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Sentenza

Sentenza del 05/09/2019 n. 668 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sul beneficio sull'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle fotografie aventi carattere artistico. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 103, paragrafo 2, lettera a) - Articolo 311, paragrafo 1, punto 2 - Allegato IX, parte A, punto 7) - Aliquota IVA ridotta - Oggetti d'arte - Nozione - Fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari - Normativa nazionale che limita l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rifiuto dell’amministrazione tributaria francese di applicare l’aliquota IVA ridotta alle cessioni di ritratti fotografici e fotografie di matrimonio effettuate tra il 1º febbraio 2009 e il 31 gennaio 2012. L’amministrazione riteneva che tali fotografie non avessero carattere artistico e dovessero quindi essere assoggettate all’aliquota ordinaria. Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di giustizia se, ai fini dell’aliquota ridotta prevista per gli oggetti d’arte, fosse sufficiente rispettare i requisiti oggettivi previsti dalla direttiva IVA oppure se fosse necessaria anche una valutazione del carattere artistico della fotografia.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che una fotografia può essere considerata oggetto d’arte ai fini dell’aliquota IVA ridotta quando è eseguita dall’autore, tirata da lui stesso o sotto il suo controllo, firmata e numerata entro il limite di trenta esemplari, indipendentemente dal formato e dal supporto. Non è ammesso un ulteriore requisito consistente nella valutazione soggettiva del carattere artistico da parte dell’amministrazione tributaria. La normativa nazionale francese è quindi incompatibile con il diritto dell’Unione nella misura in cui subordina il beneficio fiscale a criteri vaghi e soggettivi, come l’intento creativo evidente o l’interesse per qualsiasi tipo di pubblico. Spetta comunque al giudice nazionale applicare concretamente i principi enunciati e decidere la controversia principale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 96

    Alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi si applica l’aliquota IVA normale.

    L’aliquota ordinaria costituisce la regola generale; l’aliquota ridotta rappresenta un’eccezione che deve essere applicata secondo i limiti previsti dal diritto dell’Unione.

  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 98 e 99

    Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte, fissate a una percentuale non inferiore al 5%.

    Gli Stati membri dispongono di un margine di scelta nell’applicazione delle aliquote ridotte, ma tale scelta deve rispettare le categorie e i principi stabiliti dalla direttiva.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a)

    Gli Stati membri possono applicare l’aliquota ridotta alle importazioni e alle cessioni di oggetti d’arte effettuate dall’autore o dagli aventi diritto.

    La disposizione consente l’estensione dell’aliquota ridotta agli oggetti d’arte, purché questi rientrino nella definizione uniforme prevista dalla direttiva.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 311, paragrafo 1, punto 2

    Sono considerati oggetti d’arte i beni indicati nell’allegato IX, parte A.

    La nozione di oggetto d’arte è determinata mediante il rinvio alle categorie specificamente elencate nell’allegato IX.

  • Direttiva 2006/112/CE, allegato IX, parte A, punto 7

    Fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.

    Per le fotografie, questi sono i requisiti oggettivi e tassativi rilevanti ai fini della qualificazione come oggetto d’arte per l’aliquota ridotta. Non può essere aggiunto il requisito del valore o carattere artistico valutato discrezionalmente dall’amministrazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 311, paragrafo 2

    Gli Stati membri possono non considerare oggetti d’arte gli oggetti indicati nell’allegato IX, parte A, punti 5), 6) e 7).

    La disposizione consente agli Stati membri di escludere le fotografie dalla nozione di oggetto d’arte, ma non legittima una selezione fondata su una valutazione soggettiva del loro valore artistico quando lo Stato decide di applicare l’aliquota ridotta.

  • Principio di neutralità fiscale

    Beni o servizi simili dal punto di vista del consumatore medio e in concorrenza tra loro non possono essere assoggettati a un trattamento IVA differente sulla base di criteri soggettivi e variabili.

  • Normativa francese, articolo 278 septies del Code général des impôts

    Aliquota IVA ridotta sulle cessioni di opere d’arte effettuate dall’autore o dagli aventi diritto.

    La norma nazionale è compatibile con il diritto dell’Unione solo se applicata secondo criteri oggettivi e non mediante una valutazione discrezionale del carattere artistico della fotografia.

Massime di principio

  • Quando una norma unionale definisce una categoria fiscale mediante requisiti dettagliati, oggettivi e verificabili, l’amministrazione nazionale non può aggiungere condizioni ulteriori basate su valutazioni soggettive, come il pregio, il valore artistico o l’interesse per il pubblico.
  • Per beneficiare di un’aliquota IVA ridotta, è necessario verificare puntualmente i requisiti formali previsti dalla disciplina applicabile: autore, controllo della tiratura, firma, numerazione e limite quantitativo delle copie.
  • Gli Stati membri possono limitare l’ambito dell’aliquota ridotta a categorie specifiche, ma devono identificarle con criteri chiari, precisi e facilmente applicabili, evitando decisioni caso per caso fondate su giudizi discrezionali.
  • Il principio di neutralità fiscale impedisce che prodotti sostanzialmente simili per il consumatore siano trattati diversamente in base a criteri incerti o non uniformi.
  • In situazioni analoghe, la verifica dovrebbe concentrarsi sulla conformità documentabile ai requisiti normativi, non sulla valutazione estetica o sul riconoscimento soggettivo del prodotto come opera d’arte.
  • La sentenza riguarda l’interpretazione del diritto dell’Unione; la decisione finale sulla controversia concreta e sugli eventuali effetti fiscali spetta al giudice nazionale.

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