Cassazione Penale, Ordinanza n. 29081/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in forma di lieve entità, unificati dalla continuazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. Il difensore ha inoltre depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi. Ha confermato la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla negativa personalità dell'imputato, sui precedenti specifici e sulla condotta di resistenza al controllo di polizia. Ha inoltre ritenuto logico il diniego dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., valorizzando la cospicua quantità di stupefacenti detenuta, idonea a determinare un rilevante guadagno, e ha ribadito che la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non comporta automaticamente la speciale tenuità del lucro e del danno richieste dall'art. 62, n. 4, c.p. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato di resistenza a pubblico ufficiale, confermata in fatto dalla sentenza di merito
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie di detenzione di stupefacenti di lieve entità; la Corte richiama che tale qualificazione non implica automaticamente l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità
le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica purché riferita agli elementi ritenuti decisivi, anche solo alla personalità del reo o alle modalità del fatto
l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una specifica verifica sulla tenuità del lucro e sulla gravità dell'evento dannoso o pericoloso
parametro per la valutazione della concedibilità delle attenuanti generiche; è sufficiente considerare uno o più elementi ritenuti prevalenti
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indica, in modo logico e non meramente apparente, anche un solo elemento decisivo tra quelli di cui all'art. 133 c.p., come precedenti penali, personalità negativa o modalità della condotta.
- Nel controllo di legittimità sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non è richiesto che il giudice esamini espressamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente che prenda in considerazione quelli ritenuti decisivi.
- La qualificazione del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non comporta automaticamente la concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p.
- Per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. occorre accertare specificamente la speciale tenuità sia del lucro perseguito o conseguito sia della gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dal reato.
- La presenza di una quantità cospicua di stupefacente, idonea a generare un rilevante profitto, è elemento incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
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