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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27620/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietaria)

La controversia

La lite riguardava una soletta a sbalzo presso un immobile di Aosta, distinta dal terrazzo adiacente all'appartamento del ricorrente e separata da questo da un parapetto realizzato dallo stesso. Il ricorrente sosteneva di averne acquistato la proprietà esclusiva con decreto di trasferimento emesso nel 2012 nell'ambito di una procedura esecutiva; la resistente, proprietaria della residua metà del fabbricato, contestava che la soletta fosse compresa nel decreto e deduceva di averla utilizzata fin dalla sua edificazione. Vi aveva collocato vasi, oggetti di plastica e blocchetti di cemento. Il Tribunale di Aosta aveva dichiarato la proprietà esclusiva del ricorrente, ordinato la cessazione delle turbative e la rimozione dei beni, e riconosciuto euro 1.000 a titolo di danno, oltre alle spese. La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 141/2024 del 12 febbraio 2024, aveva accolto integralmente l'appello della resistente e respinto la domanda: ha ritenuto non provato l'acquisto della soletta, non menzionata nel decreto di trasferimento né nella relazione di stima, e ha escluso che la sentenza del TAR della Valle d'Aosta n. 46/2016 avesse accertato con efficacia di giudicato la proprietà della porzione oggi controversa. Ha inoltre qualificato l'azione, in ragione della contestazione della proprietà e della mancanza del possesso del ricorrente, come accertamento della proprietà assimilabile alla rivendica, anziché negatoria servitutis. In Cassazione il ricorrente ha formulato quattro motivi: (1) violazione dell'art. 342 c.p.c. e omesso esame, per mancata decisione sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; (2) violazione dell'art. 2909 c.c., per mancato riconoscimento del giudicato della sentenza del TAR; (3) violazione dell'art. 2735 c.c. e omesso esame di una lettera e di una memoria della resistente depositate nel giudizio amministrativo, che secondo il ricorrente conterrebbero una confessione sulla proprietà del terrazzo; (4) violazione dell'art. 949 c.c., sostenendo che per la negatoria sarebbe bastato provare il possesso in forza di un titolo valido, senza dimostrare un acquisto a titolo originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondati tutti e quattro i motivi. Sul primo, ha osservato che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello era stata richiamata nella sentenza impugnata e comunque implicitamente respinta mediante l'accoglimento dei motivi di appello; non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta il rigetto implicito dell'eccezione. Sul secondo, ha escluso che il giudizio amministrativo avesse per oggetto la soletta a sbalzo o avesse deciso, con efficacia di giudicato, la proprietà di tale manufatto: la controversia davanti al TAR verteva sui vizi dell'ordine comunale di demolizione e l'accertamento sulla proprietà era incidentale; inoltre il terrazzo considerato in quel giudizio era distinto dalla soletta qui controversa. Ha precisato che il decreto di trasferimento determina un acquisto derivativo ai sensi dell'art. 2919 c.c. Sul terzo, ha ritenuto che la lettera e la memoria invocate si riferissero al terrazzo e non alla distinta soletta a sbalzo, sicché non provavano la proprietà del bene litigioso. Sul quarto, ha confermato che, se l'attore non possiede il bene e la proprietà è contestata, l'azione di accertamento della proprietà è assimilabile alla rivendica e richiede la piena prova del diritto, sino a un acquisto a titolo originario; la mera prova di un titolo derivativo non basta. Ha aggiunto che, anche qualificando l'azione come negatoria servitutis, la domanda sarebbe stata respinta perché non era stato provato neppure l'acquisto derivativo della soletta, non indicata nel decreto di trasferimento né nella relazione di stima. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per spese ed euro 5.000 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%; al pagamento di euro 3.000 alla controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e di euro 2.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Non solo, infatti, l'eccezione è stata richiamata (vedi pagina 2 della sentenza impugnata nel passo che riporta le conclusioni dell'appellato per l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. prima ancora che di rigetto dell'impugnazione) e quindi non risulta ignorata dall'impugnata sentenza, ma pur in assenza di una pronuncia espressa, è stata implicitamente rigettata dalla Corte distrettuale; essa, evidentemente, avendo accolto per intero i tre motivi di appello che erano stati proposti dalla Molinaro, relativi rispettivamente all'erronea qualificazione dell'azione avversaria come actio negatoria servitutis, anziché come azione di rivendica, alla conseguente mancata prova di un acquisto a titolo originario della soletta a sbalzo oggetto di causa, ed all'erronea applicazione del giudicato per la sentenza del TAR della Valle d'Aosta n. 46/2016, ha reputato infondati i rilievi circa il difetto di specificità dei motivi di appello formulati dall'Aiello.

    L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità può essere rigettata implicitamente: non sussiste omessa pronuncia quando la decisione complessiva, incompatibile con l'eccezione, ne comporta chiaramente il rigetto.

  • art. 2909 c.c.

    Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto pur dovendosi riscontrare che nel giudizio davanti al TAR erano costituite entrambe le parti attuali, oltre che il Comune di Aosta come controparte di entrambe, quel giudizio impugnatorio dell'ordine di demolizione del terrazzo impartito dal Comune di Aosta all'Aiello non riguardava la soletta a sbalzo, che la Corte distrettuale ha accertato in fatto costituire l'oggetto del presente giudizio, e neppure ha portato ad un accertamento avente efficacia di giudicato sull'acquisto della proprietà a titolo originario, concernendo i vizi dell'ordine di demolizione.

    Il giudicato esterno non si estende alla proprietà di un bene distinto da quello oggetto del precedente giudizio, né a una questione di proprietà esaminata solo incidentalmente in una controversia avente diverso oggetto.

  • art. 2919 c.c.

    Tale principio vale anche per identità di ratio per il giudicato esterno, e nella specie la proprietà del terrazzo non era in contestazione nel giudizio davanti al TAR, che solo incidentalmente ha accertato che lo stesso era di proprietà dell'Aiello per acquisto che sarebbe stato compiuto a titolo originario in virtù del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, e che invece l'impugnata sentenza ha correttamente ritenuto avvenuto a titolo derivativo in virtù dell'art. 2919 c.c. (vedi in tal senso ex multis Cass. n.25926/2022; Cass. n.20608/2017), su un manufatto comunque distinto dalla soletta a sbalzo occupata da beni mobili oggetto della presente causa.

    Il trasferimento del bene disposto nell'ambito dell'esecuzione forzata costituisce acquisto a titolo derivativo, non acquisto a titolo originario.

  • art. 2735 c.c.

    In disparte la confusione delle censure per violazione di legge ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. e per omessa considerazione di un fatto decisivo ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'impugnata sentenza, avendo ritenuto in fatto che oggetto di causa fosse la soletta a sbalzo che lo stesso Aiello, con il completamento del parapetto, aveva separato dal terrazzo adiacente l'appartamento di sua proprietà difettando del possesso, ha implicitamente escluso il valore di prova legale dei due atti della Molinaro sopra indicati, che si riferivano solo al terrazzo e non alla soletta a sbalzo.

    Una dichiarazione stragiudiziale invocata come confessione non prova la proprietà di un bene diverso da quello cui la dichiarazione si riferisce; nel caso concreto gli atti riguardavano il terrazzo, non la soletta controversa.

  • art. 949 c.c.

    L’azione “negatoria servitutis” e quella di rivendica (alla quale come detto è assimilabile l'azione di accertamento della proprietà), del resto, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, si differenziano, in quanto l’attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi, mentre con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione (profilo quest'ultimo che manca nell'azione di mero accertamento del diritto reale contestato); sotto il profilo probatorio, inoltre, nel primo caso l'attore deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, mentre allorché agisca in rivendica, o comunque per l'accertamento di una proprietà contestata, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario (Cass. n. 25926/2022; Cass. n.20608/2017).

    La negatoria servitutis presuppone che l'attore si prospetti proprietario e possessore del fondo e richiede la prova del possesso in forza di un titolo valido. Se invece il bene non è posseduto dall'attore e la proprietà è contestata, l'azione di accertamento è assimilabile alla rivendica e richiede la piena prova della proprietà fino a un acquisto a titolo originario.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La conformità della presente decisione alla proposta di definizione accelerata, comporta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione, la condanna ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore della controricorrente ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c., degli importi liquidati in dispositivo.

    La decisione conforme alla proposta di definizione accelerata comporta, nel caso concreto, la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La conformità della presente decisione alla proposta di definizione accelerata, comporta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione, la condanna ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore della controricorrente ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c., degli importi liquidati in dispositivo.

    La decisione conforme alla proposta di definizione accelerata comporta, nel caso concreto, anche il pagamento alla Cassa delle Ammende della somma liquidata ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La conformità della presente decisione alla proposta di definizione accelerata, comporta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione, la condanna ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore della controricorrente ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c., degli importi liquidati in dispositivo.

    La conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata è collegata, nel caso concreto, alle condanne pecuniarie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Massime di principio

  • Non ricorre omessa pronuncia su un'eccezione quando, pur senza una specifica statuizione, la decisione adottata è incompatibile con la pretesa della parte e ne comporta implicitamente il rigetto.
  • Il giudicato esterno opera soltanto entro i limiti dell'oggetto e delle questioni effettivamente decise nel precedente giudizio: non copre la proprietà di un bene distinto né una questione affrontata incidentalmente, non costituente autonomo capo decisorio.
  • Il decreto di trasferimento pronunciato nella procedura esecutiva produce un acquisto a titolo derivativo.
  • La negatoria servitutis si distingue dall'azione di rivendica perché l'attore nella prima si afferma proprietario e possessore e mira a far dichiarare la libertà del fondo; se invece non possiede il bene e la proprietà è contestata, l'azione di accertamento della proprietà è assimilabile alla rivendica.
  • Nell'azione di negatoria servitutis è sufficiente provare, anche per presunzioni, il possesso del fondo in forza di un titolo valido; nell'azione di rivendica o di accertamento di una proprietà contestata occorre la piena prova del diritto, con dimostrazione dei titoli dei danti causa sino a un acquisto a titolo originario.
  • Una dichiarazione stragiudiziale non ha efficacia probatoria rispetto alla proprietà di un bene diverso da quello cui il suo contenuto si riferisce.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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