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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32353/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Consorzio impugnava in Cassazione la sentenza n. 679/2019 della Commissione tributaria regionale della Toscana che, in accoglimento dell'appello di Riccioni, aveva annullato due cartelle di pagamento per presunto difetto di motivazione e per mancanza di un previo atto impositivo. Il ricorso era volto alla cassazione di tale decisione.

La decisione

Le parti hanno comunicato che le cartelle oggetto di causa sono state oggetto di istanza di definizione agevolata (cd. rottamazione) e che risultano pagate; è stata depositata la documentazione comprovante la definizione/il versamento della prima o unica rata. Alla luce della normativa di estinzione collegata alla definizione agevolata e della novella interpretativa introdotta dal d.l. 17 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis (conv. l. 30 luglio 2025, n. 108), la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato tra le parti le spese processuali, con la precisazione che le spese anticipate restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. Inoltre la Corte ha osservato che l'estinzione consegue al versamento della prima o unica rata previsto dalla disciplina della definizione agevolata e che le somme versate sono definitivamente acquisite e non rimborsabili; le sentenze di merito non passate in giudicato diventano inefficaci.

Norme richiamate

  • legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 (definizione agevolata e relative disposizioni)

    art. 1, commi 231, 235, 236, 238, 241, 249

    La Corte richiama la disciplina della definizione agevolata: ai fini della determinazione delle somme dovute si devono considerare gli importi gia' versati a titolo di capitale e di rimborso spese (comma 238). L'effettivo perfezionamento della definizione, ai fini dell'estinzione dei giudizi, e' realizzato con il versamento della prima o unica rata (come interpretato alla luce della disposizione successiva)

  • decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis, conv. in legge 30 luglio 2025, n. 108

    art. 12-bis (interpretazione del comma 236 dell'art. 1 della l. n. 197/2022)

    Ha chiarito che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi relativi ai debiti aderenti alla definizione agevolata, l'estinzione si perfeziona con il versamento della prima o unica rata; il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione su presentazione della documentazione (dichiarazione di adesione e comunicazioni dell'agente della riscossione) e le somme versate restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; le sentenze non passate in giudicato diventano inefficaci

  • decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, conv. in legge 17 dicembre 2018, n. 136

    Rilevata la circostanza che una precedente istanza di definizione agevolata era stata gia' presentata ai sensi di questa disposizione, la Corte utilizza il quadro normativo complessivo per valutare le modalita' di definizione e i pagamenti effettuati

  • decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, art. 3-bis

    art. 3-bis, comma 2, lettera c)

    Richiamato come norma rilevante nel sistema delle definizioni agevolate successive alla legge n. 197/2022; la comunicazione prevista dal decreto si inserisce tra i documenti che consentono di dichiarare l'estinzione del giudizio

  • decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3

    Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; percio' non e' stata disposta condanna delle spese nei confronti dell'altra parte

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (con riferimento alla contribuzione unificata)

    art. 13, comma 1-quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228)

    La Corte ha ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore versamento del contributo unificato, trattandosi di estinzione del giudizio conseguente all'iniziativa del controricorrente e per effetto della definizione agevolata

Massime di principio

  • Se il debitore aderisce alla definizione agevolata e documenta il versamento della prima o unica rata, il giudice puo' dichiarare estinto il giudizio anche se il merito non e' stato deciso; l'estinzione produce inefficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato
  • La presentazione della dichiarazione di adesione e della comunicazione dell'agente della riscossione, unitamente alla prova del versamento della prima o unica rata, e' la documentazione richiesta per ottenere la declaratoria di estinzione del processo
  • Le somme versate in sede di definizione agevolata sono definitivamente acquisite e non rimborsabili; pertanto l'estinzione non apre diritto a restituzioni
  • In sede di definizione agevolata si deve verificare quali componenti del debito sono state effettivamente estinte (capitale, interessi di mora, oneri di riscossione), poiche' la determinazione degli importi considera anche le somme gia' versate
  • Le spese processuali dell'eventuale giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate salvo diversa determinazione; l'estinzione per adesione del debitore puo' escludere l'obbligo di ulteriori versamenti quali il contributo unificato

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