Sentenza del 05/09/2019 n. 77 - Comm. Trib. II grado di Trento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato euro 81.630,00 a titolo di maggiore imposta ipotecaria, applicando l’aliquota del 3% sul valore di ciascuno dei due immobili strumentali trasferiti reciprocamente tra F.F. S.p.A. e V.S., P. S.p.A. in liquidazione, nell’ambito di un contratto di permuta soggetto a IVA. Il notaio sosteneva invece che, trattandosi di un unico atto e di un’unica formalità di trascrizione, l’imposta ipotecaria dovesse essere calcolata una sola volta, sul valore dell’immobile di maggior valore. Contestava inoltre la motivazione dell’avviso, l’assenza di contraddittorio preventivo, la violazione dell’affidamento derivante da precedenti circolari, la mancata firma su ogni pagina e l’irregolarità della notificazione.
La decisione
La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo applicabile una sola imposta ipotecaria calcolata sul bene di maggior valore. In appello, la Commissione tributaria regionale ha invece accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza. Ha stabilito che la permuta, ai fini IVA, configura due cessioni autonome e che, per gli immobili strumentali, le imposte ipotecarie devono essere applicate separatamente sul valore di ciascun immobile, anche se i trasferimenti sono contenuti in un unico contratto. Sono state respinte le eccezioni del contribuente sulla motivazione, sul contraddittorio preventivo, sull’affidamento, sulla sottoscrizione e sulla notifica. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 11, comma 1, D.P.R. 633/1972
soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate
La permuta di beni è trattata, ai fini IVA, come una pluralità di operazioni autonome. Nel caso esaminato, ciascuna cessione reciproca di immobili costituisce un distinto negozio imponibile.
Art. 13, comma 2, lettera d), D.P.R. 633/1972
Per le permute, la tassazione IVA è determinata considerando il valore normale dei beni trasferiti.
Art. 40, comma 1, D.P.R. 131/1986
Quando i trasferimenti immobiliari sono soggetti a IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa; ciò non impedisce tuttavia che le imposte ipotecaria e catastale siano determinate considerando separatamente i singoli immobili.
Art. 43, comma 1, lettera b), D.P.R. 131/1986
La disposizione sulla base imponibile dell’imposta di registro non è stata ritenuta applicabile nel caso concreto, poiché l’operazione era soggetta a IVA e all’imposta di registro in misura fissa.
Artt. 1 e 2, D.Lgs. 347/1990
le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari
L’imposta ipotecaria riguarda le formalità immobiliari e la relativa base imponibile è collegata al valore dei singoli beni immobili oggetto delle formalità, anche quando il trasferimento è contenuto in un unico atto.
Art. 1-bis della Tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990
Per gli atti di trasferimento di immobili strumentali soggetti a IVA è dovuta l’imposta ipotecaria proporzionale del 3% su ciascun immobile trasferito.
Art. 10 del D.Lgs. 347/1990
Le volture catastali relative ai singoli immobili sono autonomamente soggette a tassazione; nella permuta, le volture sono due perché riguardano due trasferimenti immobiliari distinti.
Art. 3-ter del D.Lgs. 463/1997
Disciplina il controllo dell’autoliquidazione dei tributi connessi alle formalità telematiche e consente all’Ufficio di notificare un avviso per il recupero della maggiore imposta risultante dal controllo.
Art. 10, comma 1, Legge 212/2000
Il richiamo all’affidamento e alla buona fede del contribuente non è stato accolto, poiché l’atto di permuta era successivo alla circolare dell’Agenzia delle Entrate che aveva chiarito il trattamento fiscale delle permute di immobili strumentali.
Art. 14, Legge 890/1982
L’avviso di accertamento o liquidazione può essere notificato direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell’intermediazione dell’ufficiale giudiziario.
Art. 1335 c.c.
La raccomandata consegnata presso l’indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salvo prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
Massime di principio
- Nelle permute immobiliari soggette a IVA, il contratto unitario può contenere due cessioni autonome ai fini fiscali. Per gli immobili strumentali, le imposte ipotecaria e catastale possono quindi essere applicate separatamente sul valore di ciascun immobile.
- La circostanza che l’operazione sia formalizzata in un unico atto o che sia effettuata una sola formalità apparente non determina necessariamente l’applicazione di una sola imposta: occorre verificare quanti distinti trasferimenti o negozi dispositivi risultano dalla disciplina sostanziale.
- Il rinvio alla base imponibile dell’imposta di registro, previsto dalla normativa ipotecaria, riguarda il valore del singolo immobile oggetto del trasferimento e non necessariamente il valore complessivo dell’atto.
- Un avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere la ragione della maggiore imposta, gli importi richiesti e il criterio applicato; il richiamo a una circolare specifica può integrare la motivazione se rende agevolmente conoscibili i presupposti della pretesa.
- Per i tributi non armonizzati non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio preventivo endoprocedimentale, salvo specifiche previsioni normative o particolari tipologie di controllo.
- La firma apposta sulla prima pagina dell’avviso può essere sufficiente quando tale pagina contiene gli elementi essenziali dell’atto e le pagine successive consistono in mere avvertenze collegate allo stesso documento.
- La notificazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza relata di notifica, se la consegna all’indirizzo del destinatario è provata dall’avviso di ricevimento e il contribuente ha dimostrato di aver conosciuto l’atto impugnandolo tempestivamente.
- Le circolari dell’Amministrazione finanziaria non hanno forza normativa vincolante e il legittimo affidamento deve essere valutato anche in relazione alla cronologia degli atti e alla conoscibilità delle indicazioni interpretative applicabili.
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