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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32456/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva dichiarato abbandonate le domande formulate in appello e inammissibili quelle presentate nelle precisazioni delle conclusioni e nella comparsa conclusionale. Il ricorrente sosteneva che, ai sensi dell'art. 1453, comma 2, c.c., poteva esercitare lo ius variandi sostituendo la domanda di adempimento con quella di risoluzione (conseguentemente chiedendo la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni) anche in appello e in sede di precisazioni delle conclusioni; inoltre contestava l'affermazione di novità relativa alla domanda di cessazione della materia del contendere e denunciava omissione di esame di fatto decisivo riguardo alla presunta ancora efficacia delle domande iniziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha censurato la Corte d'Appello per avere errato nell'affermare la novità e l'inammissibilità delle domande di risoluzione e di risarcimento presentate in appello e nelle precisazioni delle conclusioni, nonché per non aver valutato correttamente la domanda di cessazione della materia del contendere. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi indicati; la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è demandata al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    art. 1453, secondo comma, c.c.

    Attribuisce alla parte il potere di sostituire la domanda di adempimento con quella di risoluzione per inadempimento nel corso del giudizio; la Corte ha interpretato che tale ius variandi opera anche in appello e in sede di precisazioni delle conclusioni, purché si rimanga nell'ambito dei fatti originariamente dedotti.

  • art. 1458 c.c.

    Prevede l'effetto retroattivo della risoluzione. La Corte ha rilevato che, conseguentemente, può essere chiesta la restituzione del prezzo versato come domanda consequenziale alla risoluzione.

  • artt. 183, 184 e 345 c.p.c.

    artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ.

    Norme che disciplinano la mutatio libelli e le preclusioni processuali; la Corte ha precisato che l'art. 1453, secondo comma, opera in deroga al divieto di mutatio libelli consentendo la modifica della domanda nei limiti indicati.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione. Il ricorso era fondato sulla violazione di legge (n.3) e sull'omesso esame di fatto decisivo (n.5), censure ritenute fondate dalla Corte di cassazione.

  • art. 2932 c.c.

    Norma evocata dall'attore come titolo normativo per ottenere la pronuncia traslativa in relazione ai contratti preliminari; nella decisione di merito era il riferimento normativo alla domanda originaria di esecuzione in forma specifica.

  • art. 375 c.p.c.

    art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, cod. proc. civ.

    Norma relativa alla pronuncia in camera di consiglio; la Corte di cassazione ha richiamato l'istruttoria effettuata sul perfezionamento della notificazione e l'irricevibilità delle condizioni per decidere in camera di consiglio nella fase iniziale.

Massime di principio

  • Nei contratti con prestazioni corrispettive la parte che ha chiesto l'adempimento può, fino alla precisazione delle conclusioni anche in appello, esercitare lo ius variandi e chiedere la risoluzione per inadempimento in luogo dell'adempimento.
  • La domanda consequenziale di restituzione del prezzo e la richiesta di risarcimento del danno possono essere formulate unitamente alla domanda di risoluzione e non sono in linea di principio precluse in appello o in precisazioni delle conclusioni quando rimangono ancorate ai fatti originariamente dedotti.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere rilevata d'ufficio e ha natura processuale; essa non produce giudicato sostanziale che impedisca future azioni sulla questione di merito, quindi non costituisce di per sé ostacolo a future domande di risarcimento.
  • Non basta la diversa formulazione delle conclusioni in un momento processuale per ritenere automaticamente abbandonate le domande iniziali: il giudice deve valutare la condotta processuale complessiva e se i nuovi elementi restino nei limiti dei fatti originari.
  • In situazioni analoghe il giudice di merito deve motivare sulla compatibilità delle nuove domande con i fatti originariamente dedotti e sul carattere meramente processuale o sostanziale delle pronunce richieste; l'errata qualificazione di una domanda come nuova può essere motivo valido di impugnazione per violazione di legge o omesso esame.

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