Cassazione Civile, Ordinanza n. 12550/2026 del 04/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di accesso a un contributo pubblico connesso alla Misura 4.9 del POR Sardegna 2000-2006, presentata per finanziare interventi aziendali destinati all'allevamento, al contenimento e alla custodia di fauna selvatica mediante viabilità interna, ristrutturazione di una stalla e realizzazione di recinzioni. A seguito di sopralluoghi del corpo forestale e di tecnici dell'ente erogatore, fu accertata l'inesistenza di una delle recinzioni finanziate e il grave stato di fatiscenza delle altre, con numerosi varchi. Sulla base di tali rilievi l'amministrazione revocò integralmente il finanziamento. Il Tribunale e poi la Corte d'appello respinsero la domanda della società, ritenendo che la revoca fosse giustificata dal complessivo stato di incuria delle opere finanziate e non da una presunta mancata realizzazione del progetto. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse arbitrariamente riqualificato i motivi della revoca, valorizzando ragioni diverse da quelle poste a base del provvedimento amministrativo; 2) violazione dell'art. 1455 c.c., sostenendo che l'eventuale mancanza di una parte della recinzione sarebbe stata di scarsa importanza e non idonea a giustificare la revoca; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c., contestando che fosse stata provata l'effettiva fuoriuscita della fauna dai recinti e lamentando l'uso di mere presunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva trascritto il contenuto del provvedimento di revoca necessario al controllo di legittimità; comunque ha escluso che la Corte d'appello avesse ampliato il thema decidendum, osservando che la revoca si fondava sull'intero quadro dei rilievi tecnici e sullo stato complessivo di incuria delle recinzioni finanziate. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la gravità dell'inadempimento in relazione all'obbligo di mantenere le opere finanziate e la loro destinazione d'uso, senza necessità di accertare una concreta compromissione del contenimento della fauna; si trattava di un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Ha infine respinto il terzo motivo, rilevando che esso non si confrontava con la ratio decidendi, imperniata non sulla prova della fuga degli animali ma sul mancato mantenimento delle recinzioni, e ricordando che la valutazione degli indizi ex art. 2729 c.c. è riservata al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, oltre alla somma in favore della Cassa delle ammende richiamata nel dispositivo.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice di merito interpreta il provvedimento impugnato e ne ricostruisce correttamente la motivazione complessiva senza introdurre una diversa causa di revoca.
Il motivo è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico, anche per stralcio, il contenuto degli atti su cui la censura si fonda.
La gravità dell'inadempimento va apprezzata in concreto dal giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
Non può denunciarsi violazione della norma se la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.
La verifica della precisione, gravità e concordanza degli indizi e della loro idoneità a fondare la prova presuntiva è rimessa al giudice di merito.
In presenza di doppia decisione conforme è preclusa la censura di vizio motivazionale nei limiti previsti dalla norma.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non è ammissibile trasformare in violazione di legge una censura che, nella sostanza, mira a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione non è scrutinabile nei limiti derivanti dalla doppia conforme di merito.
La decisione accelerata conforme alla proposta può condurre al rigetto del ricorso quando la valutazione preliminare è confermata nel giudizio definitivo.
Il richiamo nella procedura accelerata codifica un'ipotesi di abuso del processo, ma l'applicazione delle sanzioni non è automatica e richiede valutazione del caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il provvedimento amministrativo o la sentenza di merito si fondano su un complesso di rilievi istruttori e documentali, la censura che isola una sola frase della motivazione senza confrontarsi con l'intero contenuto dell'atto è inidonea a scalfire la ratio decidendi.
- La revoca di un finanziamento pubblico può essere giustificata dal grave stato di incuria o dal mancato mantenimento delle opere finanziate, anche se non sia dimostrata la concreta produzione dell'evento che il progetto mirava a prevenire, purché l'inadempimento riguardi l'obbligo essenziale e la funzione dell'intervento.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è congrua e non illogica.
- La prova per presunzioni richiede una valutazione di precisione, gravità e concordanza rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura degli indizi a quella compiuta dal giudice di appello.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice si limita a ricostruire correttamente la motivazione del provvedimento impugnato e a valorizzarne tutti gli elementi già emergenti dagli atti, senza introdurre un titolo diverso di responsabilità o di revoca.
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