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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34806/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Il condominio aveva promosso espropriazione immobiliare nei confronti del condomino moroso e della banca intervenuta. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato improseguibile la procedura, dopo diversi ribassi, ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c.; il tribunale aveva rigettato l'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. contro tale ordinanza. In cassazione il condominio ha articolato cinque motivi, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, anche in relazione all'art. 63 disp. att. c.c., sostenendo che non sarebbero state valorizzate le possibilità offerte dalla responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti condominiali dell'alienante moroso; ha inoltre contestato il mancato rilievo di un asserito contrasto costituzionale della norma applicata e, in subordine, la sua interpretazione, specie nella parte in cui avrebbe attribuito rilievo all'interesse del debitore e non a quello dei creditori, nonché il mancato esperimento dei subprocedimenti di sospensione concordata e di amministrazione giudiziaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione degli oneri di specificità e autosufficienza di cui ai nn. 3 e 6 dell'art. 366 c.p.c. Il ricorso non conteneva indicazioni indispensabili per la decisione, tra cui la descrizione del bene pignorato, il suo valore di stima, i tempi e modi dello svolgimento della procedura esecutiva fino all'ultimo tentativo di vendita, l'entità precisa dei crediti azionati distinti anche in relazione ai debiti che un eventuale acquirente avrebbe potuto accollarsi ex art. 63 disp. att. c.c., e la trascrizione analitica degli elementi processuali necessari a verificare il prezzo base finale e il confronto tra costi della prosecuzione e utile ricavabile. La Corte ha escluso che tali carenze potessero essere colmate con la memoria successiva. Non ha provveduto sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    norma utilizzata per l'opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione

  • art. 164 disp. att. c.p.c.

    base dell'ordinanza che aveva dichiarato improseguibile l'espropriazione immobiliare dopo svariati ribassi

  • art. 63 disp. att. c.c.

    richiamato dal ricorrente quale disciplina della responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti condominiali dell'alienante moroso; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile

  • art. 360 c.p.c.

    sono stati evocati come vizi di ricorso per alcuni motivi dedotti

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte ritiene violati gli oneri di specificità e indicazione, con conseguente inammissibilità del ricorso

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 63 disp. att. c.c.

  • art. 42 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 63 disp. att. c.c.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 63 disp. att. c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di ricorso inammissibile proposto dopo il 30/01/2013, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessaria una esposizione completa e specifica degli elementi di fatto e degli snodi processuali decisivi, quando la censura investa la valutazione di convenienza e di economicità della prosecuzione di una procedura esecutiva.
  • La mancata indicazione nel ricorso dei dati essenziali del bene espropriato, del valore di stima, dei crediti azionati e dell'andamento della procedura impedisce il controllo di legittimità e determina l'inammissibilità per difetto di specificità ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
  • Le lacune del ricorso per cassazione non possono essere sanate mediante la memoria successiva, poiché il requisito di autosufficienza deve risultare dall'atto introduttivo.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve limitarsi a dichiarare i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveSpese condominiali
RamiProcesso civileEsecuzioniCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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