Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1600/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202101028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune di Palermo nell’esecuzione della sentenza civile n. 3889/2018 del Tribunale ordinario di Palermo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (procuratore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Comune, della sentenza civile passata in giudicato che gli riconosceva, quale procuratore distrattario, il pagamento di € 866,58, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal 12 giugno 2019 fino all’effettivo soddisfo. Ha chiesto la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di dare piena esecuzione al titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Il giudizio era stato sospeso in ragione della pendenza della procedura prevista dall’art. 243-bis d.lgs. 267/2000 nei confronti del Comune; tale procedura è stata successivamente chiusa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza: la sentenza civile azionata non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di Cancelleria, ed era decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha quindi ordinato al Comune di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, compresa la liquidazione della somma dovuta e degli accessori nei limiti risultanti dal titolo. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza di parte per ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 115/2002. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 189, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’ottemperanza del titolo esecutivo e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per procedere all’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 243-bis d.lgs. 267/2000

    La pendenza della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune aveva determinato la sospensione del giudizio; la chiusura della procedura ha consentito la prosecuzione e definizione dell’ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Prevede il termine, posto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini della verifica del presupposto del giudicato, l’accertamento documentale della mancata impugnazione del titolo giurisdizionale e del suo conseguente passaggio in giudicato.
  • Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente un titolo giurisdizionale passato in giudicato e sono decorsi i termini previsti per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e prevedere, per l’ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo opera quale ausiliario del giudice e l’incarico ha natura intrinsecamente obbligatoria; disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza non possono impedire o limitare l’esercizio delle funzioni commissariali.
  • Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato con successivo provvedimento collegiale secondo il d.P.R. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.