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Parere

Parere n. 211/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della difesa ed il Comando generale dell’arma dei Carabinieri per l’annullamento: - del giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici prot.n. 424211/2-11 del 30 maggio 2024 di inidoneità, espresso nell’ambito del concorso per titoli ed esami per l’ammissione al 14° corso triennale (2024-2027) di n. 626 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’arma dei Carabinieri; - del verbale di visita medica generale della Commissione medica n. 424211/2-3 del 30 maggio 2024; - del verbale n. 424211/2-3- n.55 CipCNSR 752443 del 30 maggio 2024 di visita oculistica; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202500044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del giudizio di inidoneità psico-fisica e dei verbali medici adottati nell’ambito del concorso per l’ammissione al 14° corso triennale per 626 allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, dopo avere superato le prove preliminare, scritta, fisica e attitudinale, è stato dichiarato inidoneo agli accertamenti psico-fisici per una patologia oculare riconducibile a una degenerazione vitreoretinica regmatogena trattata con argon laser. Ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, l’assenza di adeguati accertamenti clinici, il travisamento dei fatti, l’erronea valutazione della propria condizione, la manifesta ingiustizia, l’illogicità, l’errore nei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione. Ha inoltre prodotto referti medici successivi, sostenendo di non essere affetto dalla patologia diagnosticata, e ha chiesto una verificazione. In relazione all’istanza cautelare ha prospettato il pregiudizio derivante dalla mancata partecipazione al corso e da possibili ripercussioni su futuri concorsi. Dopo l’approvazione della graduatoria finale ha impugnato anche quest’ultima con motivi aggiunti, chiedendo l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per mancata notifica ad almeno un controinteressato e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha esaminato congiuntamente i motivi, prescindendo dai profili preliminari di inammissibilità poiché infondati nel merito. Ha accertato che il giudizio di inidoneità non era fondato su una mera supposizione: il candidato era stato sottoposto il 30 maggio 2024 a visita oftalmologica specialistica, con esame obiettivo e specifico esame del fondo dell’occhio destro previa cicloplegia, dal quale erano emersi esiti di barrage con argon laser su lesione regmatogena. La diagnosi di degenerazione vitreoretinica regmatogena trattata con argon laser è stata ritenuta coerente con la disciplina tecnica applicabile e idonea a giustificare l’inidoneità, poiché il trattamento laser, pur riducendo il rischio di distacco della retina, non elimina il rischio di aggravamento né quello di ulteriori degenerazioni. La Sezione ha richiamato l’art. 582, lett. S), del d.P.R. n. 90/2010 e la direttiva tecnica relativa all’allegato 5, nonché l’art. 12, comma 7, lett. b), n. 1, del bando. Le perizie prodotte dal ricorrente non hanno evidenziato un errore chiaro e manifesto della Commissione, sicché non è stata ravvisata la necessità di una verificazione. È stata inoltre ritenuta infondata la doglianza relativa al ritardo nell’accesso agli atti: l’istanza del 9 luglio 2024 era stata evasa con accessi consentiti il 30 luglio e il 1° agosto 2024, entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25 della legge n. 241/1990. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Osservazioni

Primo e secondo motivo - Accertamento clinico e valutazione della patologia oculare

La censura è infondata. La Commissione si è basata su una visita oftalmologica specialistica, comprensiva dell’esame obiettivo e dell’esame del fondo dell’occhio destro previa cicloplegia, che ha rilevato esiti di trattamento con argon laser su lesione regmatogena. Non emerge quindi l’assenza dell’accertamento clinico né un travisamento dei fatti.

Primo e secondo motivo - Rilevanza della patologia ai fini dell’idoneità militare

La degenerazione vitreoretinica regmatogena trattata con argon laser rientra nelle condizioni contemplate dalla disciplina tecnica applicabile come causa di non idoneità. Il trattamento non elimina il rischio di distacco della retina né quello di ulteriori degenerazioni, in relazione ai disagi connessi al servizio militare.

