Cassazione Civile, Ordinanza n. 09705/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta operata da una cassa previdenziale privatizzata sul trattamento pensionistico di un iscritto, qualificata come contributo di solidarietà per il triennio 2004-2008. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la trattenuta e aveva condannato la cassa alla restituzione delle somme indebitamente prelevate, oltre accessori. In cassazione la cassa ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della normativa che le attribuisce poteri di riequilibrio finanziario, sostenendo che tali poteri comprenderebbero anche l'imposizione di contributi di solidarietà sui pensionati; con il secondo ha contestato la decisione sulla prescrizione, assumendo che il diritto alla restituzione dovesse essere assoggettato alla prescrizione quinquennale e non decennale, invocando la disciplina dei ratei pensionistici e lamentando disparità di trattamento rispetto all'INPS. La ricorrente ha poi rinunciato al primo motivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rinuncia della ricorrente, e ha rigettato il secondo motivo. Ha confermato l'orientamento secondo cui, quando è in contestazione l'ammontare della prestazione pensionistica o, come nel caso concreto, si chiedono somme trattenute indebitamente in applicazione di una misura patrimoniale illegittima, non opera la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ma la prescrizione ordinaria decennale, perché il credito non era ancora liquido ed esigibile nella misura poi rivendicata. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995
richiamato dalla ricorrente come base normativa dei poteri di adeguamento e riequilibrio della cassa, ma non decisivo nel caso dopo la rinuncia al primo motivo
art. 1, comma 763, L. n. 296 del 2006
norma novellatrice richiamata a sostegno dei poteri della cassa in materia previdenziale
art. 2, d.lgs. n. 509 del 1994
norma che disciplina gli enti previdenziali privatizzati e il loro quadro di autonomia gestionale
la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito è liquido ed esigibile, cioè pagabile e posto a disposizione dell'avente diritto
art. 46 del regolamento di esecuzione della Cassa
richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi sulla prescrizione
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129
la prescrizione quinquennale richiede che il credito sia liquidato ed esigibile; non basta la mera determinabilità dell'importo
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis
non modifica la soluzione del caso, perché riguarda i ratei arretrati e le riliquidazioni dei trattamenti pensionistici, mentre qui si tratta di credito da indebita trattenuta illegittima
si applica la prescrizione ordinaria decennale quando il diritto fatto valere riguarda somme non già liquidate ed esigibili nella misura poi richiesta
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di previdenza obbligatoria gestita da enti previdenziali privatizzati, la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia già liquido ed esigibile nella misura azionata; se la misura della prestazione è oggetto di contestazione, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
- La mera idoneità del credito a essere determinato nel suo ammontare non basta a far decorrere la prescrizione quinquennale prevista per i ratei pensionistici: occorre che la somma sia effettivamente pagabile e messa a disposizione del creditore.
- Quando la pretesa riguarda la restituzione di somme trattenute indebitamente in forza di una misura patrimoniale illegittima, il relativo diritto non si confonde con il meccanismo di calcolo del rateo pensionistico e segue il termine ordinario di prescrizione.
- La disciplina speciale sulla prescrizione dei ratei arretrati o delle riliquidazioni pensionistiche non si applica automaticamente a qualunque controversia che coinvolga una prestazione pensionistica, dovendosi verificare la natura concreta del credito fatto valere.
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