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Sentenza

Sentenza del 05/09/2019 n. 1108 - Comm. Trib. Prov. Torino

Accertamento - Presunzioni - Differenze di magazzino - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'operato dell'Ufficio è stato ritenuto non corretto, perché la presunzione prevista dal DPR 441/1997 non può essere applicata in assenza del presupposto materiale costituito dall'accertamento di una concreta differenza inventariale. La ricostruzione indiretta della maggiore produzione, fondata soltanto su dati documentali e non su un effettivo riscontro delle giacenze o su differenze risultanti dalla contabilità obbligatoria, non è sufficiente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'utilizzo delle presunzioni previste dall'art. 1 del DPR 441/1997 per ricostruire ricavi o produzione non contabilizzati sulla base di differenze di magazzino. La norma può operare soltanto quando siano effettivamente riscontrate differenze tra le quantità fisicamente presenti in magazzino e quelle risultanti dalle scritture obbligatorie di carico e scarico, mediante un inventario fisico dei beni o un confronto documentale fondato sulla contabilità obbligatoria. Nel caso esaminato, l'Ufficio non aveva effettuato un inventario fisico, né aveva accertato ammanchi o differenze inventariali, ma aveva ricostruito indirettamente una maggiore produzione partendo esclusivamente dall'analisi documentale dei dati di magazzino.

Norme richiamate

  • Art. 1 del DPR 441/1997

    La disposizione è applicabile alle differenze tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.

    La norma introduce una presunzione utilizzabile dall'Amministrazione finanziaria solo se sono previamente accertate concrete differenze quantitative tra le giacenze fisiche e i dati delle scritture obbligatorie. Non è sufficiente una ricostruzione meramente indiretta basata su dati documentali, in assenza di inventario fisico o di differenze inventariali contestate.

Massime di principio

  • Le presunzioni fiscali fondate sulle differenze di magazzino richiedono un effettivo riscontro dell'ammanco o dell'eccedenza, non una semplice elaborazione teorica dei dati contabili.
  • L'Amministrazione deve indicare e provare il presupposto concreto della presunzione: l'esistenza di una differenza tra quantità fisicamente disponibili e quantità risultanti dalle scritture obbligatorie.
  • Un accertamento induttivo o una ricostruzione della maggiore produzione non può essere fondato automaticamente sull'art. 1 del DPR 441/1997 quando non siano state eseguite verifiche fisiche del magazzino.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di inventario fisico, di conteggi delle giacenze o di una specifica differenza inventariale documentata.
  • La mera incongruenza ricavata dall'analisi contabile può eventualmente richiedere altri e autonomi elementi probatori, ma non consente da sola di applicare la presunzione speciale prevista per le differenze di magazzino.

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