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Sentenza

Sentenza del 30/10/2024 n. 28061 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

SICAM aveva importato tra il 2010 e il 2013 tubi in ferro o acciaio dalla Repubblica Popolare Cinese, pagando dazi antidumping istituiti dal regolamento CE n. 926/2009. Dopo che la CGUE, con sentenza del 7 aprile 2016, cause riunite C-186/14 e C-193/14, annullò parzialmente il regolamento per i prodotti fabbricati da Hubei Xiniegang Steel Co. Ltd., la società chiese il 1° agosto 2017 il rimborso di 1.139.378,95 euro. L’Ufficio delle dogane di Livorno respinse le istanze l’8 novembre 2017. L’Agenzia contestò in cassazione la decisione della CTR della Toscana, che aveva confermato l’annullamento dei dinieghi, sostenendo che il rimborso fosse soggetto al termine triennale di decadenza previsto dalla disciplina doganale, decorrente dalla notifica dell’obbligazione doganale, e non alla prescrizione decennale dell’indebito oggettivo; la pronuncia della CGUE non spostava tale decorrenza e non integrava forza maggiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, cassato la sentenza n. 1164/06/2022 della CTR della Toscana e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che la richiesta di rimborso è regolata dalla disciplina doganale unionale, non dall’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; il termine triennale dell’art. 121 del Codice doganale dell’Unione non decorre dalla sentenza della CGUE, ma dalla notifica dell’obbligazione doganale. Poiché le obbligazioni e i pagamenti risalivano al 2010-2013 e le istanze furono presentate il 1° agosto 2017, esse erano tardive. L’annullamento del regolamento antidumping non costituisce caso fortuito o forza maggiore idoneo a prorogare il termine. Le altre questioni sono rimaste assorbite e dovranno essere riesaminate dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 121 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)

    Ai fini della decisione della controversia soccorre dunque l'art. 121 del CDU, norma che dispone che il rimborso possa essere riconosciuto entro tre anni dalla data di notifica dell'obbligazione doganale (ma le conclusioni non divergerebbero qualora fosse preso in considerazione il tempo del pagamento, secondo quanto previsto dal precedente art. 236 CDC), laddove le richieste di rimborso furono presentate ben oltre il termine triennale.

    Il rimborso dei dazi deve essere chiesto entro tre anni dalla notifica dell’obbligazione doganale. La pronuncia che annulla successivamente il regolamento istitutivo dei dazi non fa ripartire il termine; l’eventuale proroga richiede la prova di un caso fortuito o di una causa di forza maggiore.

  • Art. 236 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)

    Con riferimento all'interpretazione della menzionata norma, la giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE è consolidata nel senso che l'illegittimità di un regolamento non costituisce un caso di forza maggiore, che consenta di prorogare il termine di tre anni entro il quale un importatore può chiedere il rimborso dei dazi all'importazione versati in applicazione di detto regolamento; pertanto, deve ritenersi che la citata disposizione sovranazionale non consente alle autorità doganali nazionali di procedere d'ufficio al rimborso dei dazi antidumping riscossi in applicazione di un regolamento della UE poi annullato.

    La disciplina previgente conferma che il rimborso dei dazi è soggetto a un termine triennale e che l’illegittimità del regolamento applicato non è, di per sé, forza maggiore. La Corte la richiama come disciplina sostanzialmente corrispondente a quella applicabile, ratione temporis, nel caso.

  • Art. 2033 del codice civile

    Dalla disciplina richiamata e dalla piana lettura delle suddette norme va intanto esclusa l'applicabilità alla fattispecie dell'istituto dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ. Al contrario, alla fattispecie trova applicazione la semplice disciplina del rimborso, nei termini e nei tempi regolati dal diritto unionale.

    La richiesta di restituzione di dazi riscossi in base a un regolamento unionale poi annullato non è ricondotta all’azione civilistica di ripetizione dell’indebito; si applicano le specifiche regole unionali sul rimborso doganale.

  • Art. 2946 del codice civile

    La Corte esclude l’applicazione alla fattispecie della prescrizione decennale ordinaria, poiché la pretesa di rimborso è disciplinata dai termini di decadenza del diritto doganale unionale.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile

    È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha denunciato in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme sul rimborso doganale e sulla restituzione dell’indebito; il motivo è stato ritenuto fondato.

Massime di principio

  • Se si chiede il rimborso di dazi doganali, occorre applicare il termine previsto dalla disciplina unionale specifica, anziché presumere che valga la prescrizione decennale civilistica dell’indebito.
  • L’annullamento successivo, totale o parziale, del regolamento che aveva istituito i dazi non fa decorrere nuovamente il termine per chiedere il rimborso: la decorrenza resta collegata alla notifica dell’obbligazione doganale secondo la norma applicabile.
  • La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità del regolamento non costituisce, da sola, caso fortuito o forza maggiore e non giustifica la proroga del termine triennale.
  • Il giudice che esamina una domanda di rimborso deve verificare date di notifica dell’obbligazione e di presentazione dell’istanza, nonché l’eventuale prova concreta dei presupposti per una proroga.

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