Cassazione Civile, Sentenza n. 32357/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Consorzio impugna la sentenza della C.G.T. di secondo grado che aveva accolto l'appello dei contribuenti (Cenghialta e Italo S.s.) dichiarando prescritti i contributi di bonifica irrigui relativi agli anni 2006 e 2007. Il ricorrente deduce due censure: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 n.4 c.c., sostenendo che la quota variabile del contributo irriguo dipende da una specifica richiesta di utenza e pertanto non costituisce obbligazione periodica assoggettabile alla prescrizione quinquennale; (2) violazione dell'art. 2935 c.c. e della l.r. Sardegna 23/5/2008 n.6 (artt. 10 e 44), deducendo che l'art.44 avrebbe sospeso retroattivamente la riscossione e dunque dovesse essere computato un diverso dies a quo della prescrizione (1/1/2012), rendendo tempestiva la notificazione della cartella del 7/12/2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato il principio che i contributi consortili di bonifica, sia nella quota fissa sia nella quota variabile (irriguo), hanno natura di prestazione periodica nell'ambito di una causa debendi continuativa e, pertanto, sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. Sul secondo motivo ha ritenuto che la disciplina transitoria della l.r. Sardegna (art.44 e la successiva novella) ha sospeso la 'riscossione' ma non ha inciso sul regime della prescrizione di diritto civile: la norma regionale non impediva al Consorzio di adottare ruoli in acconto né escludeva l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto da pagamenti; non risultano profili tali da far decorrere la prescrizione da data diversa da quella ordinaria. Ne consegue il mantenimento della decisione di merito che aveva dichiarato prescritti i contributi 2006-2007 e l'accoglimento dell'appello dei contribuenti; il ricorso del Consorzio è dunque respinto.
Norme richiamate
Riconosciuto dalla Corte quale termine di prescrizione quinquennale applicabile alle obbligazioni periodiche e di durata; la Corte ha ritenuto che i contributi di bonifica (quota fissa e quota variabile irriguo) rientrino in tale categoria.
Riferito nella comparazione con la prescrizione ordinaria decennale; la Corte distingue l'applicabilità dell'art. 2946 (termine ordinario) quando l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario, ma nel caso di specie ha prevalso la qualificazione come obbligazione periodica ai sensi dell'art. 2948.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'interruzione/impedimento della prescrizione; la Corte non ha ritenuto che la normativa regionale avesse efficacia impediente rispetto al decorso della prescrizione civile indicata dall'art. 2935.
L.r. Sardegna 23 maggio 2008, n.6, art. 44
1. I criteri per la determinazione dell'importo dei contributi a carico degli utenti dei consorzi di bonifica, con esclusione del disposto dell’articolo 9, comma 2, si applicano ai contributi dovuti dagli utenti in relazione alle annualità 2006, 2007 e 2008. 2. La riscossione dei contributi irrigui per le annualità 2006, 2007 e 2008 è sospesa fino alla ridefinizione dell’importo, secondo quanto previsto dal comma 1. 3. I consorzi di bonifica, in presenza di esigenze finanziarie, possono determinare per le annualità 2006, 2007 e 2008, contributi irrigui in acconto nella misura massima di 200 euro per ettaro per coltura.
La Corte ha interpretato l'art.44 come disposizione che sospende la riscossione (soggettiva alla ridefinizione dei criteri) ma non incideva sul decorso della prescrizione civile; la norma consentiva comunque la determinazione di contributi in acconto e prevedeva rideterminazioni/ritiri dei ruoli con effetti che non eliminavano l'effetto interruttivo della prescrizione.
L.r. Sardegna 30 giugno 2011, n.12, art. 18, comma 23, lett. d) (novellazione art.44)
1. I criteri per la determinazione dell'importo dei contributi a carico degli utenti dei consorzi di bonifica si applicano ai contributi dovuti dagli utenti a decorrere dall'annualità 2006. 2. La riscossione dei contributi irrigui a decorrere dall'annualità 2006 è sospesa fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 10, individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2011, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 3. In attesa della determinazione dei criteri ... i consorzi di bonifica possono determinare contributi irrigui in acconto ... 4. Qualora risulti che siano stati emessi i relativi ruoli e gli stessi non siano conformi ... i ruoli sono modificati o ritirati in sede di autotutela, fermi restando gli effetti prodotti relativamente ai pagamenti effettuati, fatti salvi gli eventuali conguagli, ed all'effetto interruttivo della prescrizione.
La novella ribadisce la sospensione della riscossione ma prevede meccanismi di acconti e di autotutela sui ruoli già formati; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non impediscano il decorso della prescrizione civile e che lascino salvo l'effetto interruttivo prodotto dai pagamenti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata ai fini delle spese processuali: previsione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in determinate ipotesi, applicabile al ricorrente.
Corte Costituzionale, sent. 19 ottobre 2018, n.188 (richiamata)
L'assoggettamento a contribuzione consortile è condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza ...
Usata in motivazione per confermare che il presupposto impositivo dei contributi consortili si fonda sul beneficio fondiario e la fruibilità concreta del servizio, elemento che contribuisce a qualificare la natura periodica dell'obbligazione.
Massime di principio
- I contributi consortili di bonifica, sia nella quota fissa sia nella quota variabile (irriguo), possono essere qualificati come obbligazioni periodiche nell'ambito di una causa debendi continuativa e, pertanto, soggetti alla prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c.
- Una norma regionale che disponga la 'sospensione della riscossione' non incide automaticamente sul decorso della prescrizione civile a meno che la legge non preveda espressamente un effetto impeditivo o estintivo della prescrizione.
- La distinzione tra quota fissa (potenzialità/beneficio fondiario) e quota variabile (erogazione effettiva dell'acqua) non determina necessariamente autonomia ai fini della prescrizione: la quota variabile può rientrare nella stessa causa debendi continuativa e quindi nel regime prescrizionale breve.
- In caso di ruoli, acconti o pagamenti effettuati, va valutato l'effetto interruttivo o sospensivo sulla prescrizione; le rideterminazioni amministrative dei ruoli possono incidere sulla posizione debitoria ma non cancellano automaticamente gli effetti interruttivi prodotti da atti o pagamenti.
- Per valutare termini di prescrizione e impugnazioni in materia tributaria/consortile occorre considerare la differenza tra disciplina della riscossione (norme tributarie/regionale) e la disciplina della prescrizione (ordinamento civile), competenze e fonti possono essere diverse e richiedere attenzione alle norme speciali e alla giurisprudenza consolidata.
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