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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27172/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno 2007 emessa nei confronti dell’acquirente di quattro autovetture. In primo grado la CTP aveva annullato la cartella, ritenendo che gli acquisti fossero stati effettuati a valore normale e che quindi mancasse il presupposto per la coobbligazione ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972. La CTR ha invece accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, osservando che il prezzo di cessione delle autovetture era di gran lunga inferiore a quello pagato dal cedente e che tale discrasia non era giustificata. In cassazione il contribuente ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 60-bis e 14 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse applicato il testo dell’art. 14 successivo alla modifica del 2009 a operazioni anteriori (2007), mentre secondo la disciplina previgente il valore normale andava desunto dal prezzo mediamente praticato sul mercato senza assumere automaticamente come parametro il prezzo della precedente transazione. Ha inoltre sostenuto di aver pagato il prezzo fatturato comprensivo di IVA, di non conoscere il prezzo pagato dal cedente né l’omesso versamento dell’imposta da parte di quest’ultimo, e di aver acquisito documentazione attestante l’assolvimento dell’IVA sull’acquisto intracomunitario da parte del cedente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini dell’art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, l’Amministrazione deve provare solo due circostanze: l’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente e la vendita del bene a un prezzo inferiore al valore normale. Una volta dimostrate tali circostanze, l’onere si sposta sul cessionario, che deve provare documentalmente che il prezzo inferiore è giustificato da eventi o situazioni oggettivamente rilevabili o da specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso al mancato pagamento dell’imposta. La Corte ha inoltre chiarito che, nel determinare il valore normale ai sensi dell’art. 14 d.P.R. n. 633/1972 nel testo ratione temporis applicabile, è legittimo valorizzare anche il prezzo di acquisto sostenuto dal cedente, oltre ai listini e alle altre fonti di mercato, trattandosi di dato oggettivo e attendibile. Per tali ragioni ha rigettato il ricorso; nulla ha disposto sulle spese perché l’Agenzia non ha svolto difese e l’agente della riscossione è rimasto intimato. Ha dato atto altresì della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972

    prevede una responsabilità solidale del cessionario per l’IVA non versata dal cedente nelle cessioni di determinati beni venduti a prezzo inferiore al valore normale; l’onere probatorio iniziale dell’Amministrazione riguarda omesso versamento e scostamento dal valore normale, mentre il cessionario può liberarsi solo provando la giustificazione oggettiva del minor prezzo e la sua estraneità al mancato pagamento dell’imposta.

  • art. 14 d.P.R. n. 633/1972

    testo vigente ratione temporis, anteriormente alle modifiche del 2009

    il valore normale è il prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie in condizioni di libera concorrenza; ai fini della sua determinazione possono essere considerati anche i listini o le tariffe dell’impresa che ha fornito i beni, quindi anche il prezzo di acquisto del cedente può costituire valido parametro.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotto dal contribuente.

  • art. 331 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto superflua l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, perché il ricorso doveva comunque essere rigettato.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per giustificare, in ragione della ragionevole durata del processo, la scelta di non disporre l’integrazione del contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità solidale del cessionario per IVA ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, l’Amministrazione deve provare soltanto l’omesso versamento dell’imposta da parte del cedente e la cessione a un prezzo inferiore al valore normale; non è necessaria la prova della consapevolezza o della colpevole ignoranza del cessionario rispetto alla frode.
  • Una volta accertati i presupposti della presunzione legale relativa, incombe sul cessionario la prova contraria, che deve essere specifica e documentale e deve dimostrare che il minor prezzo dipende da circostanze oggettive o da disposizioni di legge e non è collegato al mancato pagamento dell’IVA.
  • Nel determinare il valore normale ai sensi dell’art. 14 d.P.R. n. 633/1972, è legittimo utilizzare anche il prezzo di acquisto del cedente come parametro oggettivo e attendibile, oltre ai listini e alle quotazioni di mercato, specie quando le quotazioni di riviste specializzate risultino meno significative del dato storico della precedente transazione.
  • La verifica del valore normale non richiede che il contribuente dimostri la propria ignoranza della frode, poiché la disciplina dell’art. 60-bis si fonda sull’effettività dell’operazione e sulla divergenza oggettiva tra prezzo di cessione e valore di mercato, non su una responsabilità per partecipazione soggettiva all’illecito.

Come è indicizzato

MaterieIVAContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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