Cassazione Civile, Ordinanza n. 09650/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
Un soggetto aveva prestato garanzia per le obbligazioni di una società debitrice verso una banca; a seguito del progressivo saldo negativo del conto corrente della debitrice, la banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo. Il garante aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la nullità del contratto per asserita usura degli interessi e contestando anche la rilevanza di prelievi consentiti dalla banca a uno dei soci. L'opposizione era stata rigettata dal tribunale e la sentenza confermata in appello, nel quale si era costituita la società cessionaria del credito in luogo della banca originaria. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 296 c.p.c. e 1936 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto non opponibile dal garante l'eccezione relativa alla legittimazione della cessionaria, poiché la successione nel credito e la prova della cessione costituirebbero questione preliminare e processuale; 2) violazione dell'art. 1957 c.c., assumendo che il contratto di fideiussione fosse predisposto su modello ABI poi ritenuto non conforme dalla Banca d'Italia, con clausole di reviviscenza e di deroga all'art. 1957 c.c., e che la nullità avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio, essendo comunque stata allegata e offerta prova sul punto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ribadito che nel contratto autonomo di garanzia il garante non può opporre le eccezioni spettanti al debitore principale; l'eccezione relativa all'avvenuta cessione del credito attiene all'effettiva cessione del rapporto garantito e compete al debitore ceduto, non al garante autonomo o a prima richiesta. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto il motivo inammissibile perché non venivano specificate né riprodotte le clausole asseritamente nulle, né risultava provato il loro contenuto e la loro effettiva incidenza sul contratto; inoltre, la nullità dell'intero contratto per clausole anticoncorrenziali o contrastanti con norme UE richiede la prova dell'essenzialità e interdipendenza di tali clausole, prova qui mancante. La Corte ha inoltre osservato che non era dimostrato neppure che si trattasse di fideiussione omnibus anziché ordinaria. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; disposto l'onere del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la preliminarità della questione di legittimazione della cessionaria, ma la Corte ha escluso che l'eccezione sulla cessione del credito sia opponibile dal garante autonomo.
Norma sulla fideiussione richiamata nel primo motivo; la Corte ha distinto la garanzia semplice dal contratto autonomo di garanzia, nel quale il garante non può opporre eccezioni del debitore principale.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta deroga contenuta nelle clausole del modello ABI; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specifica allegazione e prova del contenuto delle clausole e della loro incidenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto autonomo di garanzia il garante non può opporre al creditore eccezioni che spetterebbero al debitore principale, salvo diversa struttura della garanzia.
- L'eccezione relativa alla cessione del credito e alla titolarità del rapporto garantito non è una mera eccezione processuale: attiene all'effettiva ed efficace cessione del rapporto e, se la garanzia è autonoma, non può essere fatta valere dal garante.
- Chi deduce la nullità di clausole fideiussorie deve indicare specificamente il contenuto delle clausole asseritamente nulle e allegarne la concreta incidenza sul contratto; non basta un richiamo generico a modelli ABI o a provvedimenti dell'Autorità di vigilanza.
- La nullità dell'intero contratto per clausole anticoncorrenziali o comunque contrastanti con norme UE richiede la prova che quelle clausole siano essenziali e interdipendenti rispetto all'assetto negoziale complessivo.
- La rilevabilità officiosa della nullità non esonera la parte dall'onere di allegare in modo specifico i fatti costitutivi della dedotta invalidità.
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