Cassazione Civile, Ordinanza n. 00838/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto all’inclusione, nella retribuzione feriale, delle voci economiche indicate e ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio, disponendone la distrazione. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti di una società ferroviaria, tutti con qualifica di macchinisti, volta a far computare nella retribuzione dovuta durante le ferie anche specifiche voci retributive previste dalla disciplina aziendale e collettiva: l’incentivo per attività di condotta oraria, l’incentivo per attività di riserva e i compensi correlati all’assenza dalla residenza. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che tali emolumenti, erogati con continuità e connessi alle mansioni e allo status professionale dei lavoratori, dovessero essere inclusi nella retribuzione feriale alla luce dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. 66/2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe attribuito efficacia vincolante a una nozione europea di ferie retribuite non correttamente trasposta nell’ordinamento interno; 2) violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2109 c.c. e della disciplina collettiva aziendale, assumendo che la contrattazione collettiva avesse escluso quelle voci dalla retribuzione feriale; 3) ulteriore violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, deducendo che il parametro europeo richiede solo una retribuzione "paragonabile" e non identica a quella ordinaria, e che nella specie la diminuzione era irrisoria e non dissuasiva, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) violazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 18 Stat. lav., come modificato dalla l. 92/2012, sostenendo che la prescrizione dei crediti retributivi avrebbe dovuto decorrere anche in costanza di rapporto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando precedenti conformi sulla medesima vicenda e ribadendo che la retribuzione feriale deve comprendere gli importi pecuniari collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione sia idonea a dissuadere dal godimento effettivo delle ferie; ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, trattandosi di questione già chiarita dalla CGUE e, in concreto, rimessa al giudice nazionale. Ha respinto anche il quarto motivo, applicando il principio secondo cui, per i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario dei resistenti.
Norme richiamate
art. 7 della direttiva 2003/88/CE
La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e comprendere importi pecuniari collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status del lavoratore, così da non dissuadere dal godimento effettivo delle ferie.
È richiamato come norma interna di recepimento della disciplina sulle ferie retribuite, letta in coerenza con la direttiva e con l’interpretazione della Corte di giustizia.
art. 36 Cost.
È evocato quale parametro di adeguatezza della retribuzione, in raccordo con la disciplina delle ferie retribuite.
È richiamato in relazione al diritto alle ferie retribuite e alla loro disciplina generale.
art. 20.3 del contratto collettivo aziendale Trenord
È invocato dalla ricorrente come clausola che avrebbe escluso le voci in contestazione dalla retribuzione feriale; la Corte, però, valorizza una lettura conforme alla finalità eurounitaria di tutela effettiva del riposo annuale.
art. 54 del contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012
Rileva per definire le voci incentivanti collegate all’attività di condotta e di riserva, valutate come inerenti alla mansione di macchinista.
art. 77 del CCNL
Rileva per il compenso correlato all’assenza dalla residenza, considerato dalla Corte come collegato allo status professionale.
art. 28 punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie
È richiamato per qualificare le attività di scorta e di riserva come attività ordinariamente previste dal contratto collettivo.
Per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione non decorre in costanza di rapporto ma dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Con l’art. 2948 c.c. viene interpretato nel senso che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, identificato, per i crediti in questione, nella cessazione del rapporto.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alle modifiche introdotte dalla l. n. 92/2012; la Corte nega che tali modifiche abbiano fatto venir meno il presupposto della stabilità del rapporto in modo idoneo a far decorrere la prescrizione durante il rapporto.
La soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nella disciplina delle ferie retribuite, la retribuzione deve essere tale da non scoraggiare il lavoratore dal fruire del riposo annuale; vanno quindi incluse anche le voci economiche stabilmente collegate alle mansioni e allo status professionale, se la loro esclusione comporta una sensibile diminuzione del trattamento ordinario.
- La verifica sulla incidenza concretamente dissuasiva della decurtazione retributiva durante le ferie è una valutazione di merito, purché motivata in modo ragionevole alla luce della continuità delle erogazioni e della loro rilevanza economica.
- La contrattazione collettiva può disciplinare la retribuzione feriale, ma l’interpretazione delle clausole collettive deve essere conforme alla finalità imperativa del diritto dell’Unione di assicurare ferie effettive e non meramente teoriche.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e, in ogni caso, la qualificazione delle singole voci retributive in relazione alla mansione concreta spetti al giudice nazionale.
- Per i crediti di lavoro non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, non durante la sua perdurante vigenza, quando sia venuto meno il presupposto della stabilità idoneo a consentire l’effettivo esercizio del diritto in corso di rapporto.
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