L.R. Campania 19/2017
Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Campania n. 19/2017 disciplina linee guida non vincolanti per i Comuni sulle misure alternative alla demolizione di immobili abusivi e detta indirizzi per il PUAD. Interviene inoltre su PUC, contributi regionali alla pianificazione, regime transitorio urbanistico e alcune procedure in materia sismica. Il comma sulla comunicazione all’autorità giudiziaria è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale.
Semplificazione urbanistica, supporto ai Comuni e indirizzi sul PUAD in Campania
Semplificazione urbanistica e linee guida regionali in Campania
La legge regionale Campania n. 19 del 2017 introduce misure di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio, con particolare attenzione alla disciplina degli immobili abusivi, alla pianificazione urbanistica comunale e alla redazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD). Il provvedimento ha efficacia nel solo territorio della Campania.
Misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi
La Regione prevede l’adozione di linee guida regionali non vincolanti per aiutare i Comuni a regolare e applicare, quando ne ricorrano i presupposti, le misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi previste dall’art. 31, comma 5, del d.P.R. 380/2001.
Le linee guida devono essere approvate dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, su proposta della struttura regionale competente in materia di governo del territorio.
I Comuni possono utilizzarle per adottare atti regolamentari e di indirizzo relativi a:
- criteri di valutazione del prevalente interesse pubblico rispetto alla demolizione;
- verifica del non contrasto dell’opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici;
- locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza all’ordine di demolizione, con possibile preferenza per gli occupanti per necessità;
- determinazione del canone di locazione e del prezzo di alienazione, anche con onerosità differenziata tra superfici adeguate e superfici eccedenti;
- individuazione del requisito soggettivo di occupante per necessità, anche con riferimento alla data di occupazione;
- definizione del limite di adeguatezza dell’alloggio rispetto al nucleo familiare;
- modalità di accertamento dei requisiti richiesti e dei requisiti morali previsti dal d.lgs. 59/2010;
- modalità di comunicazione delle delibere consiliari all’autorità giudiziaria che abbia ordinato la demolizione.
La facoltà di adottare misure alternative resta ancorata all’autonoma valutazione dei Consigli comunali circa l’esistenza di un interesse pubblico prevalente rispetto alla demolizione dei beni acquisiti.
La Corte costituzionale ha però dichiarato illegittimo il comma relativo alla comunicazione delle delibere all’autorità giudiziaria, con conseguente inefficacia di tale previsione.
Procedure comunali e supporto tecnico regionale
Per le procedure comunali disciplinate dalla legge, trovano applicazione le nuove disposizioni regionali.
Restano disciplinati dalla precedente normativa regionale del 2013 i procedimenti di locazione e alienazione già avviati ai sensi dell’art. 1, comma 65, della l.r. 5/2013, salvo che il Comune decida di applicare anche ai procedimenti non conclusi la nuova disciplina, fermo restando il rispetto dei diritti soggettivi già acquisiti.
La struttura regionale competente in materia di vigilanza e repressione dell’abusivismo edilizio assicura, su richiesta dei Comuni, supporto tecnico, con particolare riferimento alle azioni previste dall’art. 27 del d.P.R. 380/2001.
Indirizzi per il PUAD e disciplina del demanio marittimo
La legge modifica la disciplina regionale sul PUAD. La Giunta regionale approva il preliminare del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative; in coerenza con tale preliminare adotta il PUAD contestualmente all’avvio della valutazione ambientale strategica e alla redazione del rapporto ambientale.
Entro 60 giorni dall’adozione del PUAD, i sindaci dei Comuni interessati e le associazioni di categoria più rappresentative del settore turistico-balneare possono presentare osservazioni alla struttura regionale competente. Il Piano, con osservazioni e deduzioni istruttorie, è poi trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.
La Giunta regionale individua con propria deliberazione le strutture regionali competenti e le modalità di collaborazione, attribuendo il coordinamento alla struttura regionale competente in materia di governo del territorio.
I Comuni costieri, nella predisposizione dei piani attuativi di utilizzazione e nella gestione del demanio marittimo non portuale, devono conformarsi alle norme regolamentari regionali stabilite con il PUAD.
Nelle more dell’adozione di un nuovo piano di classificazione delle aree demaniali marittime, manufatti, pertinenze e specchi acquei dei Comuni costieri, coerente con l’atto di adozione del PUAD, continua ad applicarsi la disciplina transitoria indicata dalla legge modificata.
Il preliminare di piano deve essere approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Pianificazione urbanistica comunale e contributi regionali
La Regione rafforza il supporto ai Comuni per la redazione del Piano urbanistico comunale (PUC): la direzione generale per il Governo del territorio fornisce supporto tecnico e amministrativo, anche mettendo a disposizione la cartografia regionale disponibile.
La Regione assegna periodicamente contributi ai Comuni per la redazione del PUC, con priorità per quelli associati e coordinati in ambiti territoriali sovracomunali. I bandi per l’attribuzione delle risorse sono approvati dalla direzione generale competente e suddividono i Comuni in fasce demografiche:
- fino a 5.000 abitanti;
- fino a 15.000 abitanti;
- fino a 50.000 abitanti.
Termini per l’adozione e approvazione del PUC
I Comuni devono adottare il PUC entro il 31 dicembre 2018 e approvarlo entro il 31 dicembre 2019. Alla scadenza di tali termini si procede con i poteri sostitutivi previsti dall’art. 39 e dal relativo regolamento regionale di attuazione.
Se al 31 dicembre 2019 un Comune è ancora privo di PUC approvato, si applica la disciplina dell’art. 9 del d.P.R. 380/2001, restando salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti.
Regime edilizio transitorio per attività produttive
Nei Comuni privi di strumento urbanistico comunale, in attesa dell’approvazione del PUC, per edifici regolarmente assentiti destinati ad attività manifatturiere, industriali e artigianali sono consentiti ampliamenti fino a un rapporto di copertura complessivo massimo del 60%.
Modifiche alla disciplina sismica regionale
In materia di difesa del territorio dal rischio sismico, per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, non è richiesta la nomina del collaudatore. In tali casi il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
Clausola di invarianza finanziaria e entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale; le amministrazioni interessate operano con le risorse disponibili a legislazione vigente.
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 22 giu 2017L.R. Campania 16/2017
- Legge · 22 giu 2017L.R. Campania 17/2017
- Legge · 22 giu 2017L.R. Campania 18/2017
- Legge · 22 mag 2017L.R. Campania 11/2017
- Legge · 22 mag 2017L.R. Campania 12/2017
- Legge · 22 mag 2017L.R. Campania 13/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →