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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17812/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di assoggettare a contribuzione alla Gestione separata, per l'anno 2009, il reddito professionale di un'avvocata iscritta all'Albo ma non alla Cassa Forense, che aveva aderito al regime fiscale dei contribuenti minimi. La professionista aveva chiesto di accertare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione/contribuzione, sostenendo di non aver superato la soglia rilevante e, soprattutto, di non essere soggetta agli studi di settore per effetto del regime fiscale prescelto; perciò, a suo dire, il differimento del termine di pagamento previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 non le sarebbe stato applicabile e il credito sarebbe stato prescritto quando ricevette l'avviso bonario/notifica di iscrizione a ruolo del 30 giugno 2015. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 e dell'art. 2935 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non reiterata in appello l'eccezione di prescrizione e avesse comunque escluso la prescrizione; ha inoltre contestato la decorrenza del termine prescrizionale, sostenendo che, essendo soggetta al regime dei minimi e non agli studi di settore, il differimento del termine di versamento non poteva operare nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inconferente il rilievo secondo cui la questione di prescrizione non sarebbe stata riproposta in appello, osservando che la Corte territoriale si era comunque espressa sul punto. Nel merito, ha dato continuità all'orientamento secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, comprensivo dei differimenti normativi eventualmente disposti; ha quindi affermato che il D.P.C.M. 10 giugno 2010 si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dal concreto regime fiscale adottato, compreso il regime dei minimi. Ne è conseguita la conferma della tempestività dell'atto interruttivo notificato il 30 giugno 2015 e, quindi, l'insussistenza della prescrizione invocata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    Individua l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata per i soggetti che svolgono attività professionale rilevante ai fini previdenziali.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    Richiamato quale norma sulla prescrizione dei contributi previdenziali, rispetto alla quale è stata dedotta la violazione in relazione al dies a quo e all'interruzione.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi, dalla scadenza del termine di pagamento.

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935

    i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    La Corte lo utilizza per affermare che il termine prescrizionale dei contributi decorre dalla loro scadenza di versamento.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

    Collega la scadenza dei contributi ai termini di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, comprensivi di eventuali proroghe.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010

    Il differimento dei termini di pagamento riguarda tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, non solo quelli concretamente assoggettati agli studi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha valore meramente dichiarativo e non costitutivo del credito.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva, rilevano anche i differimenti normativi dei termini di versamento previsti per i versamenti fiscali collegati, in quanto la scadenza contributiva si coordina con quella tributaria.
  • Il differimento dei termini di pagamento previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore opera in base all'attività svolta e non al concreto regime fiscale prescelto dal professionista; ne beneficiano quindi anche i soggetti che abbiano adottato regimi fiscali che escludono l'applicazione degli studi di settore.
  • Una volta accertato che il termine di versamento, comprensivo della proroga, non era ancora spirato alla data dell'atto interruttivo, la prescrizione del credito contributivo deve essere esclusa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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