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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01567/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di merito era stato applicato il patteggiamento per un reato in materia di stupefacenti e il tribunale aveva disposto la confisca allargata di una somma di denaro pari a 32.780 euro rinvenuta nell'abitazione dell'imputato. Il ricorrente ha impugnato tale statuizione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disciplina della confisca allargata, sostenendo che il giudice avesse erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti normativi. In particolare, ha affermato di avere fornito documentazione idonea a dimostrare la provenienza lecita di parte delle somme, la loro riconducibilità a redditi da lavoro, a indennità NASpI e a bonifici del padre a titolo di regalie, nonché la partecipazione di risparmi familiari. Ha inoltre contestato la ritenuta sproporzione tra le somme sequestrate e il reddito disponibile, osservando che il giudice avrebbe omesso di spiegare adeguatamente perché la documentazione prodotta fosse inadeguata e avrebbe applicato criteri probatori e motivazionali troppo rigorosi, soprattutto a fronte di un'imputazione per detenzione e non per cessione di stupefacenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà dirette a sollecitare una diversa valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il tribunale aveva fornito una motivazione non manifestamente illogica: aveva valorizzato la mancata giustificazione della provenienza lecita del denaro, la contraddittorietà tra la dichiarazione di disoccupazione e l'assunto sui risparmi familiari, la conservazione del contante insieme a somme dichiarate come provento di spaccio, e la non decisività della documentazione bancaria e previdenziale prodotta, anche perché riferita in parte a soggetti diversi e non idonea a dimostrare la coincidenza tra le somme transitate e quelle rinvenute. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 240-bis c.p.

    richiamato quale base normativa della confisca allargata, misura patrimoniale obbligatoria che presuppone sproporzione dei beni rispetto ai redditi leciti e mancata giustificazione della provenienza

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato insieme all'art. 240-bis c.p. come disposizione rilevante per la confisca in materia di stupefacenti

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    evocato per delimitare il vizio di motivazione censurabile in cassazione, circoscritto a motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica

  • art. 620 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo fornito

  • art. 616 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo fornito

Massime di principio

  • La confisca allargata è legittima quando, a seguito di condanna o patteggiamento per i reati indicati dalla legge, il giudice accerti la disponibilità di beni o somme sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta e l'interessato non fornisca una giustificazione specifica e verificabile della loro provenienza lecita.
  • La prova contraria alla presunzione di illecita accumulazione patrimoniale non può risolversi in allegazioni generiche o in documentazione solo astrattamente compatibile con la disponibilità del denaro, ma deve dimostrare in modo concreto la correlazione tra redditi leciti, somme transitate e beni sequestrati.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio: il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, non quando il ricorrente prospetti una lettura alternativa delle prove.
  • Il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, purché esponga in modo coerente le ragioni per cui ritiene non provata la provenienza lecita e persistente la sproporzione tra il patrimonio rinvenuto e le disponibilità lecite dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoSpaccioImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaStupefacentiProcesso penale
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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