Cassazione Penale, Ordinanza n. 34576/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 393-bis c.p. e dell'art. 4 d.lgs. 288/1944, sostenendo che il rifiuto costituiva una reazione giustificata ad atti arbitrari degli operanti, i quali, di fronte a una persona poliutraumatizzata, avrebbero dovuto richiedere assistenza medica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la tesi dell'atto arbitrario non era mai stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio, essendo stata invece sempre sostenuta solo l'incapacità di autodeterminarsi per le lesioni riportate; ha inoltre osservato che tale deduzione non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la richiesta ex art. 131-bis c.p. era stata formulata in primo grado e respinta, ma non era stata riproposta nei motivi di appello; solo in sede di precisazione delle conclusioni era stata nuovamente invocata, con la conseguenza che non poteva dolersi della mancata motivazione della Corte territoriale su un tema non devoluto con l'impugnazione.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
integra la fattispecie del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico in occasione di sinistro stradale
invocato quale norma sull'esimente della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale
art. 4 d.lgs. 14 settembre 1944 n. 288
richiamato insieme all'art. 393-bis c.p. a sostegno della scriminante dell'atto arbitrario
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuta non deducibile in cassazione perché non devoluta con l'appello
non citato
non indicato espressamente, ma è la base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte questioni nuove che non siano state previamente devolute al giudice di appello mediante specifici motivi di gravame; altrimenti la censura è inammissibile per difetto originario di scrutinio nel merito.
- La deduzione di una scriminante o di una causa di giustificazione deve essere coltivata in modo coerente e tempestivo nei precedenti gradi di giudizio; non è sufficiente prospettarla solo in cassazione se nei gradi di merito era stata sostenuta una diversa ricostruzione dei fatti.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., se respinta in primo grado, deve essere espressamente riproposta con i motivi di appello per consentire al giudice di secondo grado di pronunciarsi sul punto; in mancanza, non è censurabile in cassazione il silenzio della sentenza di appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La valutazione di merito sulla capacità dell'imputato di percepire e di rifiutare consapevolmente l'accertamento può fondarsi su elementi fattuali convergenti, come l'adesione iniziale al test, il rifiuto sopravvenuto, il ritardo nell'accesso al pronto soccorso e l'assenza di evidenti segni neurologici rilevati dagli operanti.
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