Primo e secondo motivo - Referti medici prodotti dal ricorrente

I referti successivi depositati dal ricorrente non dimostrano un errore chiaro e manifesto della Commissione circa la sussistenza o la rilevanza della patologia riscontrata e non sono quindi idonei a superare il giudizio medico-amministrativo.

Istanza di verificazione

La richiesta di verificazione non è stata accolta, poiché dagli atti non emerge un errore manifesto della Commissione e l’accertamento specialistico eseguito il 30 maggio 2024 risulta adeguatamente documentato.

Accesso agli atti

La doglianza relativa al ritardo nell’accesso è priva di fondamento. L’istanza presentata il 9 luglio 2024 è stata soddisfatta il 30 luglio e il 1° agosto 2024, entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25 della legge n. 241/1990. In ogni caso, il diniego o il ritardo nell’accesso avrebbe potuto essere autonomamente contestato e l’eventuale conoscenza successiva dei motivi avrebbe consentito la proposizione di motivi aggiunti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, art. 582, lett. S)

    Oftalmologia; cause di inidoneità relative ad anoftalmia, malformazioni, malattie croniche ed esiti di lesioni dell’orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali

    La disposizione ricomprende, secondo la direttiva tecnica applicativa, le degenerazioni vitreoretiniche regmatogene anche se sottoposte a trattamento laser.

  • Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità causa di non idoneità al servizio militare, allegato 5 all’art. 582, lett. S), n. 5, d.P.R. n. 90/2010

    La degenerazione vitreoretinica regmatogena trattata con argon laser è considerata causa di non idoneità, poiché il trattamento riduce ma non elimina i rischi di aggravamento e di ulteriori degenerazioni.

  • Bando di concorso, art. 12, comma 7, lett. b), n. 1

    Il bando richiama la disciplina tecnica sulle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare.

  • art. 25 l. 7 agosto 1990, n. 241

    termine di trenta giorni per la definizione dell’istanza di accesso

    L’amministrazione ha adempiuto agli obblighi di accesso entro il termine previsto, consentendo l’accesso il 30 luglio e il 1° agosto 2024 a fronte dell’istanza del 9 luglio 2024.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente per chiedere l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute in caso di diffusione del parere.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Il giudizio di inidoneità psico-fisica concorsuale è legittimamente fondato quando risulta da un accertamento specialistico documentato e coerente con le cause di non idoneità previste dalla disciplina normativa e tecnica applicabile.
  • Il trattamento medico di una patologia non esclude necessariamente la rilevanza della patologia stessa ai fini dell’idoneità al servizio militare, quando il trattamento riduca il rischio senza eliminarlo e permangano possibili aggravamenti o ulteriori manifestazioni morbose.
  • Le valutazioni medico-amministrative rese nell’ambito di un concorso possono essere superate soltanto mediante la dimostrazione di un errore chiaro e manifesto, non essendo sufficiente la produzione di referti successivi o difformi privi di tale specifica attitudine dimostrativa.
  • La richiesta di verificazione non è necessaria quando gli atti documentano un accertamento specialistico completo e non emergono elementi concreti idonei a evidenziare un errore manifesto della Commissione.
  • La doglianza relativa al ritardo nell’accesso agli atti non incide sulla legittimità dell’esclusione concorsuale quando l’amministrazione abbia comunque consentito l’accesso entro il termine previsto dall’art. 25 della legge n. 241/1990.

Giudizio di inidoneità psico-fisica nel concorso per allievi marescialli dei Carabinieri

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato contro il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri. L’impugnazione concerne il giudizio di inidoneità psico-fisica e i relativi verbali medici adottati nell’ambito del concorso per l’ammissione al 14° corso triennale per 626 allievi marescialli.

