Cassazione Civile, Ordinanza n. 07457/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di una procedura concorsuale, proposta da un debitore fallito dopo la chiusura del fallimento. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, ritenendo tardiva la domanda perché presentata oltre sei mesi dallo spirare del termine di impugnazione del decreto di chiusura della procedura, considerato notificato al solo debitore fallito. Il ricorrente principale ha censurato tale decisione per violazione di varie norme, sostenendo che il decreto di chiusura non fosse ancora definitivo, poiché non era stato comunicato ai creditori insinuati e, in ogni caso, per le procedure fallimentari soggette alla disciplina anteriore alla riforma il termine di impugnazione sarebbe quello annuale ex art. 327 c.p.c., con conseguente tempestività della domanda ex L. n. 89/2001. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo invece che, poiché il fallimento si era chiuso senza attivo e il fallito non aveva svolto iniziative acceleratrici o partecipato a giudizi, non spettasse alcun indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale. Ha ritenuto fondato il motivo sulla tempestività della domanda di equa riparazione, affermando che, per un fallimento dichiarato prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare, trova applicazione la disciplina anteriore; in tale assetto, in mancanza di comunicazione del decreto di chiusura, opera il termine annuale di impugnazione ex art. 327 c.p.c. Inoltre, la comunicazione effettuata al solo debitore fallito non era sufficiente a far decorrere un termine più breve, poiché il decreto di chiusura ha carattere unitario e inscindibile. Di conseguenza, la domanda di equo indennizzo, depositata entro il termine annuale considerato anche il periodo di sospensione Covid e la sospensione feriale, era tempestiva. Il ricorso incidentale del Ministero è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare profili di merito rimasti assorbiti dalla declaratoria di tardività resa in appello, senza soccombenza attuale e dunque senza interesse a impugnare. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Il termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del provvedimento che chiude il procedimento presupposto; nel caso concreto la domanda è stata ritenuta tempestiva perché la definitività non era ancora maturata nel momento indicato dalla Corte territoriale.
L'opposizione avverso il decreto di rigetto della domanda di equa riparazione è stata il rimedio esperito contro la declaratoria di tardività.
art. 6, paragrafo 1 CEDU
Norma evocata a sostegno del diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo presupposto.
art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU
Norma evocata dal ricorrente a sostegno della tutela indennitaria, senza specifiche ulteriori statuizioni autonome nella decisione.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente insieme alle altre norme convenzionali e costituzionali a presidio del giusto processo.
art. 117 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale di conformità alla CEDU.
Per le procedure fallimentari soggette alla disciplina previgente, in assenza di comunicazione del decreto di chiusura, opera il termine annuale di impugnazione per la sua definitività.
art. 119 L.F.
La pronuncia richiama la declaratoria di incostituzionalità della norma nella parte in cui disciplinava la comunicazione del decreto di chiusura, con conseguenze sulla decorrenza del termine di impugnazione.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente principale, senza specifica autonoma ratio nella motivazione della Corte.
Le procedure fallimentari pendenti o i fallimenti dichiarati prima dell'entrata in vigore della riforma restano regolati dalla disciplina anteriore.
È richiamata come disposizione di entrata in vigore della riforma, rilevante per stabilire l'applicazione della disciplina previgente.
art. 36-bis L.F.
La Corte esclude l'applicazione della disciplina speciale ivi prevista alla procedura soggetta alla normativa previgente.
art. 26 L.F.
Il richiamo alla disciplina del reclamo ex art. 26 L.F. viene ritenuto riferibile alla nuova disciplina fallimentare e non a quella precedente.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non essendo stata esaminata nel merito.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, considerata l'esenzione nei giudizi ex L. n. 89/2001 e la qualità di amministrazione dello Stato della parte incidentale.
Massime di principio
- Nelle procedure fallimentari soggette alla disciplina anteriore alla riforma, la definitività del decreto di chiusura, in mancanza di comunicazione, si determina secondo il termine annuale generale di cui all'art. 327 c.p.c.; non è sufficiente a far decorrere un termine più breve la sola comunicazione a uno degli interessati.
- Il decreto di chiusura del fallimento ha carattere unitario e inscindibile: ai fini della decorrenza del termine per proporre domanda di equa riparazione occorre considerare la definitività del provvedimento in rapporto all'intera platea dei soggetti interessati, non potendosi frammentare la chiusura per singole posizioni.
- Quando il giudice di merito dichiara assorbito il merito per una ragione pregiudiziale processuale, la parte vittoriosa su quel punto non ha interesse a proporre ricorso incidentale sulle questioni assorbite, difettando una soccombenza attuale.
- La domanda di equa riparazione va valutata con riferimento alla data di definitività del procedimento presupposto, includendo le sospensioni normative dei termini di impugnazione previste dall'ordinamento.
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