Cassazione Civile, Ordinanza n. 35061/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Due soggetti hanno proposto opposizione avverso due atti di precetto intimati per il pagamento di importi derivanti dal saldo debitore di due finanziamenti/mutui, uno del 1998 e uno del 2003. Il tribunale ha accolto solo in parte l'opposizione, dichiarando la nullità dei precetti per la parte eccedente una certa somma. In appello, i mutuatari hanno sostenuto che la somma erogata con il secondo finanziamento non fosse stata realmente nella loro disponibilità, ma fosse stata utilizzata per estinguere un'esposizione debitoria riferita a un soggetto terzo, e hanno valorizzato un saldaconto relativo a un conto corrente intestato genericamente a una concessionaria. La corte d'appello ha respinto il loro appello principale e accolto quello incidentale della creditrice, ritenendo provata l'erogazione del mutuo e non provato l'adempimento restitutorio, nonché privo di base motivazionale il taglio del tasso di interesse operato in primo grado. Con il ricorso per cassazione i mutuatari hanno dedotto: violazione dell'art. 342 c.p.c. per l'asserita inammissibilità dell'appello; violazione degli artt. 2697 c.c. e 198 c.p.c. per avere la corte posto a loro carico la prova dell'estinzione del debito e per aver svalutato il documento sul conto corrente; violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. per la ritenuta novità della questione sul conto n. 10000F; contraddittorietà della motivazione sulla riduzione del tasso convenzionale. La Suprema Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, valorizzando il principio per cui, nel mutuo fondiario, l'atto notarile di erogazione e quietanza prova l'avvenuta traditio e fa sorgere l'obbligazione restitutoria, sicché incombe al debitore dimostrare il pagamento o altra causa estintiva; ha inoltre ritenuto che il saldaconto prodotto non fosse decisivo e che le censure sull'appello incidentale fossero inammissibili per difetto di autosufficienza e perché la doglianza sulla contraddittorietà della motivazione non è più deducibile nei termini prospettati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dei mutuatari, confermando la decisione della corte d'appello che aveva respinto l'appello principale e accolto l'appello incidentale della creditrice. La Corte ha ribadito che l'atto pubblico di erogazione e quietanza del mutuo fondiario costituisce prova piena della consegna della somma e titolo dell'obbligazione restitutoria, con conseguente onere dei debitori di provare l'adempimento o altre cause estintive; ha escluso che il documento sul conto corrente fosse idoneo a sovvertire tale quadro probatorio; ha dichiarato inammissibili le censure sulla novità della questione e sulla riduzione del tasso per difetto di interesse e di autosufficienza. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.
Norme richiamate
La Corte rileva che il richiamo all'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, quando svolto solo ad abundantiam e senza incidere sul dispositivo, non rileva se la ratio decidendi è il rigetto nel merito del gravame.
La deduzione di una nuova questione in appello è inammissibile, ma nel caso concreto la censura è stata ritenuta comunque priva di interesse perché l'accertato mancato adempimento dell'obbligazione restitutoria rendeva irrilevante l'eventuale errore processuale.
Una volta provata dal creditore l'erogazione del mutuo mediante atto pubblico di erogazione e quietanza, spetta al debitore dimostrare l'adempimento dell'obbligazione restitutoria o altra causa estintiva.
La doglianza è stata ritenuta infondata; la produzione di documenti in sede di consulenza non incide sul principio per cui l'atto notarile di erogazione e quietanza è sufficiente a provare la traditio.
art. 38 d.lgs. n. 385 del 1993
È richiamato quale base normativa del mutuo fondiario oggetto di causa.
È richiamato quale disciplina applicabile al secondo mutuo fondiario.
La quietanza fa piena prova dell'avvenuto pagamento e il quietanzante può liberarsene solo provando errore o violenza.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente e riportare il contenuto degli atti/documenti rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non è più deducibile la censura di contraddittorietà della motivazione nei termini antecedenti la riforma; resta il solo omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per la deduzione di violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute infondate o inammissibili.
È la norma processuale in base alla quale è stata fissata la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza processuale del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel mutuo fondiario, la stipulazione dell'atto pubblico di erogazione e quietanza integra prova piena dell'avvenuta consegna della somma e determina l'insorgenza dell'obbligo di restituzione in capo al mutuatario.
- Quando il creditore produce l'atto notarile di erogazione e quietanza, l'onere della prova si sposta sul debitore, che deve dimostrare l'adempimento della restituzione o altra causa estintiva dell'obbligazione.
- La quietanza contenuta nell'atto pubblico vale come confessione stragiudiziale e non è liberamente contestabile, salvo prova di errore o violenza ai sensi dell'art. 2732 c.c.
- Un documento che mostri un successivo giroconto delle somme mutuate non è di per sé sufficiente a escludere l'obbligazione restitutoria, se non prova in modo specifico il pagamento o l'estinzione del debito.
- La deduzione di un error in procedendo o di una questione nuova non conduce alla cassazione se il vizio non è idoneo a incidere sul risultato decisorio oppure se manca interesse concreto alla censura.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile un adeguato assolvimento dell'onere di autosufficienza, con riportazione delle parti essenziali degli atti e documenti su cui la censura si fonda.
- La censura di contraddittorietà della motivazione non è più proponibile nei termini previgenti; in sede di legittimità resta sindacabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
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