Svolgimento della procedura concorsuale

Il candidato aveva superato la prova preliminare, la prova scritta di lingua italiana, la prova di efficienza fisica e gli accertamenti attitudinali. È stato invece dichiarato inidoneo agli accertamenti psico-fisici del 30 maggio 2024 per una condizione oculare diagnosticata come degenerazione vitreoretinica regmatogena dell’occhio destro, trattata con argon laser.

Nelle more è stata approvata la graduatoria finale del concorso, anch’essa impugnata dal ricorrente con motivi aggiunti. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato e ne ha comunque chiesto il rigetto nel merito.

Motivi dedotti dal ricorrente

Il ricorrente ha sostenuto che il giudizio di inidoneità fosse stato adottato senza adeguati accertamenti clinici e sulla base di una patologia della quale non sarebbe stato affetto. Ha lamentato travisamento dei fatti, errore nei presupposti, eccesso di potere, manifesta ingiustizia, illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

A sostegno delle censure ha richiamato il questionario anamnestico e ha prodotto referti medici successivi, chiedendo una verificazione sull’effettiva sussistenza della patologia. Ha inoltre dedotto un pregiudizio derivante dalla mancata partecipazione al corso e dai possibili effetti su futuri concorsi nell’Arma dei Carabinieri.

Accertamento specialistico e disciplina applicabile

La Sezione ha rilevato che la censura relativa all’assenza di un accertamento clinico non trova riscontro negli atti. Il candidato era stato visitato da uno specialista in oftalmologia, che aveva eseguito un esame obiettivo e, in particolare, l’esame del fondo dell’occhio destro previa cicloplegia. L’esame aveva evidenziato esiti di barrage con argon laser su una lesione regmatogena.

La diagnosi posta dalla Commissione risultava pertanto fondata su un esame clinico specifico. La Sezione ha ritenuto che la patologia fosse riconducibile alle cause di non idoneità previste dall’art. 582, lett. S), del d.P.R. n. 90/2010 e dalla direttiva tecnica applicativa richiamata dal bando di concorso.

Il trattamento laser è stato considerato non decisivo per escludere l’inidoneità: esso riduce il rischio di distacco della retina, ma non lo annulla e non impedisce l’insorgenza di ulteriori aree di degenerazione vitreoretinica. La condizione è quindi stata ritenuta rilevante in relazione ai possibili rischi di aggravamento o di successioni morbose connessi allo svolgimento del servizio militare.

Valore dei referti successivi e richiesta di verificazione

I referti prodotti dal ricorrente, rilasciati successivamente alla visita concorsuale, non hanno evidenziato un errore chiaro e manifesto della Commissione quanto alla sussistenza o alla rilevanza della patologia. Per tale ragione non sono stati ritenuti idonei a superare il giudizio medico-amministrativo.

La Sezione non ha quindi ravvisato i presupposti per disporre una verificazione, poiché gli atti documentavano un accertamento specialistico adeguato e non emergevano elementi concreti di travisamento o di errore manifesto.

Accesso agli atti

È stata respinta anche la doglianza relativa al presunto ritardo nell’accesso alla documentazione concorsuale. L’istanza era stata presentata il 9 luglio 2024 e l’amministrazione aveva consentito l’accesso il 30 luglio e il 1° agosto 2024, entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25 della legge n. 241/1990.

La Sezione ha aggiunto che, anche in caso di diniego totale o parziale, l’interessato avrebbe potuto proporre autonomo ricorso giurisdizionale e che l’eventuale conoscenza tardiva di motivi di censura avrebbe consentito la proposizione di motivi aggiunti. Il dedotto ritardo non incideva quindi sulla legittimità del giudizio di inidoneità.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha esaminato congiuntamente i motivi, prescindendo dalle questioni preliminari di inammissibilità sollevate dal Ministero perché il ricorso era comunque infondato nel merito. Il parere è stato pertanto nel senso del rigetto del ricorso straordinario.

È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone citate, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAccesso documentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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