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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05505/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico aveva agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del criterio adottato dall’azienda sanitaria nel calcolo del debito orario giornaliero nei giorni di assenza per ferie, festività, permessi e altre assenze similari. Secondo la sua prospettazione, nei giorni di assenza l’orario giornaliero veniva ridotto da 6 ore e 20 minuti a 6 ore, con conseguente maturazione di un debito orario maggiore di 20 minuti al giorno e necessità di recuperarlo con prestazioni ulteriori rispetto all’orario settimanale di 38 ore; da ciò egli faceva discendere il diritto a differenze retributive per il periodo indicato. Il giudice di merito aveva accolto la domanda ritenendo che anche nei giorni di assenza il debito orario dovesse essere computato in 6 ore e 20 minuti e che, quindi, il medico avesse svolto prestazioni eccedenti meritevoli di compenso. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 14 del c.c.n.l. area dirigenza medica 3.11.2005, nonché violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione e dell’art. 112 c.p.c.; in sostanza ha sostenuto che il dirigente medico non poteva ottenere compensi ulteriori rispetto alla retribuzione mensile omnicomprensiva, neppure se l’ulteriore lavoro derivasse da un errato calcolo del debito orario, essendo semmai astrattamente configurabile una responsabilità risarcitoria solo in presenza di specifico pregiudizio allegato e provato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il percorso seguito dal giudice di merito e ha accolto il ricorso dell’azienda sanitaria. Ha affermato che il dirigente medico, quando agisce per ottenere l’adempimento esatto del rapporto, non può pretendere somme ulteriori rispetto alla retribuzione mensile prevista in modo omnicomprensivo e su base mensile, indipendentemente dal tempo effettivamente impiegato. Ha escluso che il mero svolgimento di ore in più, derivante dall’erroneo calcolo del debito orario nei giorni di assenza, giustifichi un diritto a differenze retributive; una diversa tutela, eventualmente risarcitoria, richiederebbe la specifica allegazione e prova di un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria del dirigente medico. Le spese dell’intero processo sono state compensate in ragione della recente evoluzione giurisprudenziale in materia.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale della censura per violazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto conforme al requisito di specificità perché consentiva la chiara comprensione della controversia e delle censure senza necessità di consultare autonomamente gli atti.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata indicata in rubrica ma non sviluppata e quindi non considerata come motivo effettivamente proposto.

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    È stato evocato dalla parte ricorrente per sostenere la disciplina della retribuzione della dirigenza pubblica e il principio di omnicomprensività.

  • art. 14 c.c.n.l. Area dirigenza medica del 3.11.2005

    È stato richiamato per affermare che l’orario dei dirigenti medici e la relativa retribuzione sono regolati dalla contrattazione collettiva in termini incompatibili con un’automatica remunerazione aggiuntiva delle ore eccedenti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È stato richiamato per dare continuità a un precedente della Corte e sintetizzare il principio di diritto applicato.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 2087 c.c.

    È stato evocato come possibile fonte di responsabilità datoriale in presenza di condizioni di lavoro lesive della salute o della personalità morale del dipendente, distinta però dalla pretesa retributiva esaminata.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato come fondamento costituzionale della tutela della salute del lavoratore, nel contesto della possibile responsabilità ex art. 2087 c.c.

  • artt. 2 e 35 Cost.

    Richiamati come fondamento costituzionale della dignità della persona e del lavoro, nel contesto della tutela risarcitoria per prestazioni illegittimamente gravose.

Massime di principio

  • Il dirigente medico soggetto a retribuzione mensile omnicomprensiva non può ottenere, in via di esatto adempimento, somme ulteriori parametrate al tempo effettivamente lavorato se la pretesa riguarda solo l’erroneo calcolo del debito orario nei giorni di assenza.
  • L’erroneità del criterio di computo dell’orario in occasione di ferie, permessi o altre assenze non trasforma automaticamente la prestazione resa in un lavoro straordinario o in una prestazione economicamente autonoma e aggiuntiva rispetto alla retribuzione mensile prevista dal contratto collettivo.
  • Quando la domanda è strutturata come richiesta di differenze retributive, il giudice non può riconoscere una tutela risarcitoria diversa se non risultano specificamente allegati e provati fatti ulteriori, quali un concreto pregiudizio alla salute, al riposo o alla personalità morale del lavoratore.
  • La mera protrazione dell’attività lavorativa oltre il limite teorico dell’orario, senza allegazione di un danno concreto o di condizioni di lavoro illegittimamente usuranti, non è di per sé sufficiente a fondare un diritto al compenso aggiuntivo nel pubblico impiego dirigenziale medico.
  • In presenza di un principio giurisprudenziale recente e risolutivo, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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