Sentenza del 05/09/2019 n. 1108 - Comm. Trib. Prov. Torino
Accertamento - Presunzioni - Differenze di magazzino - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'operato dell'Ufficio è stato ritenuto non corretto, perché la presunzione prevista dal DPR 441/1997 non può essere applicata in assenza del presupposto materiale costituito dall'accertamento di una concreta differenza inventariale. La ricostruzione indiretta della maggiore produzione, fondata soltanto su dati documentali e non su un effettivo riscontro delle giacenze o su differenze risultanti dalla contabilità obbligatoria, non è sufficiente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo delle presunzioni previste dall'art. 1 del DPR 441/1997 per ricostruire ricavi o produzione non contabilizzati sulla base di differenze di magazzino. La norma può operare soltanto quando siano effettivamente riscontrate differenze tra le quantità fisicamente presenti in magazzino e quelle risultanti dalle scritture obbligatorie di carico e scarico, mediante un inventario fisico dei beni o un confronto documentale fondato sulla contabilità obbligatoria. Nel caso esaminato, l'Ufficio non aveva effettuato un inventario fisico, né aveva accertato ammanchi o differenze inventariali, ma aveva ricostruito indirettamente una maggiore produzione partendo esclusivamente dall'analisi documentale dei dati di magazzino.
Norme richiamate
Art. 1 del DPR 441/1997
La disposizione è applicabile alle differenze tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.
La norma introduce una presunzione utilizzabile dall'Amministrazione finanziaria solo se sono previamente accertate concrete differenze quantitative tra le giacenze fisiche e i dati delle scritture obbligatorie. Non è sufficiente una ricostruzione meramente indiretta basata su dati documentali, in assenza di inventario fisico o di differenze inventariali contestate.
Massime di principio
- Le presunzioni fiscali fondate sulle differenze di magazzino richiedono un effettivo riscontro dell'ammanco o dell'eccedenza, non una semplice elaborazione teorica dei dati contabili.
- L'Amministrazione deve indicare e provare il presupposto concreto della presunzione: l'esistenza di una differenza tra quantità fisicamente disponibili e quantità risultanti dalle scritture obbligatorie.
- Un accertamento induttivo o una ricostruzione della maggiore produzione non può essere fondato automaticamente sull'art. 1 del DPR 441/1997 quando non siano state eseguite verifiche fisiche del magazzino.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di inventario fisico, di conteggi delle giacenze o di una specifica differenza inventariale documentata.
- La mera incongruenza ricavata dall'analisi contabile può eventualmente richiedere altri e autonomi elementi probatori, ma non consente da sola di applicare la presunzione speciale prevista per le differenze di magazzino.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 set 2019Sentenza del 05/09/2019 n. 77 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 5 set 2019Sentenza del 05/09/2019 n. 328 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 5 set 2019Sentenza del 05/09/2019 n. 668 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 5 set 2019Sentenza del 05/09/2019 n. 1104 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 5 set 2019Sentenza del 05/09/2019 n. 22198 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 set 2019Sentenza del 05/09/2019 n. 22210 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →