Sentenza del 05/09/2019 n. 22198 - Corte di Cassazione
Imposta di registro - Ambito di applicazione e presupposti - art. 1, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 - Significato di "trasferimento" nei contratti aventi ad oggetto il diritto di servitù - Interpretazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'aliquota dell'imposta di registro applicabile a tre contratti costitutivi di servitù per la posa e il mantenimento di una linea elettrica, di una linea dati e di tubi vuoti su terreni agricoli. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che la costituzione delle servitù comportasse un trasferimento di facoltà sul fondo servente e dovesse quindi essere tassata con l'aliquota maggiorata del 15% prevista per i trasferimenti di terreni agricoli. La contribuente sosteneva invece che si trattasse di costituzione di un diritto reale di godimento, soggetta all'aliquota ordinaria dell'8%.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano. Ha stabilito che il termine "trasferimento" previsto dall'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 riguarda il passaggio della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari da un soggetto a un altro. La costituzione di una servitù, invece, non trasferisce diritti o facoltà del proprietario del fondo servente, ma costituisce un peso sul suo diritto di proprietà a vantaggio del fondo dominante. Pertanto, alla costituzione di servitù prediali su terreni agricoli si applica l'aliquota dell'8% e non quella del 15%. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, parte prima, art. 1
Il termine "trasferimento" indica gli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento.
La norma distingue tra atti traslativi, che trasferiscono una proprietà o un diritto già esistente, e atti costitutivi, che fanno sorgere un nuovo diritto reale. La maggiorazione al 15% per i terreni agricoli riguarda i trasferimenti e non la costituzione di servitù prediali.
Codice civile, art. 1027
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
La servitù è un diritto reale di godimento che grava sul fondo servente e avvantaggia il fondo dominante; non comporta il trasferimento della proprietà o di una facoltà proprietaria a un altro soggetto.
Codice civile, art. 1028
L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante.
L'utilità della servitù deve essere oggettivamente collegata al fondo dominante e può consistere in qualsiasi vantaggio, anche non economico, che ne migliori l'utilizzazione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, parte prima, art. 1, comma relativo ai terreni agricoli
L'aliquota è elevata al 15% quando il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli altri soggetti agevolati.
La previsione dell'aliquota maggiorata opera quando l'atto realizza un trasferimento di terreni agricoli, non quando costituisce una servitù su un terreno agricolo.
Cassazione civile, sentenza n. 16495 del 2003
In tema di servitù si parla di costituzione e non di trasferimento.
La precedente pronuncia, confermata dalla sentenza in esame, ha chiarito che la costituzione di una servitù non rientra nel concetto fiscale di trasferimento previsto dall'art. 1 della tariffa del D.P.R. n. 131 del 1986.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro occorre distinguere tra trasferimento di un diritto già esistente e costituzione di un nuovo diritto reale.
- La costituzione negoziale di una servitù prediale, anche se riguarda un terreno agricolo, non equivale al trasferimento del terreno né al trasferimento di una facoltà proprietaria e non sconta quindi l'aliquota maggiorata prevista per i trasferimenti di terreni agricoli.
- Per individuare l'aliquota applicabile è necessario esaminare la natura giuridica effettiva dell'atto e l'effetto prodotto, non limitarsi al fatto che l'atto incida economicamente sul valore o sull'utilizzazione del fondo.
- La servitù è un peso imposto sul fondo servente a vantaggio del fondo dominante; il diritto nasce con la costituzione e, in linea generale, non è autonomamente trasferibile separatamente dalla proprietà del fondo dominante.
- La disciplina fiscale può cambiare in presenza di modifiche normative successive: per casi concreti occorre verificare il testo vigente della tariffa e la qualificazione precisa dell'atto.
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