Sentenza del 05/09/2019 n. 22210 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI Operazioni all'esportazione - Vettovagliamento di navi adibite a navigazione - Esenzione - Condizioni - Cessioni finali - Conseguenze - Trasferimento ad intermediari - "Caricamento" della merce - Rilevanza a fini imponibili - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione del regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 8-bis del d.P.R. n. 633/1972 alle forniture di prodotti e bevande destinate al vettovagliamento di navi adibite alla navigazione in alto mare. Te. S.r.l. aveva ricevuto fatture senza IVA e non aveva provveduto alla regolarizzazione, ritenendo applicabile l'esenzione, poiché i beni erano destinati all'armatore R. N. S.p.A. L'Agenzia delle entrate sosteneva invece che le cessioni, effettuate a favore di un intermediario operante in nome proprio e non direttamente dell'armatore, costituissero operazioni imponibili. La questione comprendeva anche la validità della motivazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni e l'eventuale obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha stabilito che l'atto di irrogazione delle sanzioni non era nullo, perché conteneva una motivazione, seppur sintetica, sulle deduzioni della contribuente: la legge richiede l'assenza della motivazione, non una motivazione dettagliata o condivisibile nel merito. Quanto all'IVA, la non imponibilità per il vettovagliamento delle navi riguarda, in linea generale, le cessioni finali effettuate direttamente al destinatario dell'esenzione e non gli stadi commerciali anteriori. La mera conoscenza della destinazione finale dei beni non è sufficiente quando l'acquirente intermedio agisce in nome proprio. Tuttavia, l'esenzione può operare se il trasferimento della proprietà o della disponibilità economica dei beni all'intermediario avviene non prima del caricamento e in concomitanza con il momento in cui l'armatore può disporne di fatto come proprietario. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per verificare concretamente tale circostanza e riesaminare anche le spese.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 8-bis
Sono assimilate alle cessioni all'esportazione ... le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento.
Il regime di non imponibilità IVA si applica alle forniture e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare, ma, di regola, solo alle cessioni finali direttamente effettuate a favore dell'armatore o del destinatario effettivo.
La disciplina delle cessioni all'esportazione costituisce il riferimento sistematico per interpretare l'assimilazione prevista dall'art. 8-bis; l'esenzione non si estende normalmente agli stadi commerciali anteriori.
d.lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 8
Prevede gli obblighi e le conseguenze sanzionatorie connessi alla ricezione di fatture irregolari o senza IVA, quando l'operazione avrebbe dovuto essere assoggettata all'imposta.
d.lgs. n. 472/1997, art. 16, comma 7
Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio ... irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
L'atto di irrogazione è nullo soltanto se manca una motivazione sulle deduzioni del contribuente. È sufficiente una disamina anche sintetica; l'eventuale insufficienza o erroneità della motivazione attiene normalmente al merito.
Direttiva 77/388/CEE, art. 15, punto 4
Prevedeva l'esenzione per le forniture destinate al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare, secondo una disciplina sostanzialmente corrispondente all'attuale normativa unionale.
Direttiva 2006/112/CE, art. 148, lett. a)
Conferma l'esenzione delle cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di navi adibite alla navigazione in alto mare, interpretata dalla Corte di giustizia come riferita alle cessioni finali e non alle vendite a intermediari che agiscono in nome proprio.
Disciplina i motivi del ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e all'omesso esame di un fatto decisivo; nel caso concreto, il vizio motivazionale dedotto dall'Agenzia è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui mirava a contestare la mera sufficienza della motivazione.
Corte di giustizia UE, sentenza 26 giugno 1990, causa C-185/89, Velker
Ha affermato che l'esenzione per le forniture destinate alle navi non si applica alle cessioni effettuate in uno stadio commerciale anteriore rispetto alla cessione finale.
Corte di giustizia UE, sentenza 14 settembre 2006, cause C-181/04, C-182/04 e C-183/04, Elmeka
Ha escluso l'estensione dell'esenzione alle operazioni effettuate nei confronti di intermediari, anche quando la destinazione finale dei beni o dei servizi sia conosciuta.
Corte di giustizia UE, sentenza 3 settembre 2015, causa C-526/13, Fast Bunkering Klaipėda
Ha precisato che l'esenzione non si applica alle cessioni a intermediari che agiscono in nome proprio, salvo il caso in cui il trasferimento della proprietà o della disponibilità di fatto dei beni avvenga al più presto in concomitanza con il caricamento e con la possibilità per l'armatore di disporne come proprietario.
Massime di principio
- Le agevolazioni IVA assimilate alle esportazioni devono essere interpretate restrittivamente e, di regola, si applicano alla cessione finale, non alle forniture effettuate in precedenti fasi della catena commerciale.
- La destinazione finale dei beni a una nave o a un soggetto agevolato non basta, da sola, a rendere non imponibile una vendita effettuata a un intermediario che acquista e rivende in nome proprio.
- Per valutare l'esenzione occorre verificare quando e a chi viene trasferita la disponibilità effettiva dei beni: se l'intermediario ne diventa proprietario o dispone autonomamente prima del caricamento, l'esenzione normalmente non spetta; se il trasferimento avviene contestualmente al caricamento e alla disponibilità di fatto dell'armatore, può spettare.
- La struttura organizzativa interna del gruppo o l'esternalizzazione delle attività di approvvigionamento non consentono, da sole, di conservare un beneficio fiscale previsto per la cessione diretta al destinatario finale.
- Negli atti di irrogazione delle sanzioni, l'amministrazione deve esaminare le deduzioni del contribuente, ma è sufficiente una motivazione sintetica e specifica; la motivazione non deve necessariamente confutare analiticamente ogni argomento.
- In presenza di una catena di intermediazione, la non imponibilità richiede una puntuale documentazione del momento del caricamento, del trasferimento della disponibilità dei beni e del ruolo effettivo di ciascun soggetto.
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