Cassazione Civile, Sentenza n. 32355/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento (n. 0972017143080241000) per contributi consortili dovuti per l'anno 2015; in primo grado l'impugnazione era stata accolta perché non risultava con certezza, dal piano di classifica, che l'area dell'appellato fosse compresa nell'ambito di contribuenza, ma la Commissione regionale ha rigettato l'appello ritenendo che dal piano non emergesse con certezza l'inclusione del terreno nel perimetro consortile. Successivamente le parti hanno comunicato che la cartella era stata oggetto di istanze di definizione agevolata (rottamazione) e che erano stati effettuati versamenti residui minimi, chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio alla luce della definizione agevolata e dei versamenti documentati (anche in base all'interpretazione normativa introdotta dal d.l. 17 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis). Ha disposto la compensazione tra le parti delle spese del giudizio; ha richiamato che le spese anticipate restano a carico di chi le ha anticipate secondo la normativa vigente, e che l'estinzione produce inefficacia dei provvedimenti non passati in giudicato
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 (commi 231, 235, 236, 238, 241, 249)
art. 1, commi 231, 235, 236, 238, 241, 249
La Corte applica/riconosce che la disciplina della definizione agevolata (rottamazione) consente, ai fini dell'estinzione del giudizio, di considerare gli importi già versati (art. 238) e che l'effettivo perfezionamento della definizione può essere attestato tramite la comunicazione dell'agente della riscossione e della dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 235
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3 (conv. in legge 17 dicembre 2018, n. 136)
Rilevato accesso precedente a una definizione agevolata sulla stessa cartella, utile ai fini della determinazione di quanto sia stato già versato e di quale residuo sussista
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, art. 3-bis
art. 3-bis, comma 2, lettera c)
Richiamato quale parte della normativa sulle definizioni agevolate cui possono riferirsi le comunicazioni e le procedure di estinzione
Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis (conv. in legge 30 luglio 2025, n. 108)
Fornisce interpretazione normativa: ai fini dell'estinzione dei giudizi riguardanti debiti compresi nella definizione agevolata, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata e il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione dietro presentazione della documentazione comprovante l'adesione e il versamento
Decreto legislativo n. 546/1992, art. 46, comma 3
Richiamato per il principio che, in caso di estinzione del giudizio, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228)
La Corte rileva che non è dovuto ulteriore contributo unificato in relazione alla fattispecie di estinzione promossa dal controricorrente (ovvero non scatta l'obbligo di ulteriore versamento)
Massime di principio
- La definizione agevolata (rottamazione) può determinare l'estinzione del giudizio tributario relativo ai carichi inclusi se è documentato il versamento della prima o unica rata: il versamento iniziale è decisivo per l'effetto estintivo, secondo l'interpretazione normativa richiamata.
- Per ottenere l'estinzione il giudice può dichiararla d'ufficio o su istanza, ma è necessaria la documentazione comprovante l'adesione alla definizione e il pagamento (comunicazione dell'agente della riscossione, attestazione e prova del versamento).
- Gli importi già versati devono essere considerati nella determinazione del residuo dovuto (art. 1, comma 238 L. n.197/2022); non rileva che il piano di rateizzazione non sia stato integralmente adempiuto se è stata versata la prima rata nei termini previsti per la definizione.
- L'estinzione del giudizio rende inefficaci le pronunce di merito non passate in cosa giudicata: l'estinzione previene una decisione di merito sul merito della controversia (ad esempio sulla qualificazione del terreno rispetto al perimetro consortile).
- Le spese processuali seguono regole ordinarie: le spese anticipate rimangono a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa compensazione disposta dal giudice; le parti possono concordare o chiedere la compensazione, che il giudice può disporre.
- In casi simili è opportuno verificare tempestivamente l'esistenza di domande di definizione agevolata già presentate e documentare i versamenti effettuati, perché tali elementi possono determinare l'estinzione del procedimento prima di una decisione sul merito.
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