Cassazione Civile, Ordinanza n. 07394/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una struttura sanitaria privata aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento di una somma relativa a prestazioni assistenziali rese a pazienti in stato vegetativo in coma persistente, deducendo l'esistenza di uno specifico accordo con l'azienda sanitaria e l'emissione di fatture, di cui una rimasta insoluta per i maggiori costi connessi a tale attività. Il tribunale, accogliendo l'opposizione dell'azienda sanitaria, aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo che per remunerare quelle prestazioni fosse necessario un provvedimento regionale di accreditamento specifico, non emesso, e aveva dichiarato inammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa perché proposta dall'opposto come domanda nuova. La corte d'appello aveva confermato la decisione, escludendo il diritto al corrispettivo in assenza di autorizzazione regionale e negando l'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. Il ricorso per cassazione censurava: (1) l'affermazione secondo cui solo un provvedimento regionale autorizzativo avrebbe consentito il pagamento delle prestazioni rese ai pazienti in stato vegetativo; (2) la declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata di indebito arricchimento, sostenendo che essa era proponibile nel giudizio di opposizione perché fondata sulla medesima vicenda sostanziale e sullo stesso bene della vita.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ribadendo che nel SSN il rapporto tra struttura privata e P.A. resta sostanzialmente concessorio e che, in assenza di un provvedimento regionale di accreditamento e al di fuori di specifici rapporti contrattuali, non possono gravare sull'ente pubblico prestazioni sanitarie eccedenti o diverse da quelle accreditate. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento proposta con memoria ex art. 183 c.p.c. è ammissibile quando si riferisce alla medesima vicenda sostanziale e allo stesso bene della vita dedotti con la domanda principale di adempimento contrattuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame della domanda ex art. 2041 c.c. e per le spese.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamato per affermare che il regime dell'accreditamento nel SSN non muta la natura sostanzialmente concessoria del rapporto tra P.A. e struttura privata
art. 6 L. 23 dicembre 1992, n. 724
richiamato nel quadro normativo del passaggio al regime dell'accreditamento
domanda di indebito arricchimento ritenuta proponibile in via subordinata quando connessa alla medesima vicenda sostanziale
la memoria ex art. 183 c.p.c. può contenere la domanda subordinata di arricchimento senza causa se collegata alla domanda principale
Massime di principio
- Nel sistema dell'accreditamento sanitario, la struttura privata non può pretendere il corrispettivo di prestazioni rese alla pubblica amministrazione se tali prestazioni non rientrano nel provvedimento regionale di accreditamento o in specifici rapporti contrattuali.
- L'accreditamento sanitario delimita tassativamente le prestazioni erogabili e, se la struttura esegue attività eccedenti o diverse da quelle accreditate, il costo di tali prestazioni non è automaticamente imputabile all'ente pubblico.
- Nel processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, la domanda subordinata di indebito arricchimento è ammissibile se si fonda sulla medesima vicenda sostanziale e sullo stesso bene della vita già dedotti, poiché integra una domanda connessa per incompatibilità e non una domanda del tutto nuova.
- Ai fini dell'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. in corso di causa, non rileva in modo decisivo la diversa qualificazione giuridica, ma la coincidenza del nucleo fattuale e dell'interesse sostanziale fatto valere.
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