Cassazione Penale, Sentenza n. 45062/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ferrara (riducendo la pena) e confermato la condanna per i reati contestati (capo A: art. 337 c.p.; capo B: art. 76 d.lgs. n.159/2011). Con il ricorso in Cassazione venivano dedotte due questioni: violazione di legge in relazione all'art. 76 d.lgs. n.159/2011 e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo in particolare che la conferma della condanna per il capo B fosse erronea perché l'imputato risulta senza fissa dimora e quindi impossibilitato a dare esecuzione al divieto di fare ritorno imposto con il "foglio di via obbligatorio" notificatogli dal questore. Tuttavia tale questione relativa al capo B era stata sollevata per la prima volta in Cassazione e non nei motivi di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la deduzione relativa al capo B era una questione nuova non prospettata nei motivi di appello, oltrepassando così il limite previsto dall'art. 606, comma 3, c.p.p. La Corte non ha esaminato il merito della doglianza relativa all'impossibilità di eseguire il divieto di ritorno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La norma è stata applicata come causa speciale di inammissibilità: la Cassazione non può esaminare questioni che siano state sollevate per la prima volta nel ricorso se non erano già dedotte in appello; ciò evita che la Corte suprema annulli provvedimenti su punti volontariamente sottratti alla cognizione del giudice d'appello.
art. 76, d.lgs. n. 159 del 2011
art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011
La questione di violazione di tale norma (collegata al divieto di ritorno 'foglio di via obbligatorio') è stata sollevata dal ricorrente, ma non è stata valutata nel merito perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni formali; dunque nessuna interpretazione sostanziale della norma è stata resa.
Articolo relativo al reato contestato nel capo A, menzionato nella sentenza di merito; la Cassazione non ha riesaminato le questioni di merito qui attinenti, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176) e art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176); art.7 d.l. 23/7/2021 n.105
Queste norme regolano le modalità procedurali emergenziali (tra cui lo svolgimento in camera di consiglio con forme semplificate o remote). La Corte ha proceduto secondo tali disposizioni, prorogate dalle norme citate.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevate per la prima volta questioni che non siano state dedotte nei motivi di appello: tali deduzioni rendono il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Se si intende contestare la legittimità o l'applicabilità di misure amministrative (es. 'foglio di via obbligatorio') o sostenere l'impossibilità materiale di ottemperarvi (ad es. per mancanza di fissa dimora), occorre dedurre il relativo motivo già in sede di appello affinché il giudice di merito possa valutare il tema.
- La Corte di Cassazione può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza entrare nel merito quando sussistono cause formali ostative; ciò comporta la conferma pratica della decisione impugnata salvo annullamento per altri motivi esperibili.
- Il ricorrente dichiarato inammissibile è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e talvolta di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Le udienze e le decisioni in camera di consiglio possono essere svolte secondo modalità derogatorie in situazioni emergenziali, rispettando le proroghe e le disposizioni normative vigenti.
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