Cassazione Civile, Ordinanza n. 27760/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una lavoratrice, di un verbale di conciliazione sottoscritto il 3 novembre 2016 nell'ambito di un rapporto sorto a seguito di un trasferimento d'azienda tra due società. La Corte d'appello aveva dichiarato la nullità del verbale di conciliazione e del trasferimento d'azienda, ritenendo che la firma della lavoratrice fosse stata ottenuta mediante coartazione della volontà, sulla base di una comunicazione della società che subordinava l'assunzione all'accettazione di condizioni, tra cui la rinuncia ad azioni relative al pregresso rapporto, e delle testimonianze acquisite. La società ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1434, 1435, 1965 e 2113 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato un vizio del consenso e che, in realtà, la decisione si sarebbe fondata su una rivalutazione del merito circa la pretesa intimidazione subita dalla lavoratrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello circa la sussistenza della coartazione della volontà della lavoratrice e la conseguente invalidità del verbale di conciliazione. Ha quindi applicato il principio per cui non è consentito, sotto l'apparente deduzione di vizi ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., ottenere una nuova valutazione dei fatti storici già compiuta dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il motivo di ricorso era formalmente incardinato sulla violazione di legge, ma non poteva essere usato per ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti accertati dal giudice di appello
richiamato dalla ricorrente in tema di violenza morale e coartazione della volontà
richiamato dalla ricorrente in tema di requisiti della minaccia idonea a viziare il consenso
richiamato dalla ricorrente in relazione alla transazione e alla validità del verbale conciliativo
richiamato dalla ricorrente in tema di rinunce e transazioni del lavoratore
menzionato quale sede prevista per il verbale di conciliazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo formalmente violazione di legge o omesso esame, miri in concreto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- L'accertamento della coartazione della volontà e della sussistenza di un vizio del consenso costituisce valutazione di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio motivazionale realmente dedotto e nei termini rigorosi previsti dall'art. 360 c.p.c.
- Quando il giudice di merito fonda la nullità o l'invalidità di un verbale conciliativo su elementi istruttori e su un apprezzamento complessivo della condotta della parte datoriale, la contestazione che richieda una diversa lettura di tali elementi non integra di per sé una violazione di legge.
- Le rinunce e transazioni in materia di rapporti di lavoro vanno valutate alla luce dell'effettiva libertà del consenso e della coerenza dell'assetto negoziale con la disciplina protettiva del lavoratore.
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