Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16361/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha inoltre disposto, in ragione della conformità alla proposta di definizione anticipata, la condanna del ricorrente al pagamento di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. Non sono state liquidate spese nei confronti degli intimati, rimasti senza difese.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (occupante)

La controversia

Un soggetto ha promosso, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., azione di rivendicazione per ottenere il rilascio di una porzione di terreno che assumeva di sua proprietà e che sarebbe stata occupata sine titulo da più persone. A sostegno della pretesa, riferiva di avere acquistato il terreno insieme al fratello, di essere poi divenuto proprietario esclusivo per effetto di una permuta, e lamentava che i convenuti avessero collocato mezzi e ostacoli sul fondo impedendone la libera disponibilità. La vicenda era già stata oggetto di precedenti giudizi, definiti con rigetto per giudicato e/o per difetto di prova dell’occupazione. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo operante il giudicato esterno nei confronti di alcuni convenuti e, quanto a un altro, per mancanza di prova dell’occupazione. In appello, la corte territoriale aveva escluso il giudicato esterno sulla condotta di occupazione nella parte successiva alle precedenti decisioni, ma aveva comunque rigettato la domanda perché non provato in modo sufficiente il diritto di proprietà sulla porzione rivendicata, essendo stati prodotti solo atti di acquisto recenti e non essendo maturato alcun acquisto per usucapione. Nel ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il proprio onere probatorio nella rivendica fosse attenuato poiché i convenuti avrebbero riconosciuto il suo titolo di proprietà; 2) violazione dell’art. 2909 c.c., assumendo che il precedente giudizio relativo a uno dei convenuti avesse già comportato un accertamento implicito della proprietà; 3) violazione degli artt. 101, comma 2, c.p.c. e 24 Cost., sostenendo che la questione della titolarità del diritto di proprietà fosse nuova e avrebbe dovuto essere sottoposta al contraddittorio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, rilevando che il riconoscimento del titolo da parte dei convenuti non era stato espresso in modo univoco, che dal precedente rigetto per difetto di prova dell’occupazione non poteva desumersi un giudicato sulla proprietà, e che nella rivendicazione la prova della titolarità del diritto è intrinseca alla domanda stessa, quindi non è questione nuova da sottoporre ex art. 101, comma 2, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    utilizzato come rito introduttivo dell'azione di rivendicazione proposta in forma sommaria.

  • art. 948 c.c.

    richiamato per ribadire che l'azione di rivendicazione presuppone la prova della proprietà del bene da parte dell'attore.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio; l'attore in rivendica deve provare il proprio diritto, salvo un eventuale temperamento solo in presenza di riconoscimento non equivoco della controparte.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il titolo non fosse contestato; la Corte ha escluso che vi fosse un riconoscimento univoco dei fatti posti a fondamento della proprietà.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato; la Corte ha escluso che il precedente rigetto per difetto di prova dell'occupazione avesse formato giudicato sulla proprietà.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    ritenuto non violato, perché la titolarità del diritto di proprietà è elemento costitutivo della domanda di rivendicazione e non questione nuova.

  • art. 24 Cost.

    richiamato in combinazione con l'art. 101, comma 2, c.p.c. per la garanzia del contraddittorio, ma ritenuto non pertinente nel caso concreto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    disciplinano la proposta di definizione anticipata e la richiesta del ricorrente di decisione collegiale; la Corte ha escluso incompatibilità del consigliere relatore/proponente.

  • art. 51 c.p.c.

    richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione.

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, poiché la decisione è stata conforme alla proposta di definizione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    richiamato per dare atto dell'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 24 Cost.

    richiamato anche per sostenere il principio della ragione più liquida e del diritto di difesa, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme all'art. 24 Cost. per giustificare l'uso della ragione più liquida.

Massime di principio

  • Nell'azione di rivendicazione, l'attore deve provare la propria titolarità del diritto di proprietà sul bene; l'onere probatorio può risultare attenuato solo se il convenuto riconosce il diritto in modo chiaro, esplicito e non equivoco.
  • Un precedente rigetto della domanda per difetto di prova dell'occupazione non comporta, di per sé, giudicato sulla proprietà se tale profilo non è stato espressamente deciso.
  • La sola protrazione nel tempo di una condotta di occupazione può impedire di opporre il giudicato alle successive occupazioni, poiché una condotta permanente non si esaurisce nel momento coperto dalla precedente pronuncia.
  • Nell'azione di rivendicazione, la questione della proprietà non è una questione nuova da sottoporre al contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., ma costituisce elemento costitutivo della domanda stessa.
  • Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la mancanza iniziale dell'attestazione di conformità della copia analogica della sentenza impugnata non determina improcedibilità se la parte intimata non contesta la conformità o se l'attestazione viene comunque depositata tempestivamente prima della decisione.
  • La proposta di definizione anticipata formulata dal consigliere relatore non determina incompatibilità ai fini della composizione del collegio giudicante, perché non ha natura decisoria.
  • rami

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.