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Legge

L.R. Sardegna 6/2008

Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica

Normativa regionaleL.R. Sardegna 6/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina organizzazione, funzioni, finanziamento, controlli e governance dei consorzi di bonifica in Sardegna. Regola piano regionale di bonifica, contributi consortili, personale, elezioni e poteri regionali di vigilanza. Contiene molte norme transitorie e finanziarie riferite soprattutto al periodo 2006-2016 e ai primi anni di applicazione, oggi in larga parte superate.

Legge quadro sui consorzi di bonifica della Sardegna

Legge quadro sui consorzi di bonifica in Sardegna

La legge disciplina in modo organico i consorzi di bonifica della Regione autonoma della Sardegna, definendone funzioni, assetto istituzionale, fonti di finanziamento, controllo regionale e regole transitorie. L’obiettivo è razionalizzare l’uso delle risorse idriche agricole, riordinare i comprensori e sostenere il risanamento finanziario degli enti.

Finalità e ambito di intervento

La Regione promuove, tramite i consorzi di bonifica, un uso razionale delle risorse idriche per l’agricoltura, l’accorpamento e il riordino fondiario, la salvaguardia dell’ambiente rurale e una gestione coerente con la programmazione regionale e con la normativa europea e statale in materia ambientale e idrica.

Funzioni attribuite ai consorzi di bonifica

Ai consorzi sono affidate le principali attività di gestione del servizio idrico agricolo, di sollevamento e derivazione delle acque, di realizzazione, manutenzione e ammodernamento degli impianti irrigui e della rete scolante, nonché delle opere di adduzione, distribuzione e viabilità funzionali alla rete. Possono inoltre realizzare e gestire opere di bonifica idraulica previste dal piano regionale, impianti per l’utilizzo agricolo delle acque reflue, interventi di accorpamento e riordino fondiario e opere private di interesse particolare rese obbligatorie.

Interventi sui compendi ittici e aree umide

I consorzi, nei propri comprensori, possono eseguire su delega di Regione, agenzie regionali ed enti locali, e previa assegnazione di risorse, interventi di manutenzione straordinaria per la tutela di aree lagunari e zone umide di competenza regionale.

Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario

La Regione approva un piano regionale che individua gli interventi di completamento, ammodernamento e funzionalità dei sistemi di bonifica idraulica, nonché gli interventi di riordino fondiario per ridurre la frammentazione della proprietà agricola. Il piano concorre alla definizione del piano di bacino e contiene la tipologia degli interventi, la loro natura pubblica o privata e il programma di accorpamento fondiario.

La procedura prevede: approvazione degli obiettivi strategici e delle direttive regionali, proposta dei consorzi, approvazione finale della Giunta con parere della Consulta regionale. Il piano è aggiornato, di norma, ogni tre anni e attuato mediante programmi annuali compatibili con il bilancio regionale.

Piani di ricomposizione e riordino fondiario

I piani elaborati dai consorzi ai sensi del regio decreto n. 215 del 1933 sono approvati con decreto dell’Assessore regionale competente, previa deliberazione della Giunta. I piani avviati con finanziamento pubblico prima dell’entrata in vigore della legge sono inclusi nel piano regionale.

Finanziamento delle attività

Le funzioni consortili sono finanziate con contributi dei consorziati, contributi per gli scarichi nei canali consortili, finanziamenti regionali per le opere pubbliche di bonifica e per piano di classifica e catasto, oltre a risorse comunitarie, nazionali o regionali.

Sono a totale carico pubblico, tra l’altro, la progettazione e realizzazione delle opere di completamento e ammodernamento previste dal piano, le opere di accorpamento e riordino fondiario, la manutenzione e gestione della rete scolante, degli impianti di sollevamento, delle opere di bonifica idraulica indicate dalla legge e delle manutenzioni straordinarie degli impianti irrigui.

La Regione contribuisce inoltre:

  • all’80% delle spese per piano di classifica e catasto consortile;
  • fino al 95% delle spese per manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e delle reti irrigue effettivamente utilizzate;
  • fino al 75% delle spese di gestione degli impianti consortili e dei costi dell’attività istituzionale, nei limiti di bilancio.

La Giunta regionale definisce risorse, criteri e modalità di riparto, potendo autorizzare anticipazioni sul contributo concesso, salvo gli interventi pagati per stati di avanzamento.

