Sentenza del 05/09/2019 n. 1104 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposte sui redditi - Sostituto d'imposta - Compensi reversibili - Assoggettamento a ritenuta - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato escluso l'assoggettamento a ritenuta dei compensi reversibili. La società, in quanto sostituto d'imposta, non deve applicare ritenute su somme che il lavoratore è contrattualmente obbligato a riversare al datore di lavoro e di cui non dispone economicamente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale dei compensi reversibili, cioè emolumenti corrisposti al lavoratore da un soggetto terzo in presenza di una clausola contrattuale che impone al lavoratore di riversarli al datore di lavoro. Tali somme non costituiscono reddito imponibile del lavoratore perché egli non ne ha la disponibilità effettiva e manca quindi il requisito del possesso del reddito previsto dall'art. 1 del D.P.R. 917/1986. Di conseguenza, non sussiste l'obbligo della società di operare ritenute alla fonte in qualità di sostituto d'imposta.
Norme richiamate
Art. 1 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Presupposti del possesso del reddito
Il reddito è fiscalmente rilevante solo se posseduto dal contribuente. Le somme che il lavoratore deve obbligatoriamente riversare e sulle quali non ha disponibilità effettiva non assumono valenza reddituale nei suoi confronti.
Massime di principio
- Per stabilire se una somma corrisposta a un lavoratore sia soggetta a ritenuta, occorre verificare non solo chi la eroga, ma anche chi ne abbia la disponibilità economica effettiva.
- Gli emolumenti che il lavoratore è obbligato contrattualmente a riversare al datore di lavoro possono essere esclusi dal reddito imponibile se il riversamento è effettivo, integrale e strettamente vincolato.
- In assenza del possesso del reddito da parte del lavoratore, non sussiste il presupposto per l'applicazione della ritenuta da parte del sostituto d'imposta.
- La qualificazione come compenso reversibile dipende dal contenuto concreto del contratto e dalla prova dell'obbligo di riversamento; non è sufficiente una mera denominazione contabile o formale.
- La conclusione potrebbe non valere se il lavoratore conserva, anche temporaneamente o parzialmente, la disponibilità delle somme oppure se il riversamento non è obbligatorio e documentato.
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