Il ricorrente ha quindi visto dichiarare inammissibile il ricorso per difetto formale della procura.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione. Richiama il principio secondo cui le cause di inammissibilità e improcedibilità vanno rilevate d'ufficio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e applica l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite, secondo cui la procura per il ricorso in cassazione in materia di protezione internazionale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e la data deve essere certificata dal difensore. Poiché la procura prodotta era priva di tale certificazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Amministrazione; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
"la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
Richiede, in materia di protezione internazionale, che la procura per il ricorso per cassazione sia rilasciata dopo la comunicazione del decreto impugnato e che il difensore certifichi la data di rilascio; la mancanza della certificazione comporta inammissibilità.
Sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 introduce una regola speciale.
Le questioni di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono e devono essere rilevate d'ufficio senza necessità di contraddittorio preventivo.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di protezione internazionale, il ricorso per cassazione deve essere sorretto da una procura speciale conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la data di rilascio deve essere certificata dal difensore; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La disciplina speciale della procura per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale prevale sulla disciplina ordinaria degli artt. 83 e 365 c.p.c. e richiede un adempimento formale ulteriore e tipizzato.
- Le cause di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sono rilevabili d'ufficio anche senza contraddittorio preventivo, quando si tratti di questioni che la parte diligente deve considerare prevedibili.
- L'omessa costituzione dell'Amministrazione resistente esclude la pronuncia sulle spese di lite, ma non impedisce la declaratoria di inammissibilità né gli effetti sul contributo unificato previsti dalla legge.
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