Cassazione Civile, Ordinanza n. 22456/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al tribunale un avviso comunale con cui le venivano richiesti canoni per occupazione di spazi ed aree pubbliche, sanzioni per presunta occupazione abusiva e interessi, relativi a impianti pubblicitari insistenti su suolo pubblico. Il tribunale aveva accolto la domanda e annullato l’atto; in appello, però, il giudice di secondo grado aveva riformato la decisione, ritenendo provata l’occupazione e correttamente determinato il canone secondo il regolamento comunale, con mantenimento del solo capo relativo alle sanzioni non impugnato dal Comune. La società ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., lamentando motivazione apparente e errata distribuzione dell’onere della prova in ordine alla sussistenza dell’occupazione; 2) violazione dell’art. 4, comma 4, del regolamento COSAP comunale, sostenendo che il canone era stato illegittimamente calcolato a metro lineare e richiamando decisioni amministrative che avrebbero dichiarato illegittima la norma regolamentare; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su questioni dedotte in primo grado e asseritamente riproposte in appello; 4) ulteriore censura di nullità/motivazione apparente per la mancata risposta sulle medesime questioni; 5) violazione dell’art. 91 c.p.c. sulla regolazione delle spese, ritenuta erronea perché non avrebbe considerato la soccombenza solo parziale del Comune rispetto alle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse adeguatamente motivata, che la censura sulla prova consistesse in realtà in una richiesta di diversa valutazione del materiale istruttorio, non sindacabile in cassazione, e che il giudice di merito avesse correttamente applicato il principio di acquisizione della prova. Ha inoltre dichiarato non autosufficienti le doglianze fondate sull’asserita illegittimità sopravvenuta del regolamento COSAP, perché il ricorso non riproduceva in modo completo le decisioni amministrative richiamate né indicava adeguatamente i documenti processuali rilevanti. Le censure di omessa pronuncia sono state respinte perché le questioni riproposte non risultavano trattate in appello oppure, per quelle relative agli importi dovuti, la corte territoriale aveva comunque deciso nel merito riconoscendo dovuti i canoni. È stata infine ritenuta corretta la regolazione delle spese, perché il giudice di appello, riformando la decisione, doveva rideterminare le spese sulla base dell’esito complessivo della lite e non era tenuto a una proporzionalità matematica tra capi accolti e riparto delle spese. Alla ricorrente sono state poste a carico le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; nel caso concreto tale vizio è escluso perché la sentenza d’appello esponeva chiaramente il percorso argomentativo.
La doglianza sul riparto dell’onere della prova è infondata quando il giudice decide sulla base di risultanze istruttorie acquisite e la critica mira in realtà a una diversa valutazione delle prove.
art. 4, comma 4, regolamento comunale COSAP
La Corte d’appello ha ritenuto legittimo il computo del canone secondo il criterio del metro lineare; la cassazione ha però respinto la censura per difetto di autosufficienza del ricorso.
Non vi è omessa pronuncia quando la questione non risulta effettivamente devoluta in appello oppure quando la corte territoriale ha comunque deciso sul punto nel merito.
Nel riformare la sentenza, il giudice di appello deve rideterminare le spese in base all’esito complessivo della lite; la valutazione della soccombenza e la compensazione parziale restano in larga misura discrezionali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata renda percepibile, in modo chiaro e non meramente assertivo, il percorso logico seguito dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si fonda su atti, documenti o sentenze esterne, il loro contenuto rilevante deve essere riprodotto nel ricorso in modo puntuale, altrimenti la censura è inammissibile o infondata.
- La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; il cattivo apprezzamento delle prove non legali non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione.
- Il principio di acquisizione della prova comporta che il giudice può valorizzare tutte le risultanze istruttorie ritualmente acquisite, a prescindere dalla parte che le abbia prodotte.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione non risulta devoluta al giudice di appello oppure quando essa è stata comunque decisa, anche implicitamente, dalla pronuncia sul merito.
- Nel regolamento delle spese, il giudice di appello che riformi la decisione deve considerare l’esito complessivo della lite, potendo compensare parzialmente le spese in base alla soccombenza globale; il sindacato di legittimità resta limitato al rispetto del principio per cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata alle spese.
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