Cassazione Civile, Ordinanza n. 17859/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva confermato in parte l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con recupero di maggior reddito d'impresa ai fini IRES, IRAP e IVA. Nel merito, l'Ufficio contestava l'esenzione/non imponibilità IVA applicata a fatture emesse dalla società contribuente verso due committenti, in relazione ad attività svolte in Francia. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c. e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente attribuito efficacia di giudicato esterno a una precedente sentenza della CTP di Ragusa, nonostante essa fosse stata resa tra parti diverse, riguardasse un diverso rapporto processuale e fosse comunque oggetto di impugnazione pendente. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 7 e 8-bis del d.P.R. n. 633/1972, assumendo che le fatture contestate, perché generiche, non consentissero il regime di non imponibilità IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, limitatamente alla censura sulla violazione dell'art. 2909 c.c., ritenendo assorbito il profilo di omessa pronuncia e assorbito anche il secondo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul principio per cui, nel processo tributario, il giudicato esterno richiede l'identità delle parti oltre che di petitum e causa petendi; una sentenza resa tra parti diverse non può vincolare il diverso giudizio, neppure se attiene a una questione di fatto comune.
Norme richiamate
Il giudicato esterno nel processo tributario presuppone l'identità delle parti del giudizio, oltre a petitum e causa petendi; in difetto, la sentenza precedente non è vincolante.
La censura di omessa pronuncia è stata assorbita dall'accoglimento del primo profilo del motivo principale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il veicolo processuale per denunciare la violazione di legge relativa al giudicato esterno e, in via autonoma, alla disciplina IVA.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per la denuncia di omessa pronuncia, ma tale profilo è stato assorbito.
Norma richiamata dalla ricorrente per contestare la non imponibilità IVA delle operazioni fatturate.
Norma richiamata sia per l'asserita applicabilità dell'esenzione/non imponibilità IVA, sia per negarne i presupposti in base alla genericità delle fatture e delle operazioni contestate.
Richiamato nel procedimento camerale di decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'efficacia del giudicato esterno richiede l'identità delle parti, oltre a quella del petitum e della causa petendi; non è sufficiente la mera coincidenza della questione fattuale o giuridica esaminata in un diverso giudizio.
- Una sentenza resa tra parti diverse non può essere opposta come giudicato vincolante in un successivo processo tributario, anche se riguarda operazioni analoghe o il medesimo contesto fattuale.
- Quando un motivo di ricorso è accolto su una questione preliminare o assorbente, gli ulteriori profili del motivo e gli altri motivi che dipendono dalla stessa questione possono restare assorbiti.
- Nel giudizio di legittimità la cassazione con rinvio è la soluzione quando l'errore del giudice di merito impone un nuovo esame della controversia alla luce del principio di diritto affermato.
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