Cassazione Civile, Ordinanza n. 17303/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le società ricorrenti hanno proposto revocazione contro un'ordinanza della Cassazione che, in un precedente giudizio tributario sull'imposta di registro, aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e rinviato la causa per verificare se fosse già stata pagata l'imposta proporzionale sul provvedimento di ammissione al passivo del credito. Le ricorrenti hanno dedotto, da un lato, un errore di fatto della Corte, che avrebbe erroneamente ritenuto la procedura come fallimentare anziché di amministrazione straordinaria, con conseguente indebita indicazione di un ulteriore provvedimento di ammissione al passivo; dall'altro, l'omessa considerazione di uno ius superveniens rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 2017, che avrebbe imposto l'applicazione dell'imposta fissa per le sentenze che definiscono l'opposizione allo stato passivo relative a crediti da operazioni soggette a IVA. Con memoria successiva, le ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando una sopravvenuta sentenza di merito favorevole che aveva annullato gli avvisi di liquidazione e aveva affermato la debenza dell'imposta in misura fissa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'atto impugnato fosse ancora sub iudice e che le pronunce di merito invocate non potessero valere come giudicato esterno, perché fondate su valutazioni giuridiche e non su accertamenti di fatto. Ha però interpretato la richiesta finale delle ricorrenti come espressione del sopravvenuto venir meno dell'interesse a una decisione sulla revocazione, poiché i dedotti errori risultavano superati dalla successiva sentenza ritenuta satisfattoria. Ne è derivata l'inammissibilità per difetto della condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia e nessun obbligo sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria delle ricorrenti; la Corte considera la memoria ai fini della valutazione dell'interesse sopravvenuto
l'interesse ad agire e a proporre impugnazione è condizione dell'azione; il suo sopravvenuto venir meno comporta inammissibilità
il giudicato vincola solo sulle circostanze oggetto di apprezzamento di fatto, non sulle questioni giuridiche
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
esclusa la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per difetto dei presupposti conseguente al venir meno dell'interesse
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione, se sopravviene una decisione di merito pienamente satisfattoria per la parte ricorrente, l'impugnazione può diventare inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c.
- La cessazione della materia del contendere non è configurabile quando il provvedimento impugnato sia ancora sub iudice; in tale evenienza occorre verificare piuttosto se l'interesse alla decisione sia venuto meno.
- Il giudicato esterno non può fondarsi su mere valutazioni giuridiche espresse in altra decisione, poiché il vincolo del giudicato riguarda gli accertamenti di fatto e non l'interpretazione delle norme, non essendo riconosciuto nel processo civile il principio dello stare decisis.
- Quando la parte non si costituisce, la Corte può non provvedere sulle spese; inoltre, se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse, non si applica l'ulteriore contributo unificato se mancano i relativi presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17262/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17263/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17264/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17273/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17276/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17278/2024 del 24/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →