Cassazione Civile, Ordinanza n. 20753/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte della banca negoziatrice, di un assegno di traenza non trasferibile emesso dalla società assicuratrice e inviato per posta alla beneficiaria; il titolo fu incassato da una persona diversa dalla reale avente diritto, con conseguente necessità per l’emittente di effettuare un nuovo pagamento al legittimo beneficiario. In primo grado la domanda risarcitoria dell’emittente era stata respinta; in appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso principale per cassazione la società assicuratrice deduceva: 1) violazione dell’art. 43 l. assegni e dell’art. 1218 c.c., sostenendo che la responsabilità della banca girataria per l’incasso dell’assegno contraffatto discendesse dal mero nesso causale e che la banca dovesse provare la propria assenza di colpa, cioè l’impossibilità di individuare il legittimo beneficiario; 2) violazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., contestando l’affermazione di un concorso colposo dell’emittente per avere spedito il titolo per posta e sostenendo che la banca avesse operato senza adeguata identificazione del soggetto che aveva aperto il conto e incassato l’assegno. La banca resistente aveva proposto ricorso incidentale, lamentando la conferma della condanna alle spese in favore della terza chiamata e deducendo, in sostanza, che la società terza avesse concorso causalmente al danno e che la chiamata fosse sorretta da titoli di responsabilità contrattuale, aquiliana e da contatto sociale; proponeva inoltre ricorso incidentale condizionato per la graduazione della responsabilità in caso di accoglimento del principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché proposto oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., essendo la sentenza d’appello stata depositata il 10 febbraio 2017 e il ricorso notificato il 26 settembre 2017. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale della banca, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., perché dipendente da un ricorso principale inammissibile. Ha compensato le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, ma ha condannato entrambe a rifondere le spese di legittimità alle due controricorrenti rimaste vittoriose. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 r.d. n. 1736/1933
È richiamato come norma sostanziale invocata dalla ricorrente per sostenere la responsabilità della banca nella negoziazione e nel pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, ma la Corte non entra nel merito della relativa censura per l’inammissibilità del ricorso.
Invocato per fondare una responsabilità di tipo contrattuale della banca; la Corte non lo applica nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
Invocato per contestare l’affermazione di un concorso colposo del creditore/emittente; la Corte non ne esamina la fondatezza per ragioni processuali.
Richiamato nel ricorso incidentale quale possibile base della responsabilità della terza chiamata; la Corte non decide nel merito della prospettazione.
Richiamato nel ricorso incidentale per denunciare omessa pronuncia; la doglianza resta assorbita dall’inefficacia del ricorso incidentale.
Applicato per affermare la tardività del ricorso principale, proposto oltre il termine lungo.
Applicato per dichiarare inefficace il ricorso incidentale dipendente da ricorso principale inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.; la tardività preclude l’esame del merito di tutte le censure.
- Quando il ricorso principale è inammissibile, il ricorso incidentale proposto in via dipendente perde efficacia ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.
- Le questioni di responsabilità sostanziale e di riparto del concorso colposo non vengono esaminate dalla Corte se il ricorso è processualmente precluso per tardività.
- In presenza di reciproca soccombenza tra le parti principali del giudizio di legittimità, la Corte può compensare le spese tra loro, ponendo però le spese nei confronti delle altre parti vittoriose a carico dei soccombenti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comporta l’applicazione delle conseguenze sul contributo unificato previste dalla disciplina speciale.
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