Sentenza n. 2612/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del consiglio di Stato – Sez. VI, n. 10106/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato n. 10106/2024, impugnata per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e acquirente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto revocazione sostenendo che la sentenza d’appello fosse fondata su un errore di fatto relativo all’individuazione della procedura esecutiva riguardante il compendio immobiliare sottoposto a tutela culturale. In particolare, ha dedotto che la sentenza avrebbe erroneamente distinto una procedura esecutiva originariamente instaurata nei confronti della dante causa della ricorrente da una successiva procedura nei confronti della ricorrente stessa, mentre si sarebbe trattato della medesima procedura. Secondo la ricorrente, l’errore avrebbe inciso sulla valutazione della rilevanza della procedura esecutiva rispetto alla rinuncia ministeriale a far valere la nullità relativa degli atti di trasferimento del bene tutelato e avrebbe condotto il giudice a escludere la necessità di un accertamento incidentale ai sensi dell’art. 8 c.p.a. La ricorrente ha inoltre sostenuto che, ove la procedura fosse stata correttamente individuata, il giudice sarebbe giunto a una diversa decisione, anche considerando il precedente esercizio da parte dell’amministrazione della facoltà di far valere la nullità prevista dal Codice dei beni culturali. I resistenti hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza della revocazione, rilevando che le censure miravano in realtà a ottenere un nuovo esame di questioni già esaminate e che mancavano sia la prova dell’errore sia il suo carattere decisivo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione manifestamente inammissibile. Ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una pura e semplice errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, deve riguardare un punto non controverso sul quale la sentenza non abbia espressamente motivato, deve essere immediatamente e oggettivamente rilevabile senza attività interpretativa o valutativa e deve essere decisivo, con rapporto causale tra errore e decisione. Il rimedio non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio né consentire il riesame dell’interpretazione e della valutazione delle domande, delle eccezioni o delle risultanze processuali. Nel caso concreto, la sentenza revocanda aveva espressamente delimitato l’oggetto del giudizio alla legittimità del provvedimento ministeriale di rinuncia a far valere la nullità degli atti di trasferimento, escludendo che dovessero essere esaminati, anche incidentalmente ai sensi dell’art. 8 c.p.a., gli effetti della rinuncia sulla procedura esecutiva. Pertanto, l’eventuale inesattezza nell’individuazione del soggetto esecutato non era comunque decisiva. La ricorrente, inoltre, non aveva fornito un principio di prova dell’errore né dimostrato che l’asserito errore avesse determinato la decisione e che la sua correzione avrebbe condotto a un diverso esito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna parte costituita, liquidate in 2.500 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Rende applicabile nel processo amministrativo il rimedio della revocazione nei casi previsti dalla disciplina processualcivilistica.
«le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione» quando «la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa»; l’errore ricorre quando è supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o è supposta l’inesistenza di un fatto documentalmente provato, purché il fatto non costituisca un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.
L’errore revocatorio deve derivare da una svista percettiva sul contenuto materiale degli atti, essere immediatamente rilevabile, riguardare un punto non controverso ed essere decisivo. Non può consistere in un errore di interpretazione o valutazione delle questioni controverse.
L’eventuale accertamento incidentale di questioni pregiudiziali non è necessario quando la questione non è rilevante ai fini della decisione sulla legittimità dell’atto impugnato.
La sentenza revocanda aveva qualificato la nullità degli atti di trasferimento del bene culturale come nullità relativa e di protezione; la presente decisione non riesamina nel merito tale qualificazione.
artt. 59, 60 e 61 d.lgs. 42/2004
Sono richiamati con riferimento agli obblighi di denuncia della vendita forzata e al diritto di prelazione sui beni culturali; tali profili non sono stati oggetto di decisione di merito nella presente pronuncia.
Massime di principio
- L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione deve consistere in una pura e semplice errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, tale da far ritenere esistente un fatto documentalmente escluso oppure inesistente un fatto documentalmente provato.
- L’errore revocatorio deve essere immediatamente percepibile mediante la lettura oggettiva degli atti, senza argomentazioni induttive, attività interpretativa o valutazioni giuridiche.
- Non è configurabile errore di fatto revocatorio quando la censura investe l’interpretazione delle domande e delle eccezioni, la valutazione delle risultanze processuali o il riesame di una questione sulla quale il giudice si sia espressamente pronunciato.
- L’errore dedotto in revocazione deve essere decisivo: il ricorrente deve dimostrare il rapporto causale tra l’erronea percezione e la decisione, nonché che, eliminato l’errore, la controversia avrebbe avuto un diverso esito.
- L’erronea individuazione del soggetto o della vicenda esecutiva non è decisiva quando la sentenza abbia comunque escluso, con motivazione autonoma, la rilevanza della procedura esecutiva rispetto all’oggetto del giudizio.
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