Spese per energia elettrica e fonti rinnovabili

Le spese per il consumo di energia elettrica relative all’esercizio degli impianti pubblici di bonifica, escluse quelle già a carico dell’ENAS, sono poste a carico della Regione all’80%. La Regione promuove la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per le esigenze energetiche dei consorzi, che possono anche realizzarli e gestirli in deroga al limite dell’autoconsumo.

Calamità naturali e premialità

In caso di calamità naturali con aumento delle spese di gestione superiore al 30% rispetto alla media del triennio precedente, la Regione può concedere un contributo pari all’aumento stesso. Restano a totale carico pubblico gli interventi di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate.

La Regione può inoltre introdurre criteri premiali nella ripartizione dei contributi per i consorzi che conseguano obiettivi di economicità ed efficienza; il premio non può superare il 10% dei trasferimenti regionali destinati al singolo consorzio.

Contributi dei privati e contributo irriguo

I proprietari dei beni serviti dalla rete consortile irrigua contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle opere e al funzionamento del consorzio; i proprietari di terreni non serviti da impianti irrigui non sono soggetti a contribuzione.

Il riparto avviene in base al piano di classifica e al catasto consortile; i contributi costituiscono oneri reali sugli immobili.

Per il contributo irriguo, la Giunta regionale fissa criteri vincolanti finalizzati a garantire uso sostenibile della risorsa, omogeneità territoriale e uniformità intra-comprensoriale. I consorzi stabiliscono l’ammontare massimo prima della stagione irrigua. Il contributo per l’acqua grezza dovuta a ENAS è determinato secondo la disciplina sulle risorse idriche e deve tener conto dell’impatto economico, sociale e ambientale sul settore agricolo.

Dal 2016 sono previste risorse vincolate per assicurare la fornitura idrica a valore energetico uniforme. I consorzi devono adottare misure di efficienza energetica, idrica e di recupero energetico.

Scarichi nei canali consortili

I consorzi devono censire gli scarichi nei canali consortili entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Chi utilizza tali canali come recapito di scarichi, se in regola con la normativa depurativa, è tenuto a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. I relativi atti di concessione vanno rivisti o predisposti entro sei mesi.

Opere di competenza privata

Nei comprensori di bonifica i proprietari devono eseguire e mantenere le opere minori necessarie per lo scolo delle acque, la funzionalità delle opere irrigue e la tutela delle opere pubbliche. Possono affidare tali opere ai consorzi. In caso di inadempimento, il consorzio diffida il proprietario e, se persiste l’inadempienza, esegue l’opera rivalendosi sul proprietario. Le spese sono ripartite in rapporto ai benefici conseguiti.

Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario

È istituita presso l’Assessorato agricolo una Consulta con funzioni consultive sulle politiche di bonifica e riordino. È presieduta dall’Assessore o da un delegato e composta da rappresentanti degli imprenditori agricoli, esperti designati dalla Giunta, rappresentanti sindacali agricoli, dei consorzi, delle province e di ANCI Sardegna.

La Consulta esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sul piano regionale, sugli schemi di statuto, sui piani di classifica e sulla delimitazione o fusione dei comprensori, oltre che su ogni altra questione sottoposta dall’Assessore.

Natura giuridica, statuti e trasparenza

I consorzi sono enti pubblici al servizio dei consorziati, operano con criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità e sono retti da statuti conformi allo schema tipo approvato dalla Giunta.

Lo statuto deve disciplinare l’organizzazione interna, la separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, la partecipazione dei consorziati e le regole di funzionamento. Gli atti statutari sono pubblicati per 30 giorni.

Ai consorzi si applicano, per quanto compatibile, le regole sul procedimento amministrativo, accesso e documentazione amministrativa; devono inoltre informare gli utenti con pubblicazioni e strumenti informatici.

Indirizzo, vigilanza, controllo e scioglimento

La Regione esercita indirizzo, vigilanza e controllo. La Giunta adotta atti di indirizzo e criteri programmatori, gestionali e contabili vincolanti per i consorzi.

L’Assessorato può richiedere documenti e ispezionare gli enti. In caso di inadempimento, la Regione diffida il consorzio e, se non provvede, nomina un commissario ad acta.

Il Presidente della Regione può sciogliere gli organi consortili per grave inefficienza, violazioni di legge, statuto o atti di indirizzo, mancato perseguimento degli obiettivi del piano regionale o gravi irregolarità amministrative e contabili. In tal caso nomina un commissario straordinario che deve convocare l’assemblea dei consorziati entro sei mesi, salvo proroga.

Comprensori e costituzione dei consorzi

I comprensori di bonifica sono individuati nell’ambito del distretto idrografico della Sardegna e costituiscono unità territoriali omogenee sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico. Un consorzio può comprendere più comprensori.

L’individuazione, istituzione, fusione, modifica e soppressione avvengono con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore competente e previa deliberazione della Giunta e pareri degli enti locali interessati e della Consulta.

Fuori dai territori già classificati e consorziati, la costituzione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei proprietari interessati, rappresentanti almeno il 25% della superficie.

In caso di nuova costituzione o fusione sono previsti commissari straordinari per gli adempimenti preparatori, la redazione dello statuto, la ricognizione patrimoniale e del personale e l’indizione delle elezioni.

Organi dei consorzi

Gli organi sono: assemblea dei consorziati, consiglio dei delegati, consiglio di amministrazione, presidente e collegio dei revisori dei conti.

L’assemblea comprende i proprietari consorziati iscritti al catasto e, con assenso, anche titolari di diritti reali, affittuari e conduttori tenuti al pagamento.

Consiglio dei delegati: composizione, durata e funzioni

Il consiglio dei delegati è composto da 15 a 21 membri eletti dai consorziati. Dura cinque anni e il consigliere cessato è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista. Se viene meno la maggioranza, decadono consiglio, presidente e consiglio di amministrazione.

Il consiglio elegge il presidente del consorzio e svolge funzioni di indirizzo e controllo sull’attività amministrativa e gestionale. Approva statuto, programma di attività, piano di classifica, bilanci, regolamenti e piano di organizzazione del personale, e convoca l’assemblea per il rinnovo delle cariche.

Elezioni consortili e diritto di voto

Gli elettori sono ripartiti in due elenchi: uno per imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti o consorziati con iscrizione a ruolo almeno pari alla media dei primi; l’altro per i restanti consorziati. I primi eleggono due terzi dei delegati, gli altri un terzo.

Le liste sono presentate con il sostegno di almeno l’1% degli aventi diritto; i seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le liste che superano il 5% dei voti validi, con garanzia alla lista di maggioranza di almeno il 60% dei seggi.

Ogni elettore ha un voto; il voto è personale, con regole specifiche per società, persone giuridiche e comunioni.

Ineleggibilità, decadenza e verifiche elettorali

Non sono eleggibili, tra gli altri, cariche regionali e locali apicali, amministratori di enti regionali, minori, interdetti, falliti, soggetti incorsi in interdizioni o condanne ostative, dipendenti regionali con funzioni di finanziamento/controllo, dipendenti del consorzio, soggetti con rapporti economici o contenziosi incompatibili. Le cause di ineleggibilità comportano decadenza se sopravvengono nel mandato.

I risultati elettorali sono trasmessi all’Assessorato; contro gli esiti è ammesso ricorso amministrativo. L’Assessorato decide entro 90 giorni, disponendo l’insediamento o l’annullamento delle elezioni.

Consiglio di amministrazione, presidente e revisori

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri eletti dal consiglio dei delegati. È l’organo esecutivo.

Il presidente ha rappresentanza legale, convoca e presiede gli organi collegiali e svolge le funzioni previste dallo statuto; in caso di cessazione si procede alla nuova elezione.

Il collegio dei revisori, composto da presidente, due effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili, è nominato dalla Regione, dura cinque anni e svolge controllo gestionale, finanziario e di legittimità. Presenta una relazione annuale alla Regione.

Prorogatio e indennità

Gli organi non ricostituiti alla scadenza sono prorogati per 45 giorni e possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione, urgenti e indifferibili.

Le indennità dei presidenti e dei componenti del consiglio di amministrazione sono parametrate alle indennità dei sindaci, con importi differenziati in base alla superficie irrigata; ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il 20% dell’indennità del presidente. Ai revisori spettano le indennità previste per i commercialisti.

Catasto consortile, piano di classifica e beneficio di bonifica

Il catasto consortile comprende tutti gli immobili serviti dalla rete irrigua e fa parte del Sistema informativo agricolo regionale; è aggiornato annualmente tramite i dati del sistema, del catasto erariale e degli atti di trasferimento o successione.

Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalla rete consortile, determina gli indici di beneficio e i criteri di contribuzione, con cartografia del perimetro di contribuenza. È pubblicato per 30 giorni, con possibilità di osservazioni, ed è presupposto per la potestà impositiva. Il piano annuale di riparto è approvato sulla base degli indici di beneficio.

Il beneficio di bonifica è il vantaggio diretto e specifico arrecato all’immobile dalle opere e impianti consortili; gli avvisi di pagamento devono indicarne natura e bene riferito.

Personale e uffici

L’organizzazione è disciplinata da statuto e regolamento interno. La Giunta può emanare direttive sulla dotazione organica e sulla costituzione di servizi comuni tra consorzi.

Il rapporto di lavoro è regolato dal codice civile, dalla disciplina del lavoro subordinato e dai contratti collettivi. L’accesso avviene tramite selezioni pubbliche o chiamata numerica, secondo i principi delle pubbliche amministrazioni.

È vietato assumere personale in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche. Sono previsti punteggi aggiuntivi per chi ha già lavorato nei consorzi e regole di priorità per assunzioni a tempo determinato.

La legge contiene anche disposizioni speciali per il personale in esubero, per il passaggio ad altri enti o ad ENAS, per la trasformazione di contratti a tempo determinato in indeterminati entro i limiti del POV, nonché per l’utilizzo in convenzione in attività di manutenzione, tutela ambientale e protezione civile.

Contabilità, pubblicazione degli atti e controllo di gestione

La contabilità deve essere uniformata ai principi, schemi e piani dei conti della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale secondo direttive regionali. I consorzi devono separare contabilmente le diverse attività per garantire trasparenza dei costi.

Gli atti sono pubblicati all’albo pretorio del consorzio entro sette giorni dall’adozione per quindici giorni consecutivi; gli atti annullati dalla Regione sono ugualmente pubblicati. È previsto anche un indirizzo regionale per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il controllo di gestione deve verificare il raggiungimento degli obiettivi e l’efficienza nell’uso delle risorse. Il consiglio di amministrazione può avvalersi di soggetti esterni qualificati.

Controllo di legittimità, opposizioni e ricorsi

Sono soggetti a controllo regionale statuti, regolamenti, mutui, pianta organica, regime del personale, assunzioni e promozioni, bilanci preventivi e conto consuntivo. Gli atti vanno trasmessi alla Regione entro sette giorni; divengono esecutivi se non annullati entro 30 giorni, con possibile richiesta istruttoria sospensiva.

Contro gli atti è ammessa opposizione interna entro 30 giorni dalla pubblicazione; contro gli atti decisori sulle opposizioni e gli altri atti definitivi è ammesso ricorso all’Assessorato.

Regime transitorio iniziale

La legge prevede una fase di prima attuazione in cui la Giunta può riorganizzare comprensori e consorzi, anche unificandoli o sopprimendoli, privilegiando l’integrità territoriale dei comuni. Gli organi provvisori devono ricognire patrimonio, rapporti giuridici, personale e opere in corso, predisporre piano di organizzazione e piano di classifica.

Sono previste norme transitorie sul canone irriguo, sulla riscossione dei contributi, sui contributi a sostegno della minore entrata conseguente al riordino, e sulla prosecuzione degli interventi già affidati in concessione, delega o convenzione prima dell’entrata in vigore.

Norme transitorie sui contributi irrigui

La disciplina dei contributi si applica alle annualità dal 2006; la riscossione è stata sospesa fino alla definizione dei criteri regionali, con possibilità di contributi in acconto per gli anni 2006-2015 e di rateizzazione dei ruoli a saldo fino a dieci annualità per i ruoli relativi fino al 2015. Si tratta di disposizioni a efficacia ormai storicamente esaurita.

Abrogazioni e disciplina residuale

La legge abroga la precedente legge regionale sul riordinamento dei consorzi di bonifica, salve alcune disposizioni, e altre norme regionali collegate, con alcune abrogazioni condizionate al vaglio di compatibilità europea di specifiche misure finanziarie.

Per quanto non disciplinato espressamente, si applicano in via residuale le norme del regio decreto n. 215 del 1933, se compatibili.

Norma finanziaria

La legge quantifica gli oneri di attuazione per il periodo 2008-2011 e per gli anni successivi, disponendo la copertura mediante risorse regionali, fondi per nuovi oneri legislativi e variazioni di bilancio su specifiche unità previsionali di base. Si tratta di una norma di spesa legata all’implementazione iniziale della riforma e ai relativi stanziamenti regionali